SEZ. 3 SENT. 01994 DEL 06/03/1997
PRES. Grossi M. REL. Vittoria P.
PM. Amirante F. (Conf.)
RIC. Gondrand S.N.T. S.p.A. in amm. straord. (Avv. Barbantini)
RES. Gastaldi ed C. S.p.A. (Avv. Sperati)
cassa app. Genova 29 dicembre 1993
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) La Società nazionale di trasporti Fratelli
Gondrand S.p.A.
conveniva in giudizio la società Gastaldi & C.
S.p.A.
La Gondrand - con la citazione a comparire davanti al tribunale di
Genova, notificata il 7.4.1978 - proponeva una domanda di condanna al
risarcimento
dei danni da inadempimento e chiedeva che la Gastaldi fosse condannata
a risarcire i danni derivati dal mancato tempestivo trasporto di una
partita
di olio minerale lubrificante da Ravenna a Dubai.
L'attrice esponeva che, agendo quale spedizioniere, e quindi per conto
della S.p.A. Esso Italiana, aveva affidato alla Gastaldi il trasporto
marittimo
a Dubai di un'ingente quantità di olio minerale
lubrificante, che
avrebbe dovuto essere imbarcato nel porto di Ravenna su nave che era
stata
a tale scopo prescelta dalla Gastaldi.
L'attrice deduceva che la Gastaldi doveva rispondere dei danni sia
per aver assunto la qualità di vettore sia, comunque, per le
colpe
commesse nella scelta della nave.
2) La Gastaldi & C. S.p.A. si costituiva in giudizio, resisteva
all'accoglimento della domanda e, con la comparsa di risposta
depositata
il 6.6.1978, proponeva dal canto suo una domanda riconvenzionale.
La convenuta - riferito del modo in cui quello e altri precedenti
trasporti
erano stati da lei organizzati su istruzioni della Gondrand ed indicate
le circostanze che avevano determinato l'interruzione del viaggio -
eccepiva
d'aver concluso il contratto di trasporto, su istruzioni della
Gondrand,
con la società United Arab Line Shipping S.A., noleggiatore
della
nave, di tal che nessuna responsabilità poteva esserle
imputata,
non avendo assunto l'obbligazione di trasportare la merce ed essendosi
attenuta alle istruzioni della Gondrand nella scelta del vettore.
La convenuta chiedeva dal canto suo che la Gondrand fosse condannata
a pagarle la somma di L. 13.833.828, rivalutate, dovute a saldo di noli
ed altre prestazioni effettuate d'ordine e conto della Gondrand.
3) La Gondrand, resistendo alla domanda riconvenzionale, obiettava
che il credito della Gastaldi, ammontante a L. 7.470.992, era stato
fatto
valere dalla convenuta anche in altro giudizio.
La società attrice, nel corso del giudizio, veniva
assoggettata
alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il commissario si costituiva in giudizio per la società e
faceva
proprie le difese che questa aveva svolto.
4) Il tribunale di Genova, con sentenza 19.7.1991, accoglieva la
domanda
principale ed in parte quella riconvenzionale.
Il tribunale riteneva che il rapporto intercorso tra la Gondrand e
la Gastaldi fosse in concreto da ricondursi alla fattispecie
disciplinata
dall'art. 1741 cod. civ., sicché la Gastaldi doveva
rispondere in
confronto della Gondrand come vettore; liquidava il danno subito da
questa
e dichiarava il suo credito compensato sino a L. 7.470.992 con il
credito
della Gastaldi.
5) La decisione era impugnata dalla Gastaldi.
La Gondrand, resistendo all'accoglimento dell'appello, per la parte
relativa alla domanda riconvenzionale osservava che la Gastaldi avrebbe
dovuto far valere il suo credito in sede di riparto concorsuale e
però,
ammessa al passivo dell'amministrazione straordinaria per L. 5.751.347,
non aveva sollevato al riguardo alcuna opposizione; concludeva per il
rigetto
dell'appello.
6) La decisione di primo grado veniva riformata dalla corte d'appello
di Genova, con sentenza 29.12.1993, che rigettava la domanda principale
ed accoglieva integralmente quella riconvenzionale.
7) La Gondrand S.N.T. S.p.a. in amministrazione straordinaria ha
proposto
ricorso per cassazione.
