Enzo Fogliani
massima

CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. 2       SENT.  03395  DEL 19/04/1997 
PRES. Garofalo G                 REL. Elefante A
PM. Cinque A  (Diff.)
RIC. Stecconi (avv. D'Ottavi)
RES. Mannini Costruzioni (avv. Pozzi)
cassa app. Genova 18 novembre 1994

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 26.1.1988, la Ditta Mannini Costruzioni di Marco Mannini da San Remo, appaltatrice per "la costruzione di uno yacht a vela" da regata, con apparato motore ausiliario, commessogli da Riccardo Stecconi, su progetto e specifiche dello studio Ron Holland, per il prezzo concordato di L. 82.000.000, come da contratto di appalto 26.1.1982, premesso che lo yacht era risultato più grande delle dimensioni fornite e che essa Mannini aveva eseguito lavori extra capitolato, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di San Remo lo Stecconi al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 2.651.640, per la maggiore dimensione dell'imbarcazione, e di L. 1.070.000 per i lavori extra capitolato.
Lo Stecconi contestava la domanda, deducendo da un lato che il prezzo era stato convenuto sulla base del progetto e non dello sviluppo metrico indicato nel preventivo, e dall'altro che i lavori extra erano stati causati da inadempienze della Mannini.
Al riguardo faceva presente che si era rivolto, per la scelta del motore ausiliario con relativi accessori da fornire alla Mannini per installarlo a bordo dell'imbarcazione, alla VM S.p.a. di Trieste che, oltre ad offrire le migliori condizioni, aveva formulato l'offerta, subito accettata, di presentarsi direttamente ed a mezzo della Simar s.r.l., operante in zona, per la realizzazione e messa in opera del più rispondente impianto di propulsione (motore, V-Drive, albero di trasmissione, linea d'asse, elica, ecc.) adatto alla barca progettata anche per questo elemento.
Con la Mannini aveva pattuito che la consegna dell'imbarcazione doveva avvenire entro e non oltre il 30.6.1982; e con la VM che il motore con accessori doveva essere consegnato al cantiere al massimo entro il 30.4.1982.
La Mannini non aveva completato lo scafo nel termine, senza preavvertire esso committente, né aveva segnalato che il motore ausiliario di propulsione non era stato consegnato entro il 30.4.1982. Inoltre la Mannini aveva accettato con ritardo la consegna del motore e lo aveva installato, unitamente ai tecnici della VM e della Simar, quantunque fosse evidente la inidoneità dello stesso e degli organi di trasmissione, tant'è che l'imbarcazione non era stata in grado di navigare.
Lo Stecconi, pertanto, in riconvenzionale chiedeva la condanna della Mannini al risarcimento di tutti i danni subiti sia per il ritardo sia per i vizi dell'opera.
Poiché l'appaltatore declinava ogni propria responsabilità, addebitando il ritardo, i vizi e i difetti a fatto e colpa della VM e della Simar, lo Stecconi chiedeva ed otteneva di chiamare in causa dette società al fine di sentirle dichiarare corresponsabili e condannare in solido con la Mannini al risarcimento di tutti i danni subiti.
La VM deduceva la sua estraneità all'appalto dedotto in causa, in quanto si era limitata soltanto a vendere un motore allo Stecconi offrendogli gratuitamente assistenza e consulenza.
La Simar eccepiva l'irritualità della sua chiamata in giudizio in controversia cui era del tutto estranea, essendosi limitata a fornire allo Stecconi materiale e attività secondarie. In riconvenzionale chiedeva la condanna dello Stecconi al pagamento del residuo prezzo di L. 405.000.
Il Tribunale di San Remo rigettava la domanda della Mannini di pagamento per le pretese maggiori dimensioni della barca, accoglieva quella di pagamento di lavori extra contratto che quantificava in L. 3.721.646; accoglieva in parte la domanda di risarcimento danni dello Stecconi e condannava in solido la Mannini, la VM e, nel limite di L. 8.604.934, la Simar al pagamento della somma di L. 35.309.085, con gli interessi legali dall'1.10.1982 al saldo, nonché al rimborso della metà degli onorari. Rigettava infine la domanda riconvenzionale della Simar nei confronti dello Stecconi.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza 6.10/18.11.1994, condannava invece la Mannini a pagare allo Stecconi soltanto la somma di L. 1.595.180, con rivalutazione e interessi, a titolo di spese di alaggio, varo e rettifica, e rigettava tutte le altre domande di danno proposte dallo Stecconi contro la Mannini, compensando tra tali parti le spese dei due gradi di giudizio. Rigettava in toto la domanda di risarcimento danni proposta contro la VM, condannando lo Stecconi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Accoglieva in parte la domanda di risarcimento danni contro la Simar e condannava quest'ultima a pagare allo Stecconi la somma di L. 6.625.500, con rivalutazione e interessi, oltre le spese del doppio grado di giudizio.
