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SEZ. 2 SENT. 03395 DEL 19/04/1997
PRES. Garofalo G REL. Elefante A
PM. Cinque A (Diff.)
RIC. Stecconi (avv. D'Ottavi)
RES. Mannini Costruzioni (avv. Pozzi)
cassa app. Genova 18 novembre 1994
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 26.1.1988, la Ditta Mannini Costruzioni
di Marco
Mannini da San Remo, appaltatrice per "la costruzione di uno yacht a
vela"
da regata, con apparato motore ausiliario, commessogli da Riccardo
Stecconi,
su progetto e specifiche dello studio Ron Holland, per il prezzo
concordato
di L. 82.000.000, come da contratto di appalto 26.1.1982, premesso che
lo yacht era risultato più grande delle dimensioni fornite e
che
essa Mannini aveva eseguito lavori extra capitolato, conveniva in
giudizio
davanti al Tribunale di San Remo lo Stecconi al fine di sentirlo
condannare
al pagamento della somma di L. 2.651.640, per la maggiore dimensione
dell'imbarcazione,
e di L. 1.070.000 per i lavori extra capitolato.
Lo Stecconi contestava la domanda, deducendo da un lato che il prezzo
era stato convenuto sulla base del progetto e non dello sviluppo
metrico
indicato nel preventivo, e dall'altro che i lavori extra erano stati
causati
da inadempienze della Mannini.
Al riguardo faceva presente che si era rivolto, per la scelta del
motore
ausiliario con relativi accessori da fornire alla Mannini per
installarlo
a bordo dell'imbarcazione, alla VM S.p.a. di Trieste che, oltre ad
offrire
le migliori condizioni, aveva formulato l'offerta, subito accettata, di
presentarsi direttamente ed a mezzo della Simar s.r.l., operante in
zona,
per la realizzazione e messa in opera del più rispondente
impianto
di propulsione (motore, V-Drive, albero di trasmissione, linea d'asse,
elica, ecc.) adatto alla barca progettata anche per questo elemento.
Con la Mannini aveva pattuito che la consegna dell'imbarcazione doveva
avvenire entro e non oltre il 30.6.1982; e con la VM che il motore con
accessori doveva essere consegnato al cantiere al massimo entro il
30.4.1982.
La Mannini non aveva completato lo scafo nel termine, senza
preavvertire
esso committente, né aveva segnalato che il motore
ausiliario di
propulsione non era stato consegnato entro il 30.4.1982. Inoltre la
Mannini
aveva accettato con ritardo la consegna del motore e lo aveva
installato,
unitamente ai tecnici della VM e della Simar, quantunque fosse evidente
la inidoneità dello stesso e degli organi di trasmissione,
tant'è
che l'imbarcazione non era stata in grado di navigare.
Lo Stecconi, pertanto, in riconvenzionale chiedeva la condanna della
Mannini al risarcimento di tutti i danni subiti sia per il ritardo sia
per i vizi dell'opera.
Poiché l'appaltatore declinava ogni propria
responsabilità,
addebitando il ritardo, i vizi e i difetti a fatto e colpa della VM e
della
Simar, lo Stecconi chiedeva ed otteneva di chiamare in causa dette
società
al fine di sentirle dichiarare corresponsabili e condannare in solido
con
la Mannini al risarcimento di tutti i danni subiti.
La VM deduceva la sua estraneità all'appalto dedotto in
causa,
in quanto si era limitata soltanto a vendere un motore allo Stecconi
offrendogli
gratuitamente assistenza e consulenza.
La Simar eccepiva l'irritualità della sua chiamata in
giudizio
in controversia cui era del tutto estranea, essendosi limitata a
fornire
allo Stecconi materiale e attività secondarie. In
riconvenzionale
chiedeva la condanna dello Stecconi al pagamento del residuo prezzo di
L. 405.000.
Il Tribunale di San Remo rigettava la domanda della Mannini di
pagamento
per le pretese maggiori dimensioni della barca, accoglieva quella di
pagamento
di lavori extra contratto che quantificava in L. 3.721.646; accoglieva
in parte la domanda di risarcimento danni dello Stecconi e condannava
in
solido la Mannini, la VM e, nel limite di L. 8.604.934, la Simar al
pagamento
della somma di L. 35.309.085, con gli interessi legali dall'1.10.1982
al
saldo, nonché al rimborso della metà degli
onorari. Rigettava
infine la domanda riconvenzionale della Simar nei confronti dello
Stecconi.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza 6.10/18.11.1994, condannava
invece la Mannini a pagare allo Stecconi soltanto la somma di L.
