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SEZ. 3 SENT. 01914 DEL 04/03/1997
PRES. Iannotta A REL. Fancelli C
PM. Iannelli D (Diff.)
RIC. Hugo Trumpy S.p.A. (Avv. Sperati)
RES. SAAR S.p.A. (Avv. Pujatti)
conferma app. Genova 24 settempre 1994
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in riassunzione il 3 dicembre 1981 la
Procter
e Gamble Italia s.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Genova la
s.p.a.
Hugo Trumpy, nella qualità di raccomandataria della nave
Stolt Sea
e dei suoi vettori, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
subiti
per la riconsegna in condizioni deteriorate il 22 luglio 1980 di una
partita
di olio di cocco trasportato da Kelang (Malesia) a Genova e sbarcato
nel
deposito costiero della s.p.a. Saar tramite trasbordo con bettolina
appartenente
a quest'ultima.
La convenuta, nel costituirsi, assumeva che il danno si era verificato
dopo la consegna dell'olio alla Saar e quindi la evocava in giudizio
proponendo
nei suoi confronti domanda di manleva.
La terza chiamata, costituitasi, affermava a sua volta che il danno
si era verificato nel trasbordo dell'olio della nave alla bettolina per
il cattivo funzionamento delle tubature della prima per cui chiedeva il
rigetto della domanda della convenuta.
Parte attrice, nel precisare la domanda, chiedeva conclusivamente la
condanna al risarcimento dei danni nei confronti della Hugo Trumpy,
nella
qualità di raccomandataria della nave "Stolt Sea" e della
vettrice
- armatrice Monterey Shipping Corporation di Monrovia o,
alternativamente,
della Saar s.p.a.
Sulla scorta delle prove acquisite e della disposta consulenza tecnica
d'ufficio il Tribunale con sentenza del 18 luglio 1989 attribuiva a
responsabilità
della convenuta il danno dedotto in giudizio, tranne per la
contaminazione
di 90 tonnellate di olio di cocco addebitata al depositario, per cui
condannava
la soc. Trumpy quale raccomandataria della nave Stolt Sea e la soc.
Saar
rispettivamente al pagamento in favore della società attrice
della
somma di L. 51.550.716 e di L. 15.115.900 oltre accessori.
Proponeva appello la società Saar che insisteva nel negare
la
sua responsabilità.
La s.p.a. Procter e Gamble nel resistere al gravame, avanzava
impugnazione
incidentale per ottenere, tra l'altro, la indicazione della
società
Monterey Shipping Corporation quale soggetto rappresentato dalla
società
Trumpy ritenendolo il vettore del trasporto.
Proponeva appello incidentale anche la Trumpy.
Con sentenza del 15 ottobre 1994 la Corte d'appello di Genova
dichiarava
inammissibile per tardività l'appello incidentale della
Trumpy;
rigettava, in accoglimento dell'appello principale, la domanda
risarcitoria
nei confronti della s.p.a. Saar; condannava, in accoglimento
dell'appello
incidentale della Procter e Gamble, la s.p.a. Hugo Trumpy, quale
raccomandataria
della m/n. Stolt Sea e cioè del vettore Monterey Shipping
Corporation
a pagare all'attrice anche l'ulteriore importo di L. 15.115.900 ed
accessori,
ponendo a carico della Trumpy le spese del doppio grado di giudizio.
Riteneva la Corte, per la parte che ancora qui interessa:
a) che le polizze di carico sottoscritte dal raccomandatario in nome
e nell'interesse del capitano della nave, in quanto prive di valida
intestazione
atta ad identificare il vettore, erano riferibili all'armatore e
cioè
alla Monterey Shipping Corporation nella qualità di vettore,
in
base al principio della conservazione degli atti giuridici di cui agli
artt. 1413 e 1424 c.c.;
b) che tale riferibilità non poteva essere contestata per il
richiamo, contenuto nella polizza, di un charter-party (contratto di
noleggio)
stipulato il 25.5.1980 tra "Anathony Radcliffe Steamship Company
Limited"
e "Manilal e Sons Private Limited", in quanto, oltre all'assorbente
rilievo
della non corrispondenza tra il prodotto contratto di trasporto (datato
29.5.79) e quello richiamato nelle polizze di carico (con la data
29.5.80),
il menzionato contratto non era opponibile alla ricevitrice
poiché
prodotto in fotocopia, non solo contestata da controparte nella sua
conformità
all'originale, ma anche risultata totalmente priva di valide
sottoscrizioni.