In fatto, la corte di merito riteneva che il contratto di appalto 26.1.1982, stipulato tra lo Stecconi e la Mannini, prevedeva la costruzione di uno yacht a vela, il cui apparato ausiliario di propulsione (motore, organo di trasmissione, ecc.) doveva essere fornito dallo Stecconi e la Mannini doveva soltanto dare la mano d'opera per installarlo. Lo Stecconi si era rivolto alla VM per procurarsi tale apparato ausiliario di propulsione; la VM gli aveva fornito solo motore e trasmissione, mentre la Simar, indicatagli dalla stessa VM, gli aveva fornito gli accessori complementari ed aveva provveduto ad installare l'apparato ausiliario di propulsione a bordo dello yacth.
In base a queste premesse, la Corte di merito, in ordine al rapporto Stecconi-Mannini, escludeva che l'appaltatore potesse pretendere una somma aggiuntiva per le maggiori dimensioni della barca perché era stato messo in condizione, essendogli stato fornito il progetto Holland con relativi disegni, di poter accertare quali erano le effettive dimensioni della barca. Spettava invece alla Mannini il rimborso per lavori extra.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni dello Stecconi, osservava la corte di merito che era da escludere la responsabilità della Mannini per il ritardo (24.8.1982) nella consegna dell'opera oltre il termine (30.6.1982), peraltro non essenziale, previsto in contratto, perché ciò era dipeso dal ritardo con cui il committente aveva a sua volta consegnato il motore (17.6.1982) e le parti complementari (27.7.1982), non rispettando la data stabilita (30.4.1982). Nessuna responsabilità dell'appaltatore sussisteva per i difetti del montaggio del complesso di propulsione ausiliario (motore e organi di trasmissione), poiché la Mannini per tale opera era obbligata solo a fornire la mano d'opera. Sussisteva, invece, la responsabilità della Mannini per alaggio e varo dello yacth a seguito dell'accertata asimmetria della pala del timone, e alla sua rettifica, riguardando tale settore il campo del lavoro appaltatole.
In ordine al rapporto Stecconi-VM, la Corte di merito escludeva qualsiasi responsabilità della VM per danni in quanto il motore venduto era quello scelto dallo Stecconi e non presentava difetti, mentre la trasmissione era risultata inidonea non perché si combinasse male con il motore, bensì perché non rispondeva alle specifiche del progetto; ma ciò era da imputare alla Simar la quale, prima di procedere all'installazione dell'apparato di propulsione (motore, V-Drive, trasmissione, ecc.) non si era informata sulle sue caratteristiche e adattabilità allo scafo. Il ritardo nella consegna del motore oltre il termine del 30.4.1982 non poteva comportare alcun risarcimento sia perché tale termine era puramente indicativo e non essenziale, sia perché lo Stecconi non aveva informato la VM delle conseguenze economiche derivanti dalla mancata partecipazione alle regate.
Quanto al rapporto Stecconi-Simar riteneva la Corte genovese innanzitutto la legittimità della chiamata in causa della Simar e poi 1a sua responsabilità per il modo sbagliato con cui aveva installato l'apparato di propulsione (motore, V-Drive, asse di trasmissione, elica). Pertanto la condannava ai relativi danni per complessive L. 6.625.500, ivi compresa la somma di L. 2.000.000 per materiale inadatto restituito.
Contro questa sentenza lo Stecconi ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi di censura ed illustrato poi con memoria. Resistono con rispettivi controricorsi la Ditta Mannini Costruzioni e la VM Motori, che ha pure depositato memoria illustrativa.
La Simar ha proposto autonomo ricorso in base a tre motivi, cui lo Stecconi hi resistito con controricorso, illustrato con memoria.
E' stata disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo mezzo il ricorrente principale Riccardo Stecconi denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 ss., 1223, 1655 ss., 1043 c.c. e 241 cod. nav. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Al riguardo il ricorrente deduce quanto segue.