1.595.180,
con rivalutazione e interessi, a titolo di spese di alaggio, varo e
rettifica,
e rigettava tutte le altre domande di danno proposte dallo Stecconi
contro
la Mannini, compensando tra tali parti le spese dei due gradi di
giudizio.
Rigettava in toto la domanda di risarcimento danni proposta contro la
VM,
condannando lo Stecconi al pagamento delle spese del doppio grado di
giudizio.
Accoglieva in parte la domanda di risarcimento danni contro la Simar e
condannava quest'ultima a pagare allo Stecconi la somma di L.
6.625.500,
con rivalutazione e interessi, oltre le spese del doppio grado di
giudizio.
In fatto, la corte di merito riteneva che il contratto di appalto
26.1.1982,
stipulato tra lo Stecconi e la Mannini, prevedeva la costruzione di uno
yacht a vela, il cui apparato ausiliario di propulsione (motore, organo
di trasmissione, ecc.) doveva essere fornito dallo Stecconi e la
Mannini
doveva soltanto dare la mano d'opera per installarlo. Lo Stecconi si
era
rivolto alla VM per procurarsi tale apparato ausiliario di propulsione;
la VM gli aveva fornito solo motore e trasmissione, mentre la Simar,
indicatagli
dalla stessa VM, gli aveva fornito gli accessori complementari ed aveva
provveduto ad installare l'apparato ausiliario di propulsione a bordo
dello
yacth.
In base a queste premesse, la Corte di merito, in ordine al rapporto
Stecconi-Mannini, escludeva che l'appaltatore potesse pretendere una
somma
aggiuntiva per le maggiori dimensioni della barca perché era
stato
messo in condizione, essendogli stato fornito il progetto Holland con
relativi
disegni, di poter accertare quali erano le effettive dimensioni della
barca.
Spettava invece alla Mannini il rimborso per lavori extra.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni dello Stecconi, osservava
la corte di merito che era da escludere la responsabilità
della
Mannini per il ritardo (24.8.1982) nella consegna dell'opera oltre il
termine
(30.6.1982), peraltro non essenziale, previsto in contratto,
perché
ciò era dipeso dal ritardo con cui il committente aveva a
sua volta
consegnato il motore (17.6.1982) e le parti complementari (27.7.1982),
non rispettando la data stabilita (30.4.1982). Nessuna
responsabilità
dell'appaltatore sussisteva per i difetti del montaggio del complesso
di
propulsione ausiliario (motore e organi di trasmissione),
poiché
la Mannini per tale opera era obbligata solo a fornire la mano d'opera.
Sussisteva, invece, la responsabilità della Mannini per
alaggio
e varo dello yacth a seguito dell'accertata asimmetria della pala del
timone,
e alla sua rettifica, riguardando tale settore il campo del lavoro
appaltatole.
In ordine al rapporto Stecconi-VM, la Corte di merito escludeva
qualsiasi
responsabilità della VM per danni in quanto il motore
venduto era
quello scelto dallo Stecconi e non presentava difetti, mentre la
trasmissione
era risultata inidonea non perché si combinasse male con il
motore,
bensì perché non rispondeva alle specifiche del
progetto;
ma ciò era da imputare alla Simar la quale, prima di
procedere all'installazione
dell'apparato di propulsione (motore, V-Drive, trasmissione, ecc.) non
si era informata sulle sue caratteristiche e adattabilità
allo scafo.
Il ritardo nella consegna del motore oltre il termine del 30.4.1982 non
poteva comportare alcun risarcimento sia perché tale termine
era
puramente indicativo e non essenziale, sia perché lo
Stecconi non
aveva informato la VM delle conseguenze economiche derivanti dalla
mancata
partecipazione alle regate.
