Torna
massima

CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. L SENT. 02581 DEL 24/03/1997
 PRES. Nuovo R.   REL. Guglielmucci C.
 PM. Cinque A. (Conf.)
 RIC. Maresca M. (Avv. Ventura)
 RES. Cosulich F.lli S.p.A. (Avv. Barbantini)
conferma trib. Genova 4 maggio 1994

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sign. Mario Maresca, direttore di macchina, imbarcato su nave appartenente ad armatore americano e battente bandiera liberiana, ha convenuto, innanzi al Pretore di Genova, la s.p.a Cosulich, raccomandataria del predetto armatore, che lo aveva ingaggiato.
Il Pretore ha accolto la domanda da lui proposta, nei confronti del raccomandatario, di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna al risarcimento del danno per illegittimo licenziamento in un rapporto di lavoro continuativo.
Il Tribunale di Genova ha parzialmente confermato la decisione pretorile.
Ed infatti ha escluso che in una lettera indirizzata al proprio armatore, in data 11.5.87, il sign. Maresca abbia manifestato l'intento di risolvere il rapporto di lavoro, volendo egli, in realtà, solo sbarcare per via della malattia da cui era affetto.
Cessata la infermità, egli non fu però reimbarcato venendo in tal maniera verbalmente - e perciò il legittimamente - licenziato.
Alla fine di settembre dello stesso anno egli rifiutò una proposta di reimbarco:in tal modo ponendo fine al rapporto di lavoro - continuativo - che egli aveva avuto con la società armatrice.
Di conseguenza, gli spettava il risarcimento solo fino a tale momento, e non sino al momento della sentenza di primo grado, come aveva ritenuto il Pretore.
Il Tribunale, ha quindi, a tal punto della decisione, individuato le norme di legge che regolano la fattispecie caratterizzata da un rapporto di lavoro fra soggetti di diversa nazionalità. Esso ha - in relazione ad essa - individuato la norma cardine nell'art. 9 del cod. nav. che, in tal caso, individua nella nazionalità della nave d'imbarco la legge applicabile al rapporto.
Essendo esso, però, sorto per il tramite di un raccomandatario, nei confronti dello stesso, da parte del marittimo, per via dell'art. 4 comma 4 1.135/77, potevano farsi valere non solo pretese scaturenti dai principi fondamentali della contrattazione collettiva del settore, ma anche quel le fondate sui principi cardine dell'attuale ordinamento lavoristico.
Il richiamo della norma predetta ai principi della contrattazione collettiva necessariamente presuppone la vigenza di questi ultimi fra cui centrale è quello che si artico la nel complesso di norme concernenti la stabilità del rapporto di lavoro estese al lavoro nautico dalla sentenza n. 86 del 1987 della Corte Cost.
Sia il sign Maresca che la spa Cosulich chiedono la cassazione della sentenza del Tribunale: il primo con ricorso principale, la seconda con ricorso incidentale.
Entrambe hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno riuniti i ricorsi concernendo entrambi la medesima decisione.
Con l'unico motivo che sorregge il ricorso principale il sign. Maresca denuncia violazione degli art. 25 e 31 disp. gen., falsa applicazione dell'art. 4 comma 4 della l. n. 135/77 anche in relazione all'art. 1374 cc, dell'art. 9 cod. nav., violazione dell'art. 2697 cc, insufficienza di motivazione, violazione della l. n. 604/66 e dell'art. 18 st. lav.
L'articolata censura, in sostanza, imputa al Tribuna le di non aver dichiarato applicabile al rapporto di lavoro la legge italiana ritenendo, invece, soggetto lo stesso alla legge liberiana, sia pure con il correttivo dell'art. 4 1.135/77, relativo alla responsabilità dei raccomandatario.
Ciò ha comportato un'applicazione parziale della normativa concernente la stabilità del rapporto di lavoro continuativo con una limitazione del risarcimento conseguente all'illegittimo licenziamento al periodo decorso dallo stesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, ad opera di esso ricorrente laddove esso avrebbe dovuto esser di almeno cinque mensilità.
La inefficacia del licenziamento ha reso privi di rilievo giuridico ogni iniziativa assunta dal raccomandatario successivamente allo stesso.