La Corte genovese, non solo ha disatteso l'appello incidentale proposto dallo Stecconi per ottenere la condanna della Ditta Mannini all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti a qualsiasi titolo, ma con violazione di tutti i principi in materia di appalto ed omettendo di considerare le prove assunte in primo grado, vertenti su fatti decisivi ed altresì non spendendo neppure una parola sui motivi che l'inducevano a tanto, ha ritenuto di limitare la responsabilità della Mannini al solo danno consistito nell'alaggio e varo dell'imbarcazione a seguito dell'accertata asimmetria della pala del timone e alla sua rettifica.
Il giudice di appello ha omesso di considerare che il paragrafo 2) del contratto specifica che il corrispettivo è stato pattuito per tutti i lavori "indicati nel progetto e nel preventivo". Il progetto comprendeva l'apparato ausiliario di propulsione, mentre il preventivo comprendeva tra gli obblighi dell'appaltatore anche quello di eseguire il montaggio del "motore ed organi relativi".
Le prove documentali e per testi hanno dimostrato che, accettata la consegna di una trasmissione palesemente inidonea, la Mannini, in collaborazione con la VM e la Simar ne ha effettuato la dannosa messa in opera sullo scafo.
Essendo incontroverso che l'installazione "tecnicamente inidonea" è stata effettuata dalla Mannini, che si è avvalsa della collaborazione della VM e della Simar, l'appaltatore deve rispondere delle difformità e dei vizi della stessa, cui era tenuto per contratto. In ogni caso l'appaltatore è tenuto a segnalare la non rispondenza delle forniture anche se effettuate dal committente.
Pertanto ha sbagliato la corte genovese nell'escludere la responsabilità della Mannini per danni conseguenti all'errata installazione dell'apparato motore-trasmissione.
Inoltre la Corte di Appello ha escluso totalmente la colpa della Mannini per la consegna tardiva dell'opera, ritenendo il ritardo dovuto al fatto del committente che aveva fornito a sua volta con ritardo motore e trasmissione del complesso di propulsione ausiliano.
La Corte di merito non ha considerato che lo Stecconi aveva messo in contatto la Mannini con la VM e la Simar sicché vi era collaborazione diretta tra appaltatore, VM e Simar.
1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1663 e 1375 c.c., in quanto la corte di appello non ha considerato che l'appaltatore era tenuto a dare avviso al committente dei difetti e dei ritardi nella fornitura del materiale.
1.3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e si assume che il comportamento della Mannini ha travalicato l'ambito dell'inadempienza contrattuale, giungendo ad incidere sui diritti primari attribuiti dal principio "neminem laedere", che tutela anche la proprietà.
1.4. Con il quarto motivo si deduce omessa e insufficiente motivazione dell'impugnata sentenza per non aver preso in esame le ragioni tecniche elaborate dal perito di parte, per cui la gran parte dei lavori qualificati dall'appaltatore extra contratto, e tali ritenuti dal c.t.u., in effetti erano compresi nell'appalto.
1.5. Con il quinto mezzo si deduce ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 ss., 1223, 1655, 2043 c.c. e 241 cod. nav., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rapporto Stecconi-VM per non aver il giudice d'appello esaminato le prove documentali ed orali, prese invece in considerazione dal Tribunale, dalle quali emergevano le varie inadempienze della VM che aveva realizzato il complesso motore-trasmissione senza considerare lo scafo sul quale avrebbe dovuto essere montato, donde la responsabilità della stessa che, unitamente alla Simar, aveva tentato di effettuarne l'installazione con esito infausto. Il giudice di appello, inoltre, erroneamente ha ritenuto il termine di consegna del motore puramente indicativo ed ha escluso la responsabilità della VM per il ritardo.
1.6. Con il sesto motivo si deduce in particolare violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 ss. c.c. per non aver tenuto conto la Corte di Appello che il contratto posto in essere con la VM era di appalto o misto e non di compravendita, giacché, come si evince dalle risultanze documentali, il risultato della prestazione assunta dalla VM era quello di progettare, costruire e concorrere ad installare il complesso di propulsione, in specifica funzione delle caratteristiche dell'imbarcazione da regata.
1.7. Con il settimo mezzo si censura l'impugnata sentenza per contraddittoria motivazione nella parte in cui ha affermato la responsabilità della Simar in ordine all'installazione dell'apparato propulsore ed esclusa quella della VM, senza considerare che entrambe avevano concorso all'installazione del complesso di propulsione ausiliario, ed anzi la Simar era intervenuta proprio dietro espressa indicazione della VM.