Per la cassazione di tale sentenza la Hugo Trumpy s.r.l.
(già
s.p.a.), nella qualità di raccomandataria della nave Stolt
Sea e
di rappresentante dell'armatore Monterey Shipping Corporation di
Monrovia
(Liberia), ha prodotto ricorso basato su due motivi, cui gli intimati
Procter
e Gamble Italia s.p.a. e Saar s.p.a. hanno resistito con distinti
controricorsi.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione o
falsa applicazione
di norme di diritto (artt. 458, 460 cod. nav.; art. III n. 3
Convenzione
di Bruxelles 25.8.1924, esecutiva con R.D.L. n. 1958/29, convertito in
legge n. 1638/29; artt. 1992, 1993, 1996, 2712, 2727 e 2729 c.c.),
nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione
all'art.
360 nn. 3 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto
giuridicamente
inesistente il contratto di noleggio (charterparty) indicato nella
polizza
di carico e, quindi, per aver riferito questa all'armatore quale
vettore,
non essendo possibile altra identificazione del vettore, stante
l'assenza
di un valido richiamo allo charter-party e la mancanza di una valida
intestazione
atta ad indicare il vettore nella polizza sottoscritta dal
raccomandatario
in nome e nell'interesse del comandante della nave.
Sostiene la ricorrente che essendo il contratto di noleggio
espressamente
richiamato in polizza, esso sarebbe, comunque, opponibile al terzo
portatore
della polizza in applicazione dei principi di autonomia,
letterabilità
ed astrattezza della polizza di carico.
Con il secondo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione
e falsa applicazione degli artt. 2712, 2697, 2727, 2729 c.c., 420 cod.
nav. e 214 c.p.c., nonché del vizio di motivazione (art. 360
nn.
3 e 5 c.p.c.), sostiene che non esiste un chiaro ed inequivoco
disconoscimento
del documento prodotto a riprova dell'esistenza di un valido
charterparty
- negata dalla Corte d'appello genovese - e che comunque siffatta prova
sarebbe in ogni caso desumibile:
a) dal caricamento della merce sulla nave da parte del noleggiatore
(Manilal e Sons Private Limited) che poi ottenne dal vettore (Anthony
Radcliffe
Steamship Company Limited) il rilascio della polizza di carico
richiamante
il charterparty tra i predetti concluso;
b) dalla negoziazione da parte del noleggiatore della polizza stessa.
Le circostanze predette sarebbero, infatti, sufficienti a fornire la
prova del charterparty in base al principio che la dimostrazione del
contratto
da provarsi per iscritto - quale è appunto il contratto di
trasporto
marittimo (art. 420 cod. nav.) - può essere tratta anche
dalla combinazione
tra una dichiarazione (il richiamo in polizza) e un comportamento
corrispondente
(accettazione da parte del caricatore della polizza).
I motivi predetti, da valutarsi congiuntamente attesa la loro stretta
connessione, non sono fondati.
Risultano pacifici i seguenti dati di fatto:
1) la polizza di carico è priva di valida intestazione atta
ad identificare il vettore;
2) la polizza è firmata dal raccomandatario (Hugo Trumpy
s.p.a.)
in nome e nell'interesse del capitano della nave;
3) nella polizza è richiamato un charterparty stipulato in
data
29.5.1980 tra Anthony Radcliffe Steampship Company Limited e Manilal e
Sons Private Limited;
4) il charterparty prodotto in giudizio dal raccomandatario a riprova
reca la data 29.5.1979 ed è privo di sottoscrizioni.
La Corte d'appello ritiene che, mancando la prova dell'esistenza
giuridica
dello charterparty richiamato nella polizza, non può farsi
riferimento,
ai fini della ricerca del vettore che ha rilasciato la polizza, a
quello
indicato in detto charterparty, per cui, in difetto di ulteriori valide
indicazioni, il vettore va identificato nell'armatore per essere la
polizza
stata sottoscritta in nome e per conto del comandante che
istituzionalmente
lo rappresenta.
