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SEZ. 1 SENT. 02787 DEL 28/03/1997
PRES. Corda M. REL. Olla G.
PM. Sepe E.A. (Parz. Diff.)
RIC. Comp. unica lavoratori merci varie porto Genova (avv. De Martini, Alpa)
RES. Merci convenzionali porto Genova (Avv. Barbantini, Elia, Medina, Ferrari)
conferma app. Genova 09/10/93
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - Compagnie portuali -Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità' europea n. 179/90 del 10 dicembre 1991 sull'ostatività del trattato CEE ai diritti esclusivi delle compagnie portuali - Conseguenze - Prescrizioni di cui agli artt. 110 e 112 cod. navig. - Sopravvenuta inapplicabilità.
COD.NAV. ART. 110
COD.NAV. ART. 112
D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 203
Per effetto della sentenza interpretativa della Corte giustizia Comunità europee, 10 dicembre 1991, 179/90, che ha dichiarato che il combinato disposto dell'art. 90, n. 1, e degli art. 30, 48 e 86 del Trattato C.E.E. osta alla normativa di uno Stato membro che conferisca ad un'impresa stabilita in questo Stato il diritto esclusivo d'esercizio delle operazioni portuali e le imponga di servirsi, per l'esecuzione di dette operazioni, di una compagnia portuale composta esclusivamente di maestranze nazionali, sono divenute inapplicabili dal giudice italiano le prescrizioni contenute nell'art. 110, ultimo comma, cod. nav. (che riserva alle compagnie portuali le operazioni di imbarco e sbarco, di deposito o di movimentazione di merci e materiali nel porto) e negli artt. 112 cod. nav., nonchè l'art. 203 del Regolamento della navigazione marittima (sull'omologazione delle tariffe per il lavoro portuale).
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