1.8. Con l'ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 ss, 1470 ss, 2043 c.c. e si sostiene che, anche se si fosse trattato di compravendita, mentre in effetti il rapporto Stecconi-VM era di appalto in quanto aveva ad oggetto il compimento di un'opera (complesso di propulsione ausiliario per uno specifico tipo di natante], ugualmente la VM è stata inadempiente per aver fornito un apparato completamente difettoso e difforme rispetto a quello commissionato.
1.9. Con il nono mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e si censura il regolamento delle spese processuali.
2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale della Simar si deduce errata applicazione dell'art. 106 c.p.c. e si sostiene che il rapporto tra la Mannini e lo Stecconi era del tutto separato rispetto a quello tra quest'ultimo e la Simar, per cui la Simar non poteva essere chiamata in causa.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e ss. c.c. e 241 cod. nav. si censura l'impugnata sentenza nel punto in cui ha condannato la Simar in relazione al rapporto di appalto intercorso tra lo Stecconi e la Mannini, senza considerare che la Simar era rimasta del tutto estranea a tale rapporto e si era limitata a fornire la mano d'opera e alcuni materiali che nulla hanno a che vedere con i vizi riscontrati dell'imbarcazione. Pertanto la Simar non poteva avere alcuna responsabilità per aver eseguito l'installazione dell'apparato propulsore come indicato da coloro che poi, in virtù del contratto di appalto con lo Stecconi, dovevano provvedere al montaggio del motore sull'imbarcazione.
2.3. Con il terzo mezzo si deduce contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di Appello affermata la responsabilità della Simar, pur avendo rilevato che essa aveva operato soltanto su indicazione della VM, limitandosi all'installazione di alcuni particolari così come indicato dai tecnici della stessa VM.
3. I primi tre motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.
3.1. Al riguardo, prima di esporne la ragioni, è bene riferire la ratio decidendi (già accennata in premessa) dell'impugnata sentenza, che è opportuno tener presente anche per l'esame delle altre censure.
La Corte d'Appello, premesso che alla realizzazione dell'imbarcazione avevano concorso tre soggetti, la ditta Mannini che aveva costruito lo scafo, la soc. VM che aveva fornito motore e trasmissione, e la soc. Simar che aveva venduto gli organi complementari e istallato a bordo dello yacth il complesso di propulsione ausiliario, al fine di stabilire se i danni (essenzialmente, da ritardo, difetti e vizi dell'opera) lamentati dallo Stecconi fossero imputabili, con conseguente responsabilità, ad un soggetto solo, ovvero a due o a tutti e tre solidalmente, ha esaminato i rapporti intercorsi tra le parti, ed ha ritenuto, in base a tutta la documentazione in atti e alle risultanze processuali, che si stabilirono tre distinti rapporti contrattuali: uno tra lo Stecconi e la ditta Mannini, un altro tra lo Stecconi e la soc. VM e il terzo tra lo Stecconi e la soc. Simar.
In ordine al primo rapporto, la Corte di merito, dopo aver esaminato il contenuto della scrittura 26.1.1982 - con la quale lo Stecconi aveva commissionato alla Mannini la costruzione di uno yacth a vela su progetto e specifiche dello studio Ron Holland, come da allegati disegni, e con le caratteristiche di cui al preventivo del 5.1.1982 - e la corrispondenza intercorsa tra le parti, ha ritenuto che la Mannini non si era impegnata a provvedere a tutta l'opera, in quanto il contratto di appalto aveva ad oggetto la costruzione di una barca a vela, dove il motore ausiliario con organi di trasmissione, vale a dire il complesso di propulsione ausiliario, doveva essere fornito dal committente Stecconi, limitandosi per tale parte la Mannini a prestare soltanto la mano d'opera. L'obbligazione contrattuale della Mannini era rimasta immutata nel tempo, dato che nessun rapporto giuridico si era creato tra la Mannini e la VM (nonché Simar), in ordine alla fornitura e all'installazione di tale complesso di propulsione.
Per quanto riguarda il secondo rapporto (a parte ogni riserva sull'esatta qualificazione giuridica, che sarà riesaminata in seguito), ha osservato la Corte di Appello che la VM si era impegnata a fornire (vendere) allo Stecconi motore e trasmissione.