Quanto al rapporto Stecconi-Simar riteneva la Corte genovese
innanzitutto
la legittimità della chiamata in causa della Simar e poi 1a
sua
responsabilità per il modo sbagliato con cui aveva
installato l'apparato
di propulsione (motore, V-Drive, asse di trasmissione, elica). Pertanto
la condannava ai relativi danni per complessive L. 6.625.500, ivi
compresa
la somma di L. 2.000.000 per materiale inadatto restituito.
Contro questa sentenza lo Stecconi ha proposto ricorso per cassazione
articolato in nove motivi di censura ed illustrato poi con memoria.
Resistono
con rispettivi controricorsi la Ditta Mannini Costruzioni e la VM
Motori,
che ha pure depositato memoria illustrativa.
La Simar ha proposto autonomo ricorso in base a tre motivi, cui lo
Stecconi hi resistito con controricorso, illustrato con memoria.
E' stata disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei
ricorsi
in quanto proposti contro la stessa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo mezzo il ricorrente principale Riccardo
Stecconi denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 ss., 1223, 1655 ss.,
1043
c.c. e 241 cod. nav. nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria
motivazione.
Al riguardo il ricorrente deduce quanto segue.
La Corte genovese, non solo ha disatteso l'appello incidentale proposto
dallo Stecconi per ottenere la condanna della Ditta Mannini
all'integrale
risarcimento di tutti i danni subiti a qualsiasi titolo, ma con
violazione
di tutti i principi in materia di appalto ed omettendo di considerare
le
prove assunte in primo grado, vertenti su fatti decisivi ed
altresì
non spendendo neppure una parola sui motivi che l'inducevano a tanto,
ha
ritenuto di limitare la responsabilità della Mannini al solo
danno
consistito nell'alaggio e varo dell'imbarcazione a seguito
dell'accertata
asimmetria della pala del timone e alla sua rettifica.
Il giudice di appello ha omesso di considerare che il paragrafo 2)
del contratto specifica che il corrispettivo è stato
pattuito per
tutti i lavori "indicati nel progetto e nel preventivo". Il progetto
comprendeva
l'apparato ausiliario di propulsione, mentre il preventivo comprendeva
tra gli obblighi dell'appaltatore anche quello di eseguire il montaggio
del "motore ed organi relativi".
Le prove documentali e per testi hanno dimostrato che, accettata la
consegna di una trasmissione palesemente inidonea, la Mannini, in
collaborazione
con la VM e la Simar ne ha effettuato la dannosa messa in opera sullo
scafo.
Essendo incontroverso che l'installazione "tecnicamente inidonea"
è
stata effettuata dalla Mannini, che si è avvalsa della
collaborazione
della VM e della Simar, l'appaltatore deve rispondere delle
difformità
e dei vizi della stessa, cui era tenuto per contratto. In ogni caso
l'appaltatore
è tenuto a segnalare la non rispondenza delle forniture
anche se
effettuate dal committente.
Pertanto ha sbagliato la corte genovese nell'escludere la
responsabilità
della Mannini per danni conseguenti all'errata installazione
dell'apparato
motore-trasmissione.
Inoltre la Corte di Appello ha escluso totalmente la colpa della
Mannini
per la consegna tardiva dell'opera, ritenendo il ritardo dovuto al
fatto
del committente che aveva fornito a sua volta con ritardo motore e
trasmissione
del complesso di propulsione ausiliano.
La Corte di merito non ha considerato che lo Stecconi aveva messo in
contatto la Mannini con la VM e la Simar sicché vi era
collaborazione
diretta tra appaltatore, VM e Simar.
1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione
dell'art. 1663 e 1375 c.c., in quanto la corte di appello non ha
considerato
che l'appaltatore era tenuto a dare avviso al committente dei difetti e
dei ritardi nella fornitura del materiale.
1.3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione
dell'art. 2043 c.c. e si assume che il comportamento della Mannini ha
travalicato
l'ambito dell'inadempienza contrattuale, giungendo ad incidere sui
diritti
primari attribuiti dal principio "neminem laedere", che tutela anche la
proprietà.
1.4. Con il quarto motivo si deduce omessa e insufficiente motivazione
dell'impugnata sentenza per non aver preso in esame le ragioni tecniche
elaborate dal perito di parte, per cui la gran parte dei lavori
qualificati
dall'appaltatore extra contratto, e tali ritenuti dal c.t.u., in
effetti
erano compresi nell'appalto.