La Gastaldi & C. SpA ha resistito con controricorso ed ha
sostenuto
che la Gondrand aveva prestato acquiescenza alla sentenza: a
dimostrazione
di tale difesa ha depositato un documento che era stato indicato nel
controricorso.
La Gondrand ha dal canto suo depositato documenti a sostegno della
confutazione opposta alla deduzione dell'inammissibilità del
ricorso.
Le parti hanno ambedue depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorso è ammissibile.
L'art. 329, comma 1, cod. proc. civ. dispone che l'acquiescenza
risultante
da accettazione espressa o da atti incompatibili con la
volontà
di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la
proponibilità.
La lettera datata 19.4.1994 - che il commissario ha inviato alla
Gastaldi
prima di proporre ricorso per cassazione - non contiene una
dichiarazione
di accettazione espressa della sentenza da parte della Gondrand in
amministrazione
straordinaria, ma, in applicazione dell'art. 207 l. fall., la
comunicazione
dei crediti che, sulla base della sentenza, risultano a favore della
Gastaldi.
La comunicazione, secondo quanto dispone il primo comma dell'art. 207,
s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni e quindi non
può essere considerata esprimere una volontà
incompatibile
con quella di impugnare la sentenza.
2) Il ricorso contiene tre motivi.
I primi due riguardano il capo della sentenza con cui è
stata
rigettata la domanda principale, il terzo quello con cui è
stata
accolta la domanda riconvenzionale.
3) Il primo motivo denunzia vizi di violazione di norme sul
procedimento
e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in
relazione
all'art. 112 dello stesso codice).
La ricorrente Gondrand osserva che la Gastaldi, nel corso del primo
grado del giudizio, s'era limitata a sostenere d'aver svolto il ruolo
di
agente e, nelle conclusioni, aveva chiesto fosse accertato che il
trasporto
dedotto in causa era stato assunto da altro soggetto; solo con
l'appello
aveva chiesto che il contratto intercorso tra lei e la Gondrand fosse
qualificato
come spedizione, al che essa ricorrente aveva obiettato che tale difesa
costituiva una domanda nuova, come tale non ammessa in appello.
Lamenta che la propria difesa non sia stata affatto esaminata e
considera
che ciò vale a configurare uno dei vizi alternativamente
indicati
nel motivo: omissione di pronuncia su domanda o eccezione; difetto di
motivazione.
Il motivo non è fondato.
Il vizio di difetto di motivazione attiene al giudizio di accertamento
del fatto: dunque non è configurabile quando si discuta del
se la
sentenza sia contraria a diritto, ed in particolare se siano state
violate
norme che, regolando il procedimento e disciplinando i poteri del
giudice,
gli impongono di pronunciare su tutta la domanda (art. 112, comma 1,
cod.
proc. civ.) e su tutte le eccezioni (art. 277, comma 1, cod. proc.
civ.).
Se non che la difesa opposta dall'attuale ricorrente all'appello della
Gastaldi non aveva natura di eccezione né tanto meno di
domanda,
vertendo su questione che, fosse stata fondata in diritto, avrebbe
dovuto
essere esaminata dal giudice di appello di ufficio, giacché
in appello
non possono essere proposte nuove domande e se lo sono debbono essere
dichiarate
inammissibili di ufficio (l'art. 345, comma 1, cod. proc. civ., nel
testo
vigente all'epoca, diceva che le domande nuove andavano rigettate, ma
l'interpretazione
della norma era già allora nel senso che ora risulta dal
testo della
disposizione, modificata dall'art. 52 della L. 26 novembre l990, n.
353).
La nullità procedimentale in cui la sentenza potrebbe se mai
essere incorsa sarebbe dunque quella di violazione dell'art. 345, comma
1, cod. proc. civ.
Questo vizio però non sussiste.
Invero, la questione che l'attuale ricorrente afferma sollevata per
la prima volta dalla Gastaldi in appello non aveva natura di domanda,
giacché
la difesa della Gastaldi era volta ad ottenere che la domanda della
Gondrand
fosse rigettata (né aveva natura di eccezione,
giacché verteva
sulla qualificazione giuridica dei(fatti costitutivi del diritto
dedotto
in giudizio, e neppure era nuova, giacché su di essa appunto
si
era incentrata la decisione di primo grado).
