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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 1       SENT.  02787  DEL 28/03/1997
PRES. Corda M.                    REL. Olla G.
PM. Sepe E.A.  (Parz. Diff.)
RIC. Comp. unica lavoratori merci varie porto Genova (avv. De Martini, Alpa)
RES. Merci convenzionali porto Genova (Avv. Barbantini, Elia, Medina, Ferrari)
conferma app. Genova 09/10/93

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI  -  ENTI  PORTUALI - IN GENERE - Compagnie portuali -Sentenza della Corte  di  Giustizia della Comunità' europea n. 179/90 del 10 dicembre 1991  sull'ostatività  del  trattato  CEE  ai diritti esclusivi delle compagnie  portuali - Conseguenze - Prescrizioni di cui agli artt. 110 e 112 cod. navig. - Sopravvenuta inapplicabilità. 

 COD.NAV. ART. 110 
 COD.NAV. ART. 112 
 D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 203 

   Per effetto della sentenza interpretativa della Corte giustizia Comunità europee,  10  dicembre  1991,  179/90,  che  ha  dichiarato  che il combinato disposto  dell'art.  90,  n.  1, e degli art. 30, 48 e 86 del Trattato C.E.E. osta  alla  normativa di uno Stato membro che conferisca ad un'impresa stabilita  in  questo Stato il diritto esclusivo d'esercizio delle operazioni portuali  e le imponga di servirsi, per l'esecuzione di dette operazioni, di una compagnia  portuale composta esclusivamente di maestranze nazionali, sono divenute  inapplicabili dal giudice italiano le prescrizioni contenute nell'art.  110, ultimo comma, cod. nav. (che riserva alle compagnie portuali le operazioni  di  imbarco e sbarco, di deposito o di movimentazione di merci e materiali  nel porto) e negli artt. 112 cod. nav., nonchè l'art. 203 del Regolamento  della  navigazione marittima (sull'omologazione delle tariffe per il  lavoro portuale). 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 22.3.2013) 

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