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commento | testo sentenza |
Sez. 3, Sentenza n. 902 del 16/01/2013
Presidente: Petti GB. Estensore: Travaglino G. Relatore: Travaglino G. P.M. Basile T. (Conf.)
Coeclerici Spa (Siccardi F., Bassi R. e Fogliani E.) contro Min. Ambiente Tutela Territorio Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei trasporti (avv. Stato), Euronav s.a.s. (Berlingieri A., Berlingieri G., Sperati R.)
(Rigetta, App. L'Aquila, 06/10/2006)
NAVE - OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVE - IN GENERE - Inquinamento marino da idrocarburi - Responsabilità dell'armatore e del noleggiatore - Concorso con quella del proprietario - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - Inquinamento marino da idrocarburi - Responsabilità dell'armatore e del noleggiatore - Concorso con quella del proprietario - Sussistenza.
Cod. Civ. art. 2043
Cod. Navig. art. 274
Cod. Navig. art. 275
Legge 06/04/1977 num. 185
Tratt. Internaz. 29/11/1969
Responsabile civile del danno da inquinamento marino causato da una nave è non solo il proprietario di essa, ma anche qualunque altro soggetto il quale, al momento del fatto, la sfruttasse economicamente, come l'armatore od il noleggiatore.
(pagina a cura di Enzo
Fogliani - aggiornata il 29.3.2013)
(n.b: salvo
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