Il giudice di secondo grado aveva dunque il dovere di esaminarla,
perché
era oggetto di uno dei motivi di appello proposti dalla Gastaldi, e
perciò
il non aver specificamente esaminato e confutato la difesa ora
riproposta
con il motivo di ricorso non dà luogo ad alcun vizio della
decisione.
4.1. Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto
e di norme sul procedimento, nonché vizi di difetto di
motivazione
(art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1741,
1737,
1740, 1678 e 1693 cod. civ. ed all'art. 99 cod. proc. civ.).
4.2. La ricorrente osserva, in primo luogo, che la sentenza impugnata
ha impostato in termini di legittimazione passiva alla causa, quella
che
era una questione di merito, consistente nello stabilire se la Gastaldi
avesse assunto le obbligazioni del vettore e dovesse rispondere del
loro
inadempimento.
E' questa una censura priva affatto di rilevanza, giacché
qualificare
una questione come attinente alla legittimazione passiva alla causa,
anziché
alla titolarità passiva della situazione giuridica dedotta
in giudizio,
non costituisce per sé violazione di norma, ma solo un
errore concettuale,
che può assumere rilievo se ed in quanto si traduca in
violazione
di norma sul procedimento: per il che è necessario che il
giudice
faccia uso di poteri consentiti nel primo caso e non nel secondo, il
che
non si è però verificato.
4.3.1. Prima di esporre le residue censure del motivo conviene
riassumere
le ragioni che nella sentenza impugnata sostengono la decisione.
La corte d'appello ha accertato che il contratto intervenuto tra la
Gondrand - che era pacifico avesse agito quale spedizioniere per conto
della Esso - e la Gastaldi - che era parimenti pacifico avesse concluso
un contratto di trasporto con la United Arab Line Shipping - era stato
un contratto di subspedizione e non, come aveva ritenuto il tribunale,
un contratto di spedizione-trasporto, rispetto al quale il contratto
concluso
dalla Gastaldi con il vettore marittimo avrebbe dovuto essere
qualificato
come subtrasporto.
La corte d'appello è pervenuta a tale accertamento
considerando:
- che la polizza di carico, sottoscritta dal comandante della nave,
senza specificare di star agendo in nome e per conto di persona diversa
dall'armatore, valeva ad individuare nella United Arab Line Shipping il
vettore;
- che non v'erano specifiche, probanti indicazioni, documentali o
fattuali,
per attribuire alla Gastaldi, che aveva concluso il contratto di
trasporto,
oltre alla posizione di spedizioniere, quella di vettore.
A questo riguardo la corte d'appello ha svolto le seguenti
considerazioni:
la mancanza di istruzioni dalla Gondrand alla Gastaldi circa la scelta
della nave e dell'itinerario di viaggio non sarebbe stata rilevante,
perché
rientra nelle tipiche obbligazioni dello spedizioniere operare in tal
caso
lui la scelta secondo il migliore interesse del mandante; peraltro, le
istruzioni non erano affatto mancate, come si desumeva dal non smentito
tenore della lettera Gastaldi del 17.10.1977 e dalla dichiarazione del
testimone Vignoli; la pattuizione di un compenso globale per
l'operazione
è un elemento indicativo, ma non sufficiente a dimostrare
che lo
spedizioniere abbia assunto anche il trasporto, essendo necessario che
vi siano altri elementi, quali una specifica pattuizione o l'esecuzione
di una frazione del trasporto da parte dello stesso spedizioniere; del
resto, nella fattura presentata dalla Gastaldi alla Gondrand, il nolo
mare
e le spese di imbarco erano state distintamente indicate; infine, v'era
una spiegazione del fatto che nella polizza apparisse come caricatore
la
Esso, ed era che la Esso l'aveva richiesto per poter negoziare la
polizza.
4.3.2. La ricorrente, criticando tali argomenti, considera che la corte
d'appello ha posto a base della decisione la circostanza che la polizza
di carico fosse stata rilasciata dal vettore marittimo, mentre si
trattava
di circostanza ininfluente, perché, quante volte lo
spedizioniere
assume l'esecuzione del trasporto con mezzi altrui, non è
necessario
che egli emetta e consegni al mittente una sua polizza di carico,
potendo
limitarsi a consegnargli quella emessa dal vettore con cui è
concluso
il contratto di subtrasporto.
