testo
 Sez. 1, Sentenza n. 2120 del 14/03/1996
Presidente: Sgroi R.  Estensore: Felicetti F.  P.M. Amirante F. (Diff.)
Comp. Ital. Trasp. Spediz. S.r.l. (Iannotta) contro La Fondiaria Ass. S.p.A. (Verticchio ed altro)
(Sentenza impugnata: App. Genova, 20 dicembre 1991).

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - Perdita delle merci trasportate - Pagamento del valore delle merci al proprietario da parte del trasportatore - Diritto di surroga di quest'ultimo ex art. 1203 n. 3 cod. civ. - Ammissibilità.

Cod. Civ. art. 1203
Cod. Civ. art. 1298
Cod. Civ. art. 1299
Cod. Civ. art. 1916
Cod. Civ. art. 1292
Cod. Civ. art. 1891

Nel caso di assicurazione per conto di chi spetta, correlata ad un contratto di trasporto, verificatasi la perdita delle merci trasportate ed assicurate ed il pagamento del valore delle merci al proprietario da parte del trasportatore, non può essere escluso a priori il diritto di surroga di quest'ultimo ex art. 1203, n. 3, cod. civ., per non avere il trasportatore pagato un debito altrui e per la diversità dei titoli in base ai quali assicuratore e trasportatore sono obbligati verso il proprietario delle merci, atteso che l'obbligazione solidale può nascere da una pluralità di fatti o mezzi giuridici (sempre che tutti i debitori siano obbligati ad un'unica prestazione) e che si deve invece accertare se, sulla base dei rispettivi contratti, l'assicuratore e il trasportatore fossero tenuti alla stessa prestazione, in guisa tale che l'adempimento dell'uno liberava anche l'altro, così da rendere operante in favore del trasportatore il regresso ex artt. 1298 e 1299 cod. civ. e la surroga, ad esso correlata, negli stessi limiti, tenendo conto dell'eventuale deroga contrattuale nei riguardi dei diritti dell'assicuratore derivanti dall'art. 1916 cod. civ..



OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE - Obbligazione solidale - Pluralità di soggetti obbligati ad una unica prestazione - Configurabilità - Necessità.

Cod. Civ. art. 1292 

L'art. 1292 cod. civ. non identifica l'obbligazione solidale con un'obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo ad un medesimo ed unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì nell'esistenza di più soggetti obbligati alla medesima prestazione, "in guisa tale che l'adempimento dell'uno libera gli altri", restando irrilevante la unicità o pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l'obbligo ad adempiere quella medesima prestazione ed essendo essenziale che tutti i debitori non siano obbligati a più prestazioni identiche, ma ad un'unica prestazione.



ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - Assicurazione per conto di chi spetta - Stipulazione da parte del vettore - Diritti derivanti dal contratto - Assicurato - Spettanza - Vettore - Spettanza - Esclusione.

Cod. Civ. art. 1891 
Cod. Civ. art. 1678 

A norma dell'art. 1891 cod. civ., dalla polizza di assicurazione per conto di chi spetta, diretta a garantire unicamente la persona che al momento dell'evento dannoso risulta proprietaria della merce, non consegue, in mancanza di apposita pattuizione, anche la copertura assicurativa del vettore che l'abbia assicurata. Pertanto, i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato ed il contraente non può farli valere senza il consenso dell'assicurato, che l'articolo citato richiede che sia espresso, e quindi non è desumibile, in via presuntiva o tacita, ovvero dalla circostanza che il vettore contraente abbia risarcito il danneggiato.


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