Il ricorso incidentale della spa Cosulich è sorretto da due motivi.
Con il primo di essi si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli art. 1362 a 1371, cc 2697 e 2702 cc, omessa o carente motivazione su punto decisivo.
Secondo la ricorrente nell'interpretare la lettera dell'11.5.87, con cui il Maresca manifestava la sua volontà di sbarcare, ha violato il canone ermeneutico che impone di ricercare la esatta volontà delle parti facendo riferimento al contenuto complessivo dell'atto ed al comportamento anche successivo del sottoscrittore.
Violando tale regola il Tribunale, immotivatamente, aveva rifiutato di esaminare l'affidavit contenente dichiarazioni del capitano della nave che rivelavano la inequivoca volontà del Maresca di porre fine, definitivamente, al rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo la società raccomandataria denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 cod. nav., dell'art. 4 l. 135/77, dell'art. 31 delle preleggi, dei principi generali di diritto sulla prova della legge straniera, dell'art. 8 della l. 300/70 della l. 604/66, come estese con sentenza n. 86 del 1987 della Corte Cost.
La censura concerne l'opzione interpretativa del Tribunale sulle norme che regolano il rapporto nella fattispecie.
Secondo la ricorrente incidentale l'art. 4 non può aver l'effetto di estendere al rapporto di lavoro, sorto tramite raccomandatario, oltre i principi fondamentali della contrattazione collettiva, anche quelli cardine dell'ordinamento lavoristico: con la conseguenza che il rapporto del Maresca era regolato, quanto alla sua risolubilità, dalla legge liberiana che la consente - così come il contratto che regolava il rapporto di lavoro - con il solo onere del preavviso, e non da quella italiana.
E' preliminare, rispetto alle altre, l'esame della prima censura del ricorso incidentale concernente l'individuazione dell'intento manifestato dal Maresca nella lettera dell'11.5.87.
Come si è detto, secondo il Tribunale la volontà di sbarcare con essa manifestata era finalizzata non a risolvere definitivamente il rapporto di lavoro ma a provocarne la sospensione a causa della malattia.
Il Tribunale nel procedere a tale interpretazione non ha violato il predetto canone ermeneutico perché ha ricercato la effettiva volontà del dichiarante individuando - come era nei suoi poteri di giudice del merito - nella obiettiva esistenza della malattia e nella mancanza di formalità relative ad una risoluzione definitiva, quali il preavviso gli elementi atti a raggiungere la predetta finalità interpretativa, escludendo, motivatamente, e perciò incensurabilmente nella presente sede, che valorizzati i predetti elementi chiarificatori potessero aver rilevanza le dichiarazioni del capitano della nave; attenendo, come si è detto esclusivamente al potere del giudice di merito - che deve procedere all'interpretazione di un negozio (unilaterale nel caso di specie) - la individuazione degli elementi atti a consentire la ricerca della effettiva volontà del dichiarante, con l'obbligo, pienamente assolto nel caso di specie, di esercitare in maniera logica e motivata tale opzione.
L'unico motivo che sorregge il ricorso principale ed il secondo del ricorso incidentale devono esser esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla individuazione della legge che regola il rapporto di lavoro marittimo, intercorrente Era soggetti di diversa nazionalità e costituito per il tramite di un raccomandatario.
Ora è proprio questa circostanza unita al fatto che le pretese scaturenti dall'illegittimo licenziamento vengono fatte valere nei confronti di questi a determinare le regole normative che disciplinano il rapporto.
Le quali risiedono nell'art. 4 della 1.135 del 1977 che, al comma 4, dispone che l'imbarco dei lavoratori italiani ingaggiati su navi di nazionalità diversa "è subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte della competente autorità marittima, previo accertamento che il lavoratore sia stato assicurato ai sensi del primo comma del presente articolo e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che d quello economico, non contenga clausole che contrastino con i principi fondamentali contenuti nei vigenti contratti di lavoro nazionale".