La ricorrente sostiene poi che la corte d'appello da un lato ha
supposto,
contrariamente al vero, che nella fattura 31.1.1977 emessa dalla
Gastaldi
fosse stato indicato un compenso diverso da quello del nolo mare,
dall'altro
ha mancato di soffermarsi sul punto - pur risultante dalla sentenza del
tribunale - che il nolo esposto nella fattura fosse superiore a quello
pattuito dalla Gastaldi con il vettore marittimo.
Altri punti della decisione investiti dalle critiche della ricorrente
sono la mancata valutazione del dato - che si indica come risultante
dalla
prova testimoniale - per cui la Gondrand non aveva discusso altro
aspetto
del contratto che non fosse il costo del nolo e le considerazioni
svolte
a proposito delle ragioni per cui la polizza emessa dal vettore
marittimo
avevano indicato come caricatore la Esso anziché la
Gastaldi.
4.3.3. Il motivo, per le considerazioni di séguito esposte,
non è fondato.
La domanda su cui si è pronunciata la sentenza impugnata
è
stata una domanda di risarcimento dei danni da inadempimento di
contratto
di trasporto.
I fatti prospettati dalle parti e riassunti dalla sentenza impugnata
mostrano che la controversia si è incentrata sulla
qualificazione
del contratto intervenuto tra la Gondrand e la Gastaldi: se
cioè
si fosse trattato di un contratto con il quale la Gastaldi s'era
impegnata
al risultato finale del trasferimento della merce da Ravenna a Dubai,
sia
pure con mezzo altrui, assumendo su di sé il rischio
inerente all'esecuzione,
o se, per contro, si fosse trattato di un contratto con il quale la
Gastaldi
s'era impegnata a concludere, in vece della Gondrand e per conto della
Esso, un contratto di trasporto.
Non appare essere stato per contro affermato che alla Gastaldi fosse
stato affidato il mandato di concludere un contratto di trasporto per
conto
della Esso e che la Gastaldi si sia poi assunta l'esecuzione del
trasporto:
di tal che il problema che si presentava ai giudici di merito non era
quello
di applicare l'art. 1741 cod. civ., ma quello di stabilire la natura
del
contratto originariamente intervenuto, se di trasporto di cose (art.
1678
cod. civ.) o di spedizione (art. 1737 cod. civ.).
Se le parti controvertono sulla natura del contratto da loro concluso,
decidere di tale natura implica che, fissati in diritto i tratti
differenziali
tra i tipi contrattuali in discussione, si compia un accertamento sugli
elementi di fatto rilevanti, sì da pervenire a ricondurre il
contratto
concluso all'uno o all'altro tipo contrattuale.
Gli errori che la ricorrente attribuisce alla sentenza impugnata non
riguardano la distinzione tra trasporto e spedizione: investono
bensì
la logicità del ragionamento condotto dai giudici di merito
su gli
elementi della fattispecie concreta, considerati rilevanti per
stabilire
se la volontà delle parti si fosse indirizzata alla
conclusione
di un contratto di trasporto o di subspedizione.
La critica svolta dalla ricorrente è dunque riconducibile al
motivo di difetto di motivazione su punti decisivi della controversia
(art.
360 n. 5 cod. proc. civ.) e si tratta di stabilire se il ragionamento
della
corte d'appello presenti errori logico-giuridici e se essi siano tali
che,
non vi fossero stati, la decisione avrebbe potuto essere diversa.
Questa Corte - con la sentenza 9 novembre 1982 n. 5881, cui parti e
giudici di merito si sono richiamati nel corso del giudizio - ebbe ad
esaminare
un caso in cui il committente aveva avuto necessità di un
trasporto
combinato, marittimo e terrestre, da compiersi con più mezzi
e per
più tratte, il committente aveva espressamente attribuito
allo spedizioniere
cui s'era rivolto un ampio potere di scelta di vie, mezzi e
modalità
di trasporto, il compenso era stato convenuto in modo forfettario.
