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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 3       SENT.  01994  DEL 06/03/1997
PRES. Grossi M                   REL. Vittoria P
PM. Amirante F  (Conf.)
RIC. Gondrand S.N.T. S.p.A. in amm. straord. (Avv. Barbantini)
RES. Gastaldi ed C. S.p.A. (Avv. Sperati)
cassa app. Genova 29/12/93

MANDATO  -  SPEDIZIONE  -  SPEDIZIONIERE  -  IN GENERE - Contratto di trasporto  -  Contratto di spedizione - Accertamento del tipo contrattuale  voluto  dalle  parti  - Compenso unitario - Decisivita' ai fini della  qualificazione come trasporto - Esclusione ex art. 1740, secondo  comma,  cod. civ. - Fattispecie relativa a un contratto di subspedizione concluso ai fini di un trasporto marittimo. 

TRASPORTI  -  CONTRATTO  DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN  GENERE  -  Contratto di trasporto - Contratto di spedizione - Accertamento  del tipo contrattuale voluto dalle parti - Compenso forfettario globale - Decisività nel senso  della qualificazione come trasporto -  Esclusione  ex art. 1740, secondo comma, cod. civ. - Fattispecie relativa  a  un contratto di subspedizione concluso ai fini di un trasporto marittimo. 

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - IN GENERE - Contratto di trasporto -  Contratto  di  spedizione  - Accertamento del tipo contrattuale voluto dalle  parti  -  Compenso  forfettario globale - Decisività  nel senso della  qualificazione come trasporto - Esclusione ex art. 1740, secondo  comma,  cod. civ. - Fattispecie relativa a un contratto di subspedizione concluso ai fini di un trasporto marittimo. 

 COD.CIV. ART. 1678 
 COD.CIV. ART. 1737 
 COD.CIV. ART. 1740  COMMA 2 
 COD.NAV. ART. 419 

   Per  determinare  se  le  parti abbiano inteso concludere un contratto di  spedizione  ovvero un contratto di trasporto, nel caso di dubbio, e in particolare  quando  il  soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di  determinate  merci  a  sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con  terzi,  la  predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento  indicativo  della  volontà di stipulare un contratto di trasporto, ma  lo stesso non e' decisivo e richiede la presenza di elementi concorrenti, dato  che  l'art. 1740, secondo comma, cod. civ. prevede che nel contratto di spedizione  possa  essere convenuta una somma globale unitaria a rimborso sia  delle  spese che dei compensi e tra questi ultimi è compresa anche la specifica  retribuzione dello spedizioniere. (Nella specie, la S.C. ha confermato, relativamente  al  capo in questione la sentenza impugnata che aveva ritenuto essere  stato  stipulato  un  contratto di "subspedizione", rilevando che, se non era stato del tutto adeguato l'esame del giudice di merito relativo al corrispettivo,  tale difetto non poteva ritenersi decisivo, poichè gli altri elementi  - quali il contenuto del poi concluso contratto di trasporto marittimo  e  le  consultazioni  intervenute in ordine alla scelta del vettore, ai costi,  all'itinerario,  ecc. - deponevano nel senso della stipulazione di un  mero contratto di spedizione). 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 22.3.2013) 

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