Si osserva al riguardo che il comandante della nave rappresenta in
linea di principio, per legge (artt. 295, 274, 306 cod. nav.),
l'armatore
e, allorché rilascia la polizza di carico, anche il vettore
(artt.
458, 460 cod. nav., III n. 3 Conv. Bruxelles citata); ne consegue che
quando
la polizza è sottoscritta dal comandante (o da chi per lui),
senza
una valida intestazione della polizza stessa al vettore, l'armatore
assume
anche la veste di vettore dovendosi presumere, in base alla normale
rappresentanza
del comandante sopra ricordata, che il trasporto sia stato assunto
dall'armatore,
a meno che non sussistano elementi precisi e concordanti in senso
contrario
(cfr. Cass .n. 2651/87, 153/71).
Tra tali elementi non può rientrare un semplice generico
richiamo
in polizza ad un charterparty (che sta ad indicare un contratto di
noleggio
e/o di trasporto), pur tenendo presente il requisito della
letteralità
propria della polizza di carico quale titolo di credito rappresentativo
di merci (non si attaglia a tale titolo di natura causale, il requisito
dell'astrattezza - e quindi dell'autonomia ad essa correlata -
caratterizzante
i titoli di credito di natura cambiaria, atteso il collegamento
esistente
nella polizza tra il contenuto della prestazione dovuta in base al
rapporto
cartolare e il contenuto dell'obbligazione fondamentale).
Si rileva in punto letteralità del titolo in questione che
solo
una valida intestazione della polizza al vettore dispensa il firmatario
dal precisare a nome di chi rilascia la polizza stessa, dovendosi
ritenere
che vettore è l'intestatario e il predetto firmatario
rilascia il
documento (proprio del vettore) a nome di lui.
In difetto di valida intestazione deve invece affermarsi, in base ai
principi generali in tema di rappresentanza (ove la spendita del nome
del
rappresentato deve avvenire in maniera esplicita e univoca), che la
sottoscrizione
vale per quello che espressamente e chiaramente rappresenta e richiama.
Quindi nel caso predetto se il sottoscrittore fa espresso riferimento
ad un mandante, questi è il vettore.
Altrimenti rimane la istituzionale rappresentanza del sottoscrittore
che, se è il capitano (o chi per lui), va ravvisata
nell'armatore
che quindi assume anche la veste di vettore.
A maggior ragione deve ritenersi che la sottoscrizione della polizza
non è fatta a nome dello stipulante il charterparty, quando
non
solo il richiamo di questo contratto in polizza è generico,
ma della
sua esistenza non viene fornita la prova. Prova che, in quanto volta a
superare la presunzione legale della sottoscrizione del capitano (o di
chi per lui) per conto dell'armatore-vettore compete a chi tale
presunzione
contesta.
Correttamente, pertanto, la Corte d'appello, a fronte di una polizza
non validamente intestata, risultante sottoscritta dal raccomandatario
per conto del comandante senza alcuna indicazione di rilascio a nome di
altro mandante, ha ritenuto di identificare nell'armatore il vettore, a
nulla rilevando il generico richiamo in polizza del charterparty
peraltro
risultante in concreto non provato.
E' appena il caso di osservare che le questioni in tema di prova del
charterparty sollevate dalla ricorrente attengono, comunque, a
valutazioni
di merito inammissibili in questa sede di legittimità,
atteso che
il giudice a quo - il quale non era tenuto a prendere espressamente in
considerazione tutte le allegazioni di parte (v. Cass. nn. 4735/87,
3113/86)
- è pervenuto alla decisione di non ritenere sussistente la
prova
predetta in base ad un esame critico e completo delle risultanze
processuali,
con motivazione esente da errori logici e giuridici, considerato che il
documento prodotto a riprova consisteva in una fotocopia contestata
nella
sua conformità all'originale, era priva di sottoscrizioni e
recava
una data diversa da quella indicata per il charterparty richiamata in
polizza.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al
pagamento
in favore delle parti resistenti costituite delle spese del presente
giudizio
di Cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle parti resistenti delle spese processuali liquidate in L. 142.700 (Saar) e in L. 294.600 (Procter e Gamble) oltre a L. 32.500.000 per onorari.
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