La Corte giudicò non censurabile, sul piano metodologico, la
motivazione della sentenza d'appello che, di fronte ad una clausola di
retribuzione a forfait, aveva ritenuto di poter considerare e
qualificare
la forma del corrispettivo come il primo basilare elemento per la
ricostruzione
della volontà delle parti. Osservò che, se
nell'interpretazione
dell'art. 1740, comma 2, cod. civ., che ammette la predeterminazione in
una somma globale unitaria di rimborso delle spese e di compensi, alla
parola compensi si deve attribuire una portata comprensiva della
retribuzione
dello spedizioniere, in presenza di una clausola siffatta si pone
tuttavia
un problema di interpretazione della volontà contrattuale,
per ricostruirne
l'autentico oggetto. Disse la Corte che la forma del corrispettivo,
nell'ipotesi
di un compenso globale, costituisce un importante elemento di fatto da
tener presente nella valutazione dei dati esterni per risalire
all'intento
negoziale, sicché, integrato da elementi ulteriori,
può contribuire
a convincere l'interprete che non di spedizione si tratti, ma di
trasporto.
Tale impostazione non ha trovato sempre consenziente la dottrina e
però è stata ancora di recente riaffermata dalla
Corte (nella
sentenza 28 marzo 1995 n. 3614).
La sezione, nel richiamarvisi, ritiene peraltro che essa è
da
intendere nel senso che, quante volte il soggetto cui il committente si
rivolge conclude a sua volta il contratto di trasporto con terzi, la
predeterminazione
di un compenso unitario nel contratto di cui è parte il
committente
pone il problema di stabilire se la volontà delle parti si
sia indirizzata
alla conclusione di un contratto di trasporto anziché di
spedizione,
ma la questione non può essere risolta sulla sola base di
tale dato
- perché ciò contrasterebbe con il dettato
dell'art. 1740,
comma 2, cod. civ., sicché il giudizio consistente nello
stabilire
la natura del contratto deve essere condotto valorizzando una
pluralità
di dati concorrenti.
La corte d'appello, nella sentenza impugnata, si è attenuta
a questo criterio: essa ha preso in considerazione una
pluralità
di elementi, il compenso, la presenza o assenza di istruzioni da parte
della Gondrand (che agiva come spedizioniere per conto della Esso), le
indicazioni contenute nella polizza di carico.
L'affermazione contenuta nella sentenza, che nella fattura presentata
dalla Gastaldi alla Gondrand nolo mare e spese di imbarco si
presentavano
distinte, non appare centrare il punto consistente nello stabilire se
fosse
stato convenuto un compenso forfettario, giacché - come
risulta
da tale fattura - per nolo mare era stata richiesta la somma di L.
11.477.819
(al cambio di L. 882 a dollaro per 13.013,40 dollari statunitensi) ed a
questa somma era stata aggiunta quella di L. 17.216 per "Commissione
U.I.C.",
che non potrebbe né è stata considerata dalla
corte d'appello
corrispondere alla retribuzione dello spedizioniere, distinta dal
rimborso
delle spese di nolo.
E' vero altresì che la sentenza impugnata ha trascurato di
prendere
in considerazione un elemento su cui si era soffermata la sentenza di
primo
grado, essere il nolo esposto nella fattura superiore a quello
convenuto
dalla Gastaldi con il vettore marittimo.
Questi vizi della motivazione non possono però considerarsi
decisivi.
Invero, la corte d'appello ha espresso una compiuta valutazione delle
risultanze probatorie sul punto relativo al contenuto del contratto di
trasporto concluso dalla Gastaldi, indicando che la scelta del vettore
era avvenuta con il consenso della Gondrand e della Esso e che, anche
nel
caso di precedenti trasporti organizzati dalla Gastaldi per la Gondrand
e la Esso, la scelta del vettore e del mezzo di trasporto era stata
perfezionata
dopo che la Gondrand e la Esso erano state informate del costo del
nolo,
della nave, del porto di carico e della data di arrivo ed avevano dato
la loro approvazione.
Sicché viene a mancare nel caso uno degli altri elementi che
possono assumere concreta rilevanza al fine di stabilire a quale
risultato
si sia indirizzata la volontà delle parti e che, ove ne
fosse stata
accertata la sussistenza in uno al modo di determinazione del compenso,
avrebbe potuto condurre a qualificare il contratto in discussione
piuttosto
come trasporto che come spedizione.