1.5. Con il quinto mezzo si deduce ancora violazione e falsa
applicazione
degli artt. 1218 ss., 1223, 1655, 2043 c.c. e 241 cod. nav.,
nonché
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al
rapporto
Stecconi-VM per non aver il giudice d'appello esaminato le prove
documentali
ed orali, prese invece in considerazione dal Tribunale, dalle quali
emergevano
le varie inadempienze della VM che aveva realizzato il complesso
motore-trasmissione
senza considerare lo scafo sul quale avrebbe dovuto essere montato,
donde
la responsabilità della stessa che, unitamente alla Simar,
aveva
tentato di effettuarne l'installazione con esito infausto. Il giudice
di
appello, inoltre, erroneamente ha ritenuto il termine di consegna del
motore
puramente indicativo ed ha escluso la responsabilità della
VM per
il ritardo.
1.6. Con il sesto motivo si deduce in particolare violazione e falsa
applicazione degli artt. 1665 ss. c.c. per non aver tenuto conto la
Corte
di Appello che il contratto posto in essere con la VM era di appalto o
misto e non di compravendita, giacché, come si evince dalle
risultanze
documentali, il risultato della prestazione assunta dalla VM era quello
di progettare, costruire e concorrere ad installare il complesso di
propulsione,
in specifica funzione delle caratteristiche dell'imbarcazione da
regata.
1.7. Con il settimo mezzo si censura l'impugnata sentenza per
contraddittoria
motivazione nella parte in cui ha affermato la
responsabilità della
Simar in ordine all'installazione dell'apparato propulsore ed esclusa
quella
della VM, senza considerare che entrambe avevano concorso
all'installazione
del complesso di propulsione ausiliario, ed anzi la Simar era
intervenuta
proprio dietro espressa indicazione della VM.
1.8. Con l'ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1218 ss, 1470 ss, 2043 c.c. e si sostiene che, anche se si
fosse trattato di compravendita, mentre in effetti il rapporto
Stecconi-VM
era di appalto in quanto aveva ad oggetto il compimento di un'opera
(complesso
di propulsione ausiliario per uno specifico tipo di natante],
ugualmente
la VM è stata inadempiente per aver fornito un apparato
completamente
difettoso e difforme rispetto a quello commissionato.
1.9. Con il nono mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 91 e 92 c.p.c. e si censura il regolamento delle spese
processuali.
2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale della Simar si deduce
errata applicazione dell'art. 106 c.p.c. e si sostiene che il rapporto
tra la Mannini e lo Stecconi era del tutto separato rispetto a quello
tra
quest'ultimo e la Simar, per cui la Simar non poteva essere chiamata in
causa.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 1655 e ss. c.c. e 241 cod. nav. si censura l'impugnata
sentenza
nel punto in cui ha condannato la Simar in relazione al rapporto di
appalto
intercorso tra lo Stecconi e la Mannini, senza considerare che la Simar
era rimasta del tutto estranea a tale rapporto e si era limitata a
fornire
la mano d'opera e alcuni materiali che nulla hanno a che vedere con i
vizi
riscontrati dell'imbarcazione. Pertanto la Simar non poteva avere
alcuna
responsabilità per aver eseguito l'installazione
dell'apparato propulsore
come indicato da coloro che poi, in virtù del contratto di
appalto
con lo Stecconi, dovevano provvedere al montaggio del motore
sull'imbarcazione.
2.3. Con il terzo mezzo si deduce contraddittorietà della
motivazione
per avere la Corte di Appello affermata la responsabilità
della
Simar, pur avendo rilevato che essa aveva operato soltanto su
indicazione
della VM, limitandosi all'installazione di alcuni particolari
così
come indicato dai tecnici della stessa VM.
3. I primi tre motivi del ricorso principale, da esaminare
congiuntamente
perché strettamente connessi, sono infondati.
3.1. Al riguardo, prima di esporne la ragioni, è bene
riferire
la ratio decidendi (già accennata in premessa)
dell'impugnata sentenza,
che è opportuno tener presente anche per l'esame delle altre
censure.
La Corte d'Appello, premesso che alla realizzazione dell'imbarcazione
avevano concorso tre soggetti, la ditta Mannini che aveva costruito lo
scafo, la soc. VM che aveva fornito motore e trasmissione, e la soc.