La portata degli obblighi del raccomandatario, nei confronti del lavoratore imbarcato su nave straniera per il suo tramite, in bise alla norma predetta è stata già definita da questa Corte con decisione n. 5696 del 1993.
In tale decisione la Corte ha stabilito che il rilascio del nulla osta non esonera il raccomandatario da ogni responsabilità.
Egli infatti è garante, ex lege, della conformità del trattamento del marittimo imbarcato su nave straniera rispetto alla tutela normativa e previdenziale assicurata dai principi che ispirano la legislazione nazionale in materia di lavoro.
Ciò per assicurare che il lavoratore marittimo, che abbia un rapporto di imbarco con un armatore straniero, fruisca - allorché chieda tutela al giudice italiano - di una condizione di parità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti da datore di lavoro di nazionalità italiana.
Il richiamo ai principi fondamentali della contrattazione collettiva si spiega giacché in questa, storicamente, è contenuto il punto più avanzato di tutela dei lavoratori: come momento "alto" delle garanzie di legge che nel nostro ordinamento connotano i diritti della personalità dell'uomo-lavoratore.
Fra cui un ruolo centrale occupa la stabilità nel rapporto di lavoro.
E deve aggiungersi - come già aveva rilevato la Corte nella predetta decisione in cui è stato affermato che il contratto di arruolamento deve conformarsi alle regole dettate dagli art. 120 e 2121 cc - che la contrattazione collettiva deve attenersi ai principi inderogabili che disciplinano il rapporto di lavoro.
Sicché come ha ben osservato il Tribunale, il richiamo ai principi fondamentali della contrattazione collettiva necessariamente presuppone quello al complesso dei predetti principi cardine dell'ordinamento lavoristico.
Dell'applicazione 31 rapporto per il suo tramite venuto ad esistenza, di siffatta tutela è reso garante, dalla norma in esame, il raccomandatario.
Tale soluzione è in linea con la statuizione di questa Corte in materia di art. 31 disp. gen., secondo cui riguardo ai contratti di lavoro della gente di mare l'applicabilità della disciplina richiamata dall'art. 9 disp. prel. cod. nav. - esclusa nella fattispecie insieme per la specialità dell'art. 4 1.135/77-secondo cui tali contratti sono regolati dalla legge nazionale della nave, trova limite ai sensi dell'art. 31 delle preleggi soltanto nella contrarietà alle norme costituzionali, all'ordine pubblico ed al buon costume (n. 2787/87).
E' perciò immune da censure, come si è detto l'interpretazione del Tribunale che ha ritenuto che all'illegittimo licenziamento si applichi il complesso normativo relativo alla stabilità del rapporto di lavoro, per effetto della sentenza n. 86 del 1987 della Corte Cost. limitando tuttavia il numero delle mensilità dovute secondo il Tribunale a titolo di risarcimento, al periodo intercorso dalla cessazione della malattia al rifiuto di reimbarco.
Anche tale statuizione merita approvazione anche se per ragioni diverse da quelle individuate dal Tribunale, la cui motivazione va pertanto, nel senso che segue, sul punto corretta.
Ed infatti una volta intervenuto il licenziamento verbale o per fatti concludenti - e comunque del tutto al di fuori delle formalità previste dall'art. 2 l. 60 4/66 - nessun effetto risolutorio ha avuto luogo, secondo il costante indirizzo di questa Corte che ritiene detto licenziamento nullo se non verbale - con la conseguenza che il rapporto continua a decorrere. (23/86, 1236/84, 4017/76).
Esso ebbe termine, come nell'ambito del suo insindacabile potei ha ritenuto il Tribunale, allorché il Maresca rifiutò il reimbarco. Sicché egli aveva diritto di percepire sino a tale momento la retribuzione.
Entrambi i ricorsi vanno, perciò, rigettati.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 22.3.2013) 

(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo sia aggiornato a tale data.

Motori di ricerca:

Google
 
sul Web su www.fog.it

Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi