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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 3       SENT.  01914  DEL 04/03/1997
PRES. Iannotta A                 REL. Fancelli C
PM. Iannelli D  (Diff.)
RIC. Hugo Trumpy S.p.A. (Avv. Sperati)
RES. SAAR S.p.A. (Avv. Pujatti)
conferma app. Genova 24/09/94

TRASPORTI  -  MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA  DI CARICO - IN GENERE - Trasporto marittimo di cose - Vettore - Individuazione - Polizza di carico - Intestazione atta ad identificare  il  vettore  -  Assenza - Sottoscrizione del raccomandatario per conto  del  capitano - Identificazione del vettore ll'armatore - Necessità - Limiti - Fattispecie relativa a polizza di carico contenente generico riferimento ad un "charter party". 

 COD.NAV. ART. 458 
 COD.NAV. ART. 295 
 TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924 
 COD.NAV. ART. 460 
 R. D. L. DEL 6/1/1928 NUM. 1958 
 L. DEL 19/7/1929 NUM. 1638 

     Quando  una polizza di carico, sottoscritta dal raccomandatario per conto del  comandante della nave, non contenga una intestazione atta ad identificare  il  vettore,  deve  ritenersi, considerato che il capitano normalmente ed istituzionalmente  rappresenta  l'armatore,  che quest'ultimo assuma anche la veste  di  vettore,  salvo  che  sussistano elementi precisi e concordanti in  senso  contrario.  (Nella  specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che  non  aveva  ritenuto  adeguato  un generico richiamo nella polizza ad un  "charter party", della cui effettiva esistenza peraltro non era stata fornita la prova). 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 22.3.2013) 

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