massime
 Sez. 1, Sentenza n. 2120 del 14/03/1996
Presidente: Sgroi R.  Estensore: Felicetti F.  P.M. Amirante F. (Diff.)
Comp. Ital. Trasp. Spediz. S.r.l. (Iannotta) contro La Fondiaria Ass. S.p.A. (Verticchio ed altro)
(Sentenza impugnata: App. Genova, 20 dicembre 1991).

FATTO
1. Con citazione del 17.4.1985, la s.r.l. C.I.T.S. (Compagnia Italiana Trasporti Spedizioni) conveniva avanti il Tribunale di Genova la s.p.a. Italia Assicurazioni (attuale s.p.a. La Fondiaria Assicurazioni), con la quale aveva stipulato una polizza "per conto di chi spetta" al fine di assicurare le merci viaggianti e, assumendo che in conseguenza del furto del carico affidatole quale spedizioniere e vettore della s.p.a. Procter & Gamble Italia aveva subito dal cliente l'addebito del valore della merce sottratta, chiedeva la condanna della convenuta al rimborso di tale somma. La Compagnia assicuratrice, costituendosi, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della C.I.T.S., perché, trattandosi di assicurazione "per conto di chi spetta", il contratto non copriva la responsabilità del vettore e che la legittimazione competeva al proprietario delle merci. La convenuta deduceva inoltre l'inoperatività della polizza in relazione alle particolari modalità del furto.
Il Tribunale accolse la prima eccezione, respingendo la domanda. La C.I.T.S. ricorreva in appello, assumendo che la propria legittimazione conseguiva al pagamento effettuato alla P&G del valore della merce, la cui accettazione da parte del proprietario integrava il consenso implicito all'esercizio, in sua vece, del diritto, come disposto dall'art. 1891, 2 co., cod. civ.; ovvero, conseguiva per surrogazione legale, ex art. 1203, n. 3 cod. civ. l'appellata si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d'appello di Genova confermava la sentenza di primo grado. Ricorre la s.r.l. C.I.T.S. formulando vari motivi di ricorso ai quali la controparte resiste con controricorso. Sono state depositate memorie da entrambe le parti.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorsi si deduce la violazione degli artt. 2909 cod. civ., 115, 116 e 339 c.p.c. sotto il profilo della violazione del giudicato interno.
Ciò in quanto nel giudizio di I grado era stato accertato che la ricorrente aveva corrisposto alla s.p.a. PROCTER e GAMBLE ITALIA il valore delle merci trasportate e non consegnate perché rubate, senza che il punto formasse oggetto di contestazione in sede d'appello. Sotto altro aspetti, ove non fosse ritenuto insussistente il giudicato interno, si deduce un vizio motivazionale della sentenza impugnata, per non avere la Corte d'appello adeguatamente motivato sulla mancanza del pagamento allegato dalla ricorrente. Dai su detti profili discenderebbe anche la violazione dell'art. 1891 cod. civ., per non avere la sentenza impugnata ritenuto che dal pagamento della somma dovuta al proprietario della merce trasportata derivava il consenso dello stesso al trasportatore ad agire contro la società assicuratrice.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1203, n. 3 e 1292 e segg. cod. civ. in tema di obbligazioni solidali, nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere la sentenza impugnata ritenuta operante la surrogazione legale tra assicurato e trasportatore a seguito del pagamento fatto da quest'ultimo al primo in conseguenza della perdita della merce trasportata. La surrogazione legale, infatti, opererebbe in tutti i casi di coobbligazione, anche se non solidale e, comunque, erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto che l'obbligazione tra assicuratore e trasportatore verso il danneggiato non fosse solidale, sol perché fondata su rapporti diversi, bastando a qualificare in tal senso l'obbligazione l'identità della prestazione. 2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 1891 cod. civ., dalla polizza di assicurazione per conto di chi spetta, diretta a garantire unicamente la persona che al momento dell'evento dannoso risulta proprietaria della merce, non consegue, in mancanza di apposita pattuizione, anche la copertura assicurativa del vettore che l'abbia assicurata (Cass. 25 febbraio 1995, n. 2140;
Cass. 3 febbraio 1995, n. 1333; Cass. 15 dicembre 1994, n. 10718). Pertanto, i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato ed il contraente non può farli valere senza il consenso dell'assicurato, che l'art. 1891 cod. civ. richiede sia "espresso" (Cass. 15 novembre 1994, n. 9584) e non è desumibile, pertanto, in via presuntiva (Cass. 1 marzo 1994, n. 2018) o tacita (Cass. 27 novembre 1991, n. 12680), ovvero dalla circostanza che il vettore contraente abbia risarcito il danneggiato (Cass. 25 febbraio 1995, n. 2140). Ne deriva che infondatamente il ricorrente, con il primo motivo, sostiene che dal risarcimento del danno effettuato gli derivava implicitamente il consenso ad agire contro la società assicuratrice.