Dal terzo rapporto emergeva che la Simar, indicata dalla VM, doveva provvedere a fornire gli organi complementari di collegamento e all'installazione a bordo del natante dell'intero complesso di propulsione ausiliario.
3.2. Orbene alla luce del rapporto e del contenuto contrattuale tra lo Stecconi e la Mannini, come ritenuto dalla Corte di merito nel procedere alla ricostruzione della complessa vicenda negoziale, l'assunto del ricorrente, appassionatamente sostenuto nel corso della discussione orale, secondo cui la Mannini avrebbe dovuto provvedere alla realizzazione dell'intera opera e, quindi, essere ritenuta responsabile anche dei danni conseguenti a vizi e difetti dell'apparato di propulsione ausiliario, è destituito di fondamento.
Va innanzitutto osservato che nessun vizio logico di omessa attività, a sua volta responsabile di errore di diritto, ovvero violazione di legge è dato ravvisare nel ragionamento dei giudici di appello.
3.3. Nel contratto di costruzione di nave, assimilato in virtù del rinvio contenuto negli artt. 241 e 856 cod. nav. al contratto di appalto (disciplinato dagli artt. 1665 ss. c.c.), l'allegata specifica tecnica e grafica (disegni) ha natura di progetto e, al tempo stesso, di capitolato d'appalto, in quanto costituisce parte integrante del contratto. Qualora dal contenuto negoziale, desunto in base a tutti tali elementi, emerga che una parte dell'opera, costituente entità autonoma e accessoria (complesso di propulsione ausiliario), non rientri nell'oggetto del contratto di appalto, in quanto il committente si è riservato di provvedere direttamente alla realizzazione e fornitura della stessa e alla sua installazione a bordo della nave, mentre l'appaltatore si è obbligato a prestare unicamente assistenza manuale (manodopera), venendo così ad assumere in relazione a tale parte dell'opera il ruolo di nudus minister, l'appaltatore medesimo non può essere ritenuto responsabile dei vizi e difetti inerenti a tale specifica parte dell'opera.
3.4. L'impugnata sentenza proprio in base ai suddetti elementi - progetto, specifiche e disegni dello studio Ron Holland allegati al contratto - costituenti il contenuto dell'accordo negoziale, ha escluso dall'oggetto dell'appalto, relativo alla costruzione di uno yacth a vela, l'apparato di propulsione ausiliario, che doveva essere fornito e installato a cura dello Stecconi, dovendo la Mannini per tale parte dell'opera prestare unicamente assistenza manuale.
L'impugnata sentenza ha pure escluso che il contenuto contrattuale fosse successivamente mutato in base alla corrispondenza intercorsa tra lo Stecconi, la Mannini e la soc. MV, in quanto non era risultato che la fornitura del complesso di propulsione (motore e trasmissione) fosse dovuta ad una intesa tra la Mannini e la VM, restando i relativi rapporti sempre separati.
Invero la distinzione tra appalto principale e singoli contratti, che possono assumere anche l'aspetto di appalti secondari, dovuti a fattori contingenti, trae origine dalla diversa natura e importanza dei contratti stipulati dal committente con altri soggetti per il compimento di una stessa opera; contratti che, in mancanza di unità di accordo e consenso, non si fondono in un solo contratto, ma mantengono integra la propria autonomia e rilevanza giuridica.
3.5. Per il resto è appena il caso di ricordare che l'interpretazione del contenuto contrattuale costituisce accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto, come nella specie, da motivazione sufficiente e scevra da vizi logici, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza, una volta ritenuto che il complesso di propulsione ausiliario non rientrava nell'oggetto dell'appalto di costruzione dello yacth, ha escluso la responsabilità della Mannini per i vizi e difetti di tale organo.
Né logicamente è configurabile una responsabilità della Mannini ex art. 1663 c.c., non essendo la norma applicabile alla fattispecie, in relazione al suddetto complesso di propulsione ausiliario non rientrante nell'appalto, ovvero ex art. 2043 c.c. perché ricorrente non ha indicato quale sarebbe il fatto illecito, doloso o colposo, commesso dalla Mannini e che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare.