Simar
che aveva venduto gli organi complementari e istallato a bordo dello
yacth
il complesso di propulsione ausiliario, al fine di stabilire se i danni
(essenzialmente, da ritardo, difetti e vizi dell'opera) lamentati dallo
Stecconi fossero imputabili, con conseguente responsabilità,
ad
un soggetto solo, ovvero a due o a tutti e tre solidalmente, ha
esaminato
i rapporti intercorsi tra le parti, ed ha ritenuto, in base a tutta la
documentazione in atti e alle risultanze processuali, che si
stabilirono
tre distinti rapporti contrattuali: uno tra lo Stecconi e la ditta
Mannini,
un altro tra lo Stecconi e la soc. VM e il terzo tra lo Stecconi e la
soc.
Simar.
In ordine al primo rapporto, la Corte di merito, dopo aver esaminato
il contenuto della scrittura 26.1.1982 - con la quale lo Stecconi aveva
commissionato alla Mannini la costruzione di uno yacth a vela su
progetto
e specifiche dello studio Ron Holland, come da allegati disegni, e con
le caratteristiche di cui al preventivo del 5.1.1982 - e la
corrispondenza
intercorsa tra le parti, ha ritenuto che la Mannini non si era
impegnata
a provvedere a tutta l'opera, in quanto il contratto di appalto aveva
ad
oggetto la costruzione di una barca a vela, dove il motore ausiliario
con
organi di trasmissione, vale a dire il complesso di propulsione
ausiliario,
doveva essere fornito dal committente Stecconi, limitandosi per tale
parte
la Mannini a prestare soltanto la mano d'opera. L'obbligazione
contrattuale
della Mannini era rimasta immutata nel tempo, dato che nessun rapporto
giuridico si era creato tra la Mannini e la VM (nonché
Simar), in
ordine alla fornitura e all'installazione di tale complesso di
propulsione.
Per quanto riguarda il secondo rapporto (a parte ogni riserva
sull'esatta
qualificazione giuridica, che sarà riesaminata in seguito),
ha osservato
la Corte di Appello che la VM si era impegnata a fornire (vendere) allo
Stecconi motore e trasmissione.
Dal terzo rapporto emergeva che la Simar, indicata dalla VM, doveva
provvedere a fornire gli organi complementari di collegamento e
all'installazione
a bordo del natante dell'intero complesso di propulsione ausiliario.
3.2. Orbene alla luce del rapporto e del contenuto contrattuale tra
lo Stecconi e la Mannini, come ritenuto dalla Corte di merito nel
procedere
alla ricostruzione della complessa vicenda negoziale, l'assunto del
ricorrente,
appassionatamente sostenuto nel corso della discussione orale, secondo
cui la Mannini avrebbe dovuto provvedere alla realizzazione dell'intera
opera e, quindi, essere ritenuta responsabile anche dei danni
conseguenti
a vizi e difetti dell'apparato di propulsione ausiliario, è
destituito
di fondamento.
Va innanzitutto osservato che nessun vizio logico di omessa
attività,
a sua volta responsabile di errore di diritto, ovvero violazione di
legge
è dato ravvisare nel ragionamento dei giudici di appello.
3.3. Nel contratto di costruzione di nave, assimilato in
virtù
del rinvio contenuto negli artt. 241 e 856 cod. nav. al contratto di
appalto
(disciplinato dagli artt. 1665 ss. c.c.), l'allegata specifica tecnica
e grafica (disegni) ha natura di progetto e, al tempo stesso, di
capitolato
d'appalto, in quanto costituisce parte integrante del contratto.
Qualora
dal contenuto negoziale, desunto in base a tutti tali elementi, emerga
che una parte dell'opera, costituente entità autonoma e
accessoria
(complesso di propulsione ausiliario), non rientri nell'oggetto del
contratto
di appalto, in quanto il committente si è riservato di
provvedere
direttamente alla realizzazione e fornitura della stessa e alla sua
installazione
a bordo della nave, mentre l'appaltatore si è obbligato a
prestare
unicamente assistenza manuale (manodopera), venendo così ad
assumere
in relazione a tale parte dell'opera il ruolo di nudus minister,
l'appaltatore
medesimo non può essere ritenuto responsabile dei vizi e
difetti
inerenti a tale specifica parte dell'opera.