Quanto alla dedotta lesione del giudicato interno, per avere la Corte d'appello - in contrasto con quanto affermato dal Tribunale con accertamento di fatto non impugnato - ritenuto non provato il pagamento da parte della C.I.T.S. del risarcimento dovuto alla Procter e Gamble in conseguenza della perdita delle merci trasportate, la censura conserva rilevanza in relazione al secondo motivo. Essa va accolta nel senso che, sull'avvenuto pagamento del risarcimento dovuto, affermato dal tribunale con accertamento di fatto che non aveva formato oggetto di contestazione in appello, si era formata una preclusione che non consentiva - e non consente - di rimetterlo in discussione.
3. Il secondo motivo è fondato nei sensi appresso indicati. La surrogazione legale, prevista dall'art. 1203, n. 3, cod. civ., ha luogo in favore di colui che ha pagato il debito essendo tenuto con altri o per altri al pagamento di esso.
La norma, nell'attribuire la surrogazione legale nel credito a chi è "tenuto con altri" al pagamento del debito, si riferisce alla solidarietà passiva, quale è descritta dall'art. 1292 cod. civ. ai sensi del quale "l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte dell'uno libera gli altri". Solidarietà che, a norma dell'art. 1293, non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, l'art. 1292 cod. civ. non identifica l'obbligazione solidale con un'obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo ad un medesimo ed unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì nell'esistenza di più soggetti obbligati alla medesima prestazione, "in guisa tale che l'adempimento dell'uno libera gli altri", restando irrilevante la unicità o pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l'obbligo ad adempiere quella medesima prestazione (Cass. 28 gennaio 1985, n. 488; Cass. 8 maggio 1965, n. 852) ed essendo essenziale che tutti i debitori non sono obbligati a più prestazioni identiche ma ad un'unica prestazione.
La ratio dell'art. 1298, sulla divisione tra i debitori in solido dell'obbligazione nei rapporti interni - salvo che l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi - e quella dell'art. 1299, secondo il quale il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi, si collegano infatti all'unicità della prestazione che il creditore può chiedere per intero a ciascun debitore in solido ed al fatto che il suo adempimento libera tutti gli altri, rendendo necessaria la disciplina dei rapporti interni tra di loro, a prescindere dall'unicità o pluralità della causa solvendi. L'art. 1203, n. 3 cod. civ. va coordinato con l'art. 1298 il quale - ove l'obbligazione non sia stata contratta nell'interesse esclusivo di un condebitore - attribuisce il diritto di regresso al condebitore che abbia pagato l'intero, nella misura prevista dall'ultimo comma. Ciò nel senso che non può esservi surrogazione ex art. 1203, n. 3 cod. civ., ove ex lege o ex titulo sia escluso il regresso ed oltre la misura del regresso consentito, ancorché regresso e surrogazione siano istituti alternativi, sottoposti a disciplina in parte diversa. Nel caso di assicurazione per conto di chi spetta, correlata ad un contratto di trasporto, verificatasi la perdita delle merci trasportate ed assicurate, non può pertanto essere escluso a priori il diritto di surroga del trasportatore ex art. 1203, n. 3, cod. civ. - come ha fatto la sentenza impugnata - per non avere il trasportatore pagato un debito altrui e per la diversità dei titoli in base ai quali assicuratore e trasportatore erano obbligati verso il proprietario delle merci, dovendosi invece accertare se, sulla base dei rispettivi contratti, l'assicuratore e il trasportatore fossero tenuti alla stessa prestazione, in guisa tale che l'adempimento dell'uno liberava anche l'altro, così da rendere operante in favore del trasportatore il regresso ex artt. 1298 e 1299 cod. civ. e la surroga, ad esso correlata, negli stessi limiti, tenendo conto dell'eventuale deroga contrattuale nei riguardi dei diritti dell'assicuratore derivanti dall'art. 1916 c.c. La sentenza va quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova, che farà applicazione dei principi di diritto sopra indicati al n. 3.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma il giorno 11 ottobre 1995.
Depositata in cancellaria il 14 marzo 1996



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