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         Corte di Cassazione
Sez. 2, Sentenza n. 6885 del 20/03/2009
Presidente: Settimj G.  Estensore: D'Ascola P.  Relatore: D'Ascola P.  P.M. Fuzio R. (Diff.)
Com. Cernusco Lombardone (Rossi Massimiliano ed altro) contro Crippa
(Sentenza impugnata: Giud. pace Lecco, 23/05/2005)

CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASPORTO - IN GENERE - Trasporto di persone su autocarri - Violazione del combinato disposto degli artt. 54 e 82, commi 6 e 9, cod. strada - Illecito amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

  Cod. Strada art. 54 
  Cod. Strada art. 82 com. 6 
  Cod. Strada art. 82 com. 9 

A norma dell'art. 54 del codice della strada, gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; ne consegue che - anche in considerazione della diversità di regime fiscale rispetto a quello dei veicoli adibiti al trasporto di persone - l'utilizzo di un autocarro per il trasporto di persone, ancorché di cortesia, incorre nella sanzione amministrativa prevista dall'art. 82, comma 9, del medesimo codice per il caso di uso per il trasporto di persone di un veicolo destinato al trasporto di cose, salvo che sia rilasciato dal prefetto l'apposito nulla osta.


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