3.4. L'impugnata sentenza proprio in base ai suddetti elementi -
progetto,
specifiche e disegni dello studio Ron Holland allegati al contratto -
costituenti
il contenuto dell'accordo negoziale, ha escluso dall'oggetto
dell'appalto,
relativo alla costruzione di uno yacth a vela, l'apparato di
propulsione
ausiliario, che doveva essere fornito e installato a cura dello
Stecconi,
dovendo la Mannini per tale parte dell'opera prestare unicamente
assistenza
manuale.
L'impugnata sentenza ha pure escluso che il contenuto contrattuale
fosse successivamente mutato in base alla corrispondenza intercorsa tra
lo Stecconi, la Mannini e la soc. MV, in quanto non era risultato che
la
fornitura del complesso di propulsione (motore e trasmissione) fosse
dovuta
ad una intesa tra la Mannini e la VM, restando i relativi rapporti
sempre
separati.
Invero la distinzione tra appalto principale e singoli contratti, che
possono assumere anche l'aspetto di appalti secondari, dovuti a fattori
contingenti, trae origine dalla diversa natura e importanza dei
contratti
stipulati dal committente con altri soggetti per il compimento di una
stessa
opera; contratti che, in mancanza di unità di accordo e
consenso,
non si fondono in un solo contratto, ma mantengono integra la propria
autonomia
e rilevanza giuridica.
3.5. Per il resto è appena il caso di ricordare che
l'interpretazione
del contenuto contrattuale costituisce accertamento di fatto,
incensurabile
in sede di legittimità se sorretto, come nella specie, da
motivazione
sufficiente e scevra da vizi logici, onde la sentenza impugnata non
è
suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi
considerati
dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da
consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui
sostenuta.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza, una volta ritenuto che
il complesso di propulsione ausiliario non rientrava nell'oggetto
dell'appalto
di costruzione dello yacth, ha escluso la responsabilità
della Mannini
per i vizi e difetti di tale organo.
Né logicamente è configurabile una
responsabilità
della Mannini ex art. 1663 c.c., non essendo la norma applicabile alla
fattispecie, in relazione al suddetto complesso di propulsione
ausiliario
non rientrante nell'appalto, ovvero ex art. 2043 c.c. perché
ricorrente
non ha indicato quale sarebbe il fatto illecito, doloso o colposo,
commesso
dalla Mannini e che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare.
3.6. Infine, quanto al ritardo nella consegna dell'imbarcazione,
l'impugnata
sentenza ha dato ampia spiegazione del perché doveva
escludersi
la responsabilità della Mannini, osservando come il ritardo
era
dipeso dal comportamento dello stesso committente Stecconi che, a sua
volta,
aveva fornito con ritardo il motore e come fra i due ritardi vi fosse
equivalenza,
mancando oltretutto la prova che lo scafo, costituente l'oggetto del
contratto
di appalto e dell'obbligazione, non fosse stato ultimato per la data
stabilita
(30.6.1982), ignorandosi di che cosa fosse privo e se le parti mancanti
non dovessero essere montate dopo l'arrivo del motore e organi
complementari
e quanto tempo occorreva per la loro installazione e messa a punto.
Tale apprezzamento di fatto del giudice di merito, essendo sorretto
da una motivazione adeguata e logicamente corretta, non lascia alcun
margine
per una censura suscettibile di aver successo in sede di
legittimità.
4) Anche il quarto motivo è infondato.
Trattasi all'evidenza di doglianza di merito tendente alla
rivalutazione
delle risultanze peritali, ai fini di una diversa considerazione dei
lavori
extra contratto, non deducibile in sede di legittimità, se
non nei
limiti di difetto di motivazione, che nel caso specifico non ricorre
anche
perché il giudice di merito, il quale riconosca convincenti
le conclusioni
del consulente tecnico, non è tenuto ad esporre in modo
specifico
le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della
motivazione
è assolto già con l'indicazione delle fonti
dell'apprezzamento
espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle
parti siano state implicitamente disattese, con la conseguenza che la
parte
la quale deduca il vizio di motivazione delle sentenza impugnata ha
l'onere
di indicare in modo specifico gli errori o le omissioni del c.t.u. che
il giudice non avrebbe considerato, non essendo all'uopo sufficiente il
mero e generico rinvio alle precedenti deduzioni e rilievi del proprio
consulente di parte.