3.6. Infine, quanto al ritardo nella consegna dell'imbarcazione, l'impugnata sentenza ha dato ampia spiegazione del perché doveva escludersi la responsabilità della Mannini, osservando come il ritardo era dipeso dal comportamento dello stesso committente Stecconi che, a sua volta, aveva fornito con ritardo il motore e come fra i due ritardi vi fosse equivalenza, mancando oltretutto la prova che lo scafo, costituente l'oggetto del contratto di appalto e dell'obbligazione, non fosse stato ultimato per la data stabilita (30.6.1982), ignorandosi di che cosa fosse privo e se le parti mancanti non dovessero essere montate dopo l'arrivo del motore e organi complementari e quanto tempo occorreva per la loro installazione e messa a punto.
Tale apprezzamento di fatto del giudice di merito, essendo sorretto da una motivazione adeguata e logicamente corretta, non lascia alcun margine per una censura suscettibile di aver successo in sede di legittimità.
4) Anche il quarto motivo è infondato.
Trattasi all'evidenza di doglianza di merito tendente alla rivalutazione delle risultanze peritali, ai fini di una diversa considerazione dei lavori extra contratto, non deducibile in sede di legittimità, se non nei limiti di difetto di motivazione, che nel caso specifico non ricorre anche perché il giudice di merito, il quale riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente disattese, con la conseguenza che la parte la quale deduca il vizio di motivazione delle sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico gli errori o le omissioni del c.t.u. che il giudice non avrebbe considerato, non essendo all'uopo sufficiente il mero e generico rinvio alle precedenti deduzioni e rilievi del proprio consulente di parte.
5) Il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo, da esaminare congiuntamente per la stretta loro interazione e connessione, meritano accoglimento per quanto di ragione, in base alle seguenti considerazioni.
5.1. L'impugnata sentenza, in ordine al rapporto Stecconi-VM e Stecconi-Simar, dopo aver puntualizzato che la VM doveva fornire l'apparato motore e trasmissione, e la Simar gli organi complementari e procedere all'installazione del complesso di propulsione ausiliario sullo yacth, e che la chiamata in causa della Simar traeva legittimazione dall'unitarietà del rapporto di fornitura, ha esaminato separatamente tali rapporti, considerandoli sostanzialmente come di compravendita, e ne ha tratto le relative conseguenze, ritenendo che la VM aveva fornito l'apparato motore e trasmissione convenuto e il ritardo nella consegna non poteva determinare alcuna responsabilità a suo carico; e che, invece, la Simar doveva rispondere del materiale inidoneo che aveva fornito, nonché delle spese di sostituzione e accessorie, ma non anche dei danni subiti dallo Stecconi per omessa partecipazione alle regate.
Appare evidente il denunciato vizio motivazionale, in conseguenza di omessa attività, pure denunciata, per aver l'impugnata sentenza, nell'asserita unitarietà del rapporto di fornitura, considerato separati e distinti i singoli contratti tra Stecconi-VM e Stecconi-Simar, senza esaminare se, in base alla risultanze documentali e testimoniali, si trattava effettivamente di rapporto unico e quale era il suo contenuto concreto (vendita o appalto, come sostenuto dal ricorrente, dove l'opus perfectum era il complesso di propulsione ausiliario), ovvero di rapporti distinti, e, in quest'ultimo caso, se i negozi erano collegati o meno.
5.2. Inoltre l'impugnata sentenza, allorché ha esaminato il rapporto Stecconi-VM, si è limitata a considerare che il motore fornito era quello scelto dallo Stecconi e che la trasmissione era adatta a tale motore, mentre la sua non conformità alle specifiche del progetto era dovuta all'omessa comunicazione da parte della Simar di tali caratteristiche progettuali, senza però tener conto che oggetto dell'obbligazione contrattuale, in base all'ordine 27.1.1982 e alla successiva corrispondenza tra le parti, era quello di costruire e dare un "ottimale" complesso di propulsione (motore e trasmissione), in specifica funzione delle caratteristiche dell'imbarcazione da regata dello Stecconi, e cioè di quello specifico yacth di cui al progetto.