Né è conducente la critica che la ricorrente
muove al
ragionamento svolto dalla corte d'appello a proposito della polizza di
carico.
E' bensì vero che, con la qualificazione del contratto come
trasporto, non sarebbe stato incompatibile il fatto che la Gastaldi non
avesse rilasciato lei una ricevuta di carico e si fosse limitata a
consegnare
alla Gondrand la polizza emessa dal vettore marittimo: una cosa
è
però ritenere - come la Corte ha considerato nella sentenza
9 novembre
1982 n. 5881 - che tra i due fatti non vi sia
incompatibilità, altra
cosa è affermare che dal fatto che il supposto vettore non
abbia
rilasciato una ricevuta di carico sia illogico trarre argomento a
favore
di una sua qualificazione come spedizioniere.
Ed ancora, che sulla polizza di carico emessa dal vettore marittimo
figurasse come caricatore la Esso è un fatto: di questo
fatto la
corte d'appello ha fornito una spiegazione, dicendo che la Esso l'aveva
richiesto per poter negoziare la polizza; la ricorrente osserva che
tale
negoziazione sarebbe stata possibile anche se sulla polizza fosse stata
indicata come caricatrice la Gastaldi in qualità di
spedizioniere.
Si deve però obiettare che la polizza di carico poteva
valere
a documentare il contratto concluso con la United Arab Line Shipping e
non quello intervenuto tra la Gondrand e la Gastaldi e che dal fatto
che
sulla polizza non figurasse come caricatore la Gastaldi non poteva
trarsi
alcun argomento a favore della conclusione che essa avesse stipulato il
contratto di trasporto marittimo in qualità di vettore
anziché
di subspedizioniere: al contrario, fosse stato concluso tra la Gondrand
e la Gastaldi un contratto di trasporto, la Gastaldi avrebbe dovuto
logicamente
apparire sulla polizza come caricatore, mentre la indicazione della
Esso
come caricatore era compatibile con la ricostruzione dei rapporto
Gondrand-Gastaldi
nel senso che quest'ultima avesse ricevuto dalla prima l'incarico di
concludere
per lei il contratto di trasporto, indicando però nella
polizza
come caricatore non la Gondrand, ma la Esso.
5) Il terzo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto
e sul procedimento, nonché di vizi di difetto di motivazione
(art.
360 nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2710 cod.
civ.,
1 l. 3 aprile 1979, n. 95 e 201, 52, 97 e 98 R.D. 16 marzo 1942, n.
267).
Il motivo, come si è già detto, riguarda il capo
della
sentenza che ha deciso sulla domanda riconvenzionale.
La corte d'appello ha osservato che la dimensione quantitativa per
cui tale domanda doveva essere accolta andava determinata,
anziché
in quella di L. 7.470.992 ammessa dalla Gondrand, nella somma di L.
13.833.828,
che risultava dall'estratto autentico delle scritture contabili della
Gastaldi,
estratto cui andava riconosciuta piena ed esauriente efficacia
probatoria.
La ricorrente, criticando la decisione, osserva che - secondo l'art.
2710 cod. civ. - nei rapporti tra imprenditori i libri dell'uno possono
far prova contro l'altro, ma si tratta di prova non assoluta,
bensì
soggetta a valutazione da parte del giudice e la corte d'appello
avrebbe
omesso di tener conto del contrasto tra le scritture contabili delle
due
società.
La ricorrente considera, ancora, che la sentenza impugnata avrebbe
violato le più elementari regole delle procedure
concorsuali, avendo
ammesso crediti non fatti valere in via concorsuale e senza tenere
conto
che in via concorsuale tali crediti erano stati già
soddisfatti.
Il motivo, per le ragioni di séguito esposte, è
in parte
fondato.
Giova premettere che la domanda riconvenzionale era stata proposta
dalla Gastaldi con la comparsa di risposta depositata il 6.6.1978,
prima
dell'emanazione del D.-L. 30 gennaio 1979, n. 26 sull'amministrazione
straordinaria
delle grandi imprese in crisi: amministrazione straordinaria che per la
Gondrand sarebbe stata disposta con decreto dell'8.2.1984; che la
sentenza
di primo grado, pronunciata il 19.7.1991, che aveva accolto la domanda
della Gondrand, accoglieva anche la domanda della Gastaldi, sia pure
per
una parte e dichiarava compensato in parte il primo credito con il
secondo;
che l'impugnazione della Gastaldi aveva investito integralmente il
primo
capo della sentenza e solo in parte il secondo, essendo indirizzato a
domandare
il riconoscimento dell'intero credito.