5) Il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo, da esaminare
congiuntamente
per la stretta loro interazione e connessione, meritano accoglimento
per
quanto di ragione, in base alle seguenti considerazioni.
5.1. L'impugnata sentenza, in ordine al rapporto Stecconi-VM e
Stecconi-Simar,
dopo aver puntualizzato che la VM doveva fornire l'apparato motore e
trasmissione,
e la Simar gli organi complementari e procedere all'installazione del
complesso
di propulsione ausiliario sullo yacth, e che la chiamata in causa della
Simar traeva legittimazione dall'unitarietà del rapporto di
fornitura,
ha esaminato separatamente tali rapporti, considerandoli
sostanzialmente
come di compravendita, e ne ha tratto le relative conseguenze,
ritenendo
che la VM aveva fornito l'apparato motore e trasmissione convenuto e il
ritardo nella consegna non poteva determinare alcuna
responsabilità
a suo carico; e che, invece, la Simar doveva rispondere del materiale
inidoneo
che aveva fornito, nonché delle spese di sostituzione e
accessorie,
ma non anche dei danni subiti dallo Stecconi per omessa partecipazione
alle regate.
Appare evidente il denunciato vizio motivazionale, in conseguenza di
omessa attività, pure denunciata, per aver l'impugnata
sentenza,
nell'asserita unitarietà del rapporto di fornitura,
considerato
separati e distinti i singoli contratti tra Stecconi-VM e
Stecconi-Simar,
senza esaminare se, in base alla risultanze documentali e testimoniali,
si trattava effettivamente di rapporto unico e quale era il suo
contenuto
concreto (vendita o appalto, come sostenuto dal ricorrente, dove l'opus
perfectum era il complesso di propulsione ausiliario), ovvero di
rapporti
distinti, e, in quest'ultimo caso, se i negozi erano collegati o meno.
5.2. Inoltre l'impugnata sentenza, allorché ha esaminato il
rapporto Stecconi-VM, si è limitata a considerare che il
motore
fornito era quello scelto dallo Stecconi e che la trasmissione era
adatta
a tale motore, mentre la sua non conformità alle specifiche
del
progetto era dovuta all'omessa comunicazione da parte della Simar di
tali
caratteristiche progettuali, senza però tener conto che
oggetto
dell'obbligazione contrattuale, in base all'ordine 27.1.1982 e alla
successiva
corrispondenza tra le parti, era quello di costruire e dare un
"ottimale"
complesso di propulsione (motore e trasmissione), in specifica funzione
delle caratteristiche dell'imbarcazione da regata dello Stecconi, e
cioè
di quello specifico yacth di cui al progetto.
Pur in presenza di tali elementi, che evidenziavano una prestazione
di dare e di facere, l'impugnata sentenza non ha spiegato
perché
si trattava di compravendita e non di appalto, laddove la distinzione
tra
vendita e appalto, nei casi in cui la prestazione di una parte consista
sia in un dare, sia in un facere, non si esaurisce nel dato meramente
oggettivo
del valore della prestazione d'opera, ma è necessario avere
riguardo
alla volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la
prestazione
dell'opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in
modo
che le modifiche da apportare alle cose, pur rientranti nella normale
attività
produttiva dell'imprenditore consistono non già in
accorgimenti
marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del
destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad un opus
perfectum
inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione (Cass.
30.3.1995
n. 3807). E non ha tenuto neppure conto del costante indirizzo
giurisprudenziale
di questa Corte, secondo il quale, nel caso in cui il rapporto non sia
suscettibile di essere senz'altro inquadrato in uno o nell'altro degli
indicati tipi di contratto, avendo in parte i caratteri dell'uno o
dell'altro,
potrà essere eventualmente qualificato come contratto misto
di vendita
e appalto con applicazione della regolamentazione giuridica propria
dell'uno
o dell'altro tipo di negozio, in base a giudizio di prevalenza espresso
in considerazione dell'interesse che ha mosso le parti (Cass. 13.1.1995
n. 376; 26.4.1984 n. 2626).
