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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. L SENT. 02581 DEL 24/03/1997
 PRES. Nuovo R.   REL. Guglielmucci C.
 PM. Cinque A. (Conf.)
 RIC. Maresca M. (Avv. Ventura)
 RES. Cosulich F.lli S.p.A. (Avv. Barbantini)
conferma trib. Genova 04/05/94

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Contratti di lavoro della gente del mare - Legge nazionale della nave straniera - Applicabilità - Responsabilità del raccomandatario marittimo - Estremi.

 L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 4
 COD.CIV. ART. 2120     *COST.
 COD.CIV. ART. 2121     *COST.
 COD.NAV. ART. 9

 In relazione al disposto dell'art. 4 legge 4 aprile 1977 n. 135 (recante la disciplina della professione di raccomandatario marittimo) - che in tale parte deroga all'art. 9 disposizioni preliminari c. nav., secondo cui i contratti di lavoro della gente di mare sono regolati dalla legge nazionale della nave - la responsabilità del raccomandatario - il quale, in caso di imbarco di lavoratori italiani su navi di nazionalità straniera, è tenuto ad accertare ed attestare alle locali autorità marittime la sussistenza di un'adeguata tutela assicurativa per il marittimo e la conformità del contratto di arruolamento, dal punto di vista sia normativo che economico, ai principi fondamentali contenuti nei contratti collettivi di lavoro nazionali  - non si esaurisce con il nulla osta da parte delle autorità marittime, ma, in ragione della funzione di garante "ex lege" del raccomandatario, è destinata ad operare nell'ipotesi in cui il trattamento in concreto applicato al marittimo non sia conforme alle garanzie suddette, in forza della quali, oltre all'indennità di fine rapporto secondo i criteri degli art. 2120 e 2121 cod. civ., trova applicazione anche la disciplina della stabilità del rapporto di lavoro, estesa al lavoro nautico dalla sentenza n. 96 del 1987 della Corte costituzionale.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 22.3.2013) 

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