E' necessario ancora considerare che la Gondrand non impugnava dal
canto suo la sentenza di primo grado, di cui chiedeva invece la
conferma,
sebbene, resistendo all'appello, quanto alla domanda riconvenzionale,
osservasse
che, se davvero la Gastaldi avesse potuto vantare altri crediti (si
intende
oltre quello ammesso dalla stessa Gondrand), avrebbe dovuto farli
valere
in sede di riparto concorsuale, ed aveva aggiunto che la Gastaldi era
stata
ammessa al passivo per L. 5.751.347 senza proporre opposizione.
Orbene, la sentenza resa dal giudice di primo grado deve intendersi
passata in giudicato per la parte in cui, pronunciando sulla domanda
riconvenzionale,
l'ha accolta per l'ammontare di L. 7.470.992 e suoi accessori:
sicché
coperte da giudicato sono anche tutte le questioni pregiudiziali, in
particolare
quella relativa alla proseguibilità del processo sulla
domanda di
condanna anteriormente proposta, una volta che l'imprenditore sia
sottoposto
ad amministrazione straordinaria.
Per questa parte, dunque, il motivo non è fondato.
Il motivo non è fondato neppure per la parte in cui lamenta
che la corte d'appello non abbia considerato che dal documento
depositato
in secondo grado risultava che i crediti della Gastaldi erano stati
ammessi
al passivo per somma inferiore senza dar luogo ad opposizione: il
documento,
come risulta dal suo testo, è in realtà la
comunicazione
che il commissario è tenuto a indirizzare ai creditori a
norma dell'art.
207 l. fall., è cioè la comunicazione dei crediti
risultanti
a credito dalle scritture contabili dell'imprenditore, non la
comunicazione
dei crediti ammessi o esclusi dallo stato passivo.
La sentenza impugnata presenta invece il vizio di violazione dell'art.
2710 cod. civ.
La corte d'appello ha detto che all'estratto autentico delle scritture
contabili della parte creditrice andava riconosciuta piena ed
esauriente
efficacia probatoria: con ciò ha sostanzialmente attribuito
a tali
scritture il valore di una prova piena, mentre, non trattandosi di
scritture
private (Cass. 16.12.1993 n. 12423), esse possono solo fare prova, ma,
essendo a tal fine soggette, come ogni altra prova, alla valutazione
del
giudice (art. 116, comma 1, cod. proc. civ.), è necessario
che il
giudice indichi le ragioni per cui considera le risultanze di tali
scritture,
pur contestate dall'altra parte, idonee nel caso concreto a
somministrare
la prova dei fatti allegati dalla parte che ha esibito quelle
scritture:
l'esposizione di queste ragioni, se priva di vizi logico giuridici, si
sottrarrà, come ogni giudizio di apprezzamento delle prove,
al sindacato
di legittimità, la mancata esposizione di tali ragioni
dà
luogo a difetto di motivazione su punto decisivo.
6) Il ricorso è in conclusione in parte rigettato e in parte
- nei limiti appena indicati - accolto.
La sentenza è cassata, quanto al capo relativo alla domanda
riconvenzionale, per la parte in cui ha affermato sussistere la prova
del
credito per la somma capitale eccedente L. 7.470.992.
La causa è rimessa al giudice di rinvio, che si indica in
altra
sezione della corte d'appello di Genova, ed il giudice di rinvio si
uniformerà
al seguente principio di diritto: - "Le Scritture contabili
dell'imprenditore
costituiscono prova nei rapporti tra imprenditori, ma la prova deve
costituire
oggetto di valutazione da parte del giudice, il quale deve esplicitare
le ragioni per cui, in presenza di contestazioni da parte dell'altro
imprenditore
o di difformità tra le rispettive scritture contabili,
ritiene dimostrati
i fatti che ne risultano".
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo
grado del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo e rigetta gli altri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
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