5.3. Ma quel che più rileva è che l'impugnata
sentenza,
pur avendo accertato il ritardo della VM nella consegna dell'apparato
di
propulsione (motore e trasmissione), ha ritenuto tale inadempimento
contrattuale
improduttivo di responsabilità ed ha escluso qualsiasi
risarcimento
in base alla considerazione che la VM nulla poteva sapere che saltare
una
stagione di regata significava per lo Stecconi la perdita di decine di
milioni.
Così motivando l'impugnata sentenza è incorsa in
violazione
di legge, poiché in base al disposto degli artt. 1218 e 1223
c.c.,
il debitore, in caso di ritardo colpevole nell'adempimento della
propria
prestazione, è obbligato al risarcimento del danno e la
prevedibilità
- da valutarsi secondo un criterio di normalità - si pone
come limite
di individuazione e determinazione del danno risarcibile (Cass.
26.5.1989
n. 2585), ma non come criterio di insussistenza del danno medesimo.
6) Il nono motivo, attinente al regolamento delle spese processuali,
resta assorbito.
7) Il ricorso incidentale della Simar è inammissibile.
Invero, il ricorso per cassazione proposto come impugnazione autonoma
dalla parte, cui sia già stato notificato ricorso avverso la
medesima
sentenza, vale come ricorso incidentale ed è ammissibile
solo se
notificato e depositato nei termini per quest'ultimo previsti (Cass.
Sez.
Un. 4.12.1992 n. 12942; Cass. 18.2.1991 n. 1690; 3.3.1990 n. 1691).
La Simar, alla quale era stato notificato in data 27.4.1995 il ricorso
principale proposto dallo Stecconi, avrebbe dovuto proporre la sua
impugnazione,
ancorché in forma autonoma, entro il termine di quaranta
giorni
previsto per l'impugnazione incidentale, vale a dire entro il 6.6.1994,
ed invece ha proposto il proprio ricorso solo in data 2.1.1996, quando
già era abbondantemente scaduto il termine per
l'impugnazione.
Né è possibile sostenere che la notifica del
ricorso
principale dello Stecconi erroneamente è stata effettuata
alla Simar
presso la Cancelleria della Corte di Appello di Genova,
anziché
presso lo studio dell'avv. Bongiorno Gallegra, quale nuovo procuratore
della stessa, attesa la nullità della procura e, quindi,
della costituzione
di tale nuovo difensore.
Risulta, infatti, che l'avv. Bongiorno Gallegra si è
costituito
per la Simar al momento del deposito della comparsa conclusionale, in
virtù
di una procura ad litem rilasciata su un foglio staccato dall'atto
processuale
cui accedeva e legato allo stesso da spillette, come tale nulla e
comunque
inidonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge (Cass. Sez. Un.
22.11.1994
n. 9869; Cass. 13.11.1995 n. 11765; 1.7.1996 n. 880).
Stante, quindi, la ritualità della notifica del ricorso per
cassazione dello Stecconi alla Simar presso la Cancelleria della Corte
di Appello di Genova, dove si presumeva eletto il domicilio ai sensi
del
2º comma dell'art. 82 del r.d. 22.1.1934 n. 37, il ricorso
autonomo
della Simar, da intendere come ricorso incidentale, è
inammissibile
per decorrenza dei termini.
9) In conclusione i motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso
principale dello Stecconi vanno rigettati; mentre vanno accolti per
quanto
di ragione i motivi quinto, sesto, settimo e ottavo, assorbito il nono.
Il ricorso incidentale della Simar va dichiarato inammissibile.
L'impugnata
sentenza va cassata, per difetto di motivazione e violazione di legge
(artt.
1218 e 1223 c.c.), in relazione ai motivi accolti, con rinvio della
causa,
anche per le spese del giudizio di legittimità, al altra
sezione
della Corte di Appello di Genova, la quale si uniformerà ai
criteri
direttivi sopra delineati.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione rigetta il primo, secondo, terzo e
quarto motivo
del ricorso principale; accoglie per quanto di ragione il quinto,
sesto,
settimo e ottavo motivo del ricorso principale, assorbito il nono
motivo.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra
Sezione
della Corte di Appello di Genova.
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