Pur in presenza di tali elementi, che evidenziavano una prestazione di dare e di facere, l'impugnata sentenza non ha spiegato perché si trattava di compravendita e non di appalto, laddove la distinzione tra vendita e appalto, nei casi in cui la prestazione di una parte consista sia in un dare, sia in un facere, non si esaurisce nel dato meramente oggettivo del valore della prestazione d'opera, ma è necessario avere riguardo alla volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione dell'opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare alle cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad un opus perfectum inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione (Cass. 30.3.1995 n. 3807). E non ha tenuto neppure conto del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale, nel caso in cui il rapporto non sia suscettibile di essere senz'altro inquadrato in uno o nell'altro degli indicati tipi di contratto, avendo in parte i caratteri dell'uno o dell'altro, potrà essere eventualmente qualificato come contratto misto di vendita e appalto con applicazione della regolamentazione giuridica propria dell'uno o dell'altro tipo di negozio, in base a giudizio di prevalenza espresso in considerazione dell'interesse che ha mosso le parti (Cass. 13.1.1995 n. 376; 26.4.1984 n. 2626).
5.3. Ma quel che più rileva è che l'impugnata sentenza, pur avendo accertato il ritardo della VM nella consegna dell'apparato di propulsione (motore e trasmissione), ha ritenuto tale inadempimento contrattuale improduttivo di responsabilità ed ha escluso qualsiasi risarcimento in base alla considerazione che la VM nulla poteva sapere che saltare una stagione di regata significava per lo Stecconi la perdita di decine di milioni.
Così motivando l'impugnata sentenza è incorsa in violazione di legge, poiché in base al disposto degli artt. 1218 e 1223 c.c., il debitore, in caso di ritardo colpevole nell'adempimento della propria prestazione, è obbligato al risarcimento del danno e la prevedibilità - da valutarsi secondo un criterio di normalità - si pone come limite di individuazione e determinazione del danno risarcibile (Cass. 26.5.1989 n. 2585), ma non come criterio di insussistenza del danno medesimo.
6) Il nono motivo, attinente al regolamento delle spese processuali, resta assorbito.
7) Il ricorso incidentale della Simar è inammissibile.
Invero, il ricorso per cassazione proposto come impugnazione autonoma dalla parte, cui sia già stato notificato ricorso avverso la medesima sentenza, vale come ricorso incidentale ed è ammissibile solo se notificato e depositato nei termini per quest'ultimo previsti (Cass. Sez. Un. 4.12.1992 n. 12942; Cass. 18.2.1991 n. 1690; 3.3.1990 n. 1691).
La Simar, alla quale era stato notificato in data 27.4.1995 il ricorso principale proposto dallo Stecconi, avrebbe dovuto proporre la sua impugnazione, ancorché in forma autonoma, entro il termine di quaranta giorni previsto per l'impugnazione incidentale, vale a dire entro il 6.6.1994, ed invece ha proposto il proprio ricorso solo in data 2.1.1996, quando già era abbondantemente scaduto il termine per l'impugnazione.
Né è possibile sostenere che la notifica del ricorso principale dello Stecconi erroneamente è stata effettuata alla Simar presso la Cancelleria della Corte di Appello di Genova, anziché presso lo studio dell'avv. Bongiorno Gallegra, quale nuovo procuratore della stessa, attesa la nullità della procura e, quindi, della costituzione di tale nuovo difensore.
Risulta, infatti, che l'avv. Bongiorno Gallegra si è costituito per la Simar al momento del deposito della comparsa conclusionale, in virtù di una procura ad litem rilasciata su un foglio staccato dall'atto processuale cui accedeva e legato allo stesso da spillette, come tale nulla e comunque inidonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge (Cass. Sez. Un. 22.11.1994 n. 9869; Cass. 13.11.1995 n. 11765; 1.7.1996 n. 880).
Stante, quindi, la ritualità della notifica del ricorso per cassazione dello Stecconi alla Simar presso la Cancelleria della Corte di Appello di Genova, dove si presumeva eletto il domicilio ai sensi del 2º comma dell'art. 82 del r.d. 22.1.1934 n. 37, il ricorso autonomo della Simar, da intendere come ricorso incidentale, è inammissibile per decorrenza dei termini.
9) In conclusione i motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso principale dello Stecconi vanno rigettati; mentre vanno accolti per quanto di ragione i motivi quinto, sesto, settimo e ottavo, assorbito il nono. Il ricorso incidentale della Simar va dichiarato inammissibile. L'impugnata sentenza va cassata, per difetto di motivazione e violazione di legge (artt. 1218 e 1223 c.c.), in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al altra sezione della Corte di Appello di Genova, la quale si uniformerà ai criteri direttivi sopra delineati.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Cassazione rigetta il primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale; accoglie per quanto di ragione il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo del ricorso principale, assorbito il nono motivo.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 22.3.2013) 

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