massime 
  Corte di Cassazione
Sez. 2, Sentenza n. 6885 del 20 marzo 2009
Presidente: Settimj G.  Estensore: D'Ascola P.  Relatore: D'Ascola P.  P.M. Fuzio R. (Diff.)
Com. Cernusco Lombardone (Rossi Massimiliano ed altro) contro Crippa
(Sentenza impugnata: Giud. pace Lecco, 23/05/2005)
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

COMUNE CERNUSCO LOMBARDONE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO FANI 106, presso lo studio dell'avvocato ROSSI MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PUCILLO RAIMONDO TOMMASO;
- ricorrente -
contro
CRIPPA BRUNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 24/2005 del GIUDICE DI PACE di LECCO, depositata il 23/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2008 dal Consigliere Dott. D'ASCOLA PASQUALE;
udito l'Avvocato ARNABOLDI Luigi, con delega depositata in udienza dell'Avvocato PUCILLO Raimondo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fuzio Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 maggio 2005, il Giudice di pace di Lecco accoglieva il ricorso proposto da Crippa Bruno avverso il comune di Cernusco Bombardone, per l'annullamento del verbale di contestazione n. 001059/N/04 del 15 maggio 2005. Al Crippa era stata contestata la violazione dell'art. 82 C.d.S., commi 8 e 10, per avere utilizzato un autocarro immatricolato per il trasporto di cose per una destinazione diversa (trasporto di persone).
Il comune di Cernusco Lombardone ha proposto ricorso per cassazione notificato il 18 novembre 2005. L'opponente è rimasto intimato. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la rimessione in pubblica udienza, che è stata disposta con ordinanza depositata il 14 maggio 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace ha rilevato che l'autocarro de quo, immatricolato per trasporto di cose - uso proprio, rientrava nella categoria degli autocarri leggeri; che gli autocarri, in seguito all'eliminazione di fonte comunitaria del ed uso promiscuo, restano individuati dall'art 54 C.d.S. Comma 1, lett. C), quali veicoli adibiti al "trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse". Ha aggiunto che la norma non distingue "tra uso professionale e uso personale". Ha rilevato che in ogni caso la norma di cui al D.P.R. n. 285 del 1992, art. 54, è priva di sanzione, non essendo applicabile il disposto dell'art. 82, che varrebbe solo per i casi previsti dal suddetto articolo.
La sentenza presta il fianco alle censure che le porta il ricorso dell'Amministrazione, la quale lamenta violazione delle due disposizioni normative citate e vizio di motivazione. La lettura combinata degli artt. 54 e 82 C.d.S., consente, con il conforto dell'interpretazione letterale, di ricostruire la disciplina prevista per l'uso degli autocarri. L'art. 54 del codice nel testo originario, ancora in vigore per la parte che interessa, prevede che "Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: autovetture:......; b) autobus:.............; c) autoveicoli per trasporto promiscuo:
......; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;....... . L'art. 82 stabilisce poi al comma 6, che "Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto".
Al comma 9, è prevista sanzione specifica per chi viola questi precetti, utilizzando un autocarro per il trasporto di persone. Vi si legge che "Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00, a Euro 1.485,00". Da queste norme si può desumere agevolmente che gli autocarri, che godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai veicoli adibiti al trasporto di persone, non possono essere liberamente utilizzati per trasportare persone, restando destinati al trasporto di cose. Le persone, nel numero massimo consentito e riportato nella carta di circolazione, possono esservi ospitate solo se viaggiano in funzione dei servizi di trasporto di merci effettuati con gli autocarri stessi. Fuori da questa ipotesi, il trasporto di persone snaturerebbe l'automezzo e lo riporterebbe all'interno di un'altra delle categorie elencate dall'art. 54. Per tal motivo risultano proibiti tanto l'uso personale e familiare con passeggeri a bordo, quanto il trasporto di cortesia (ipotesi verificatasi nella specie). Solo la specifica autorizzazione prefettizia consente di derogare a tale regime.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, la violazione non è sprovvista di sanzione, poiché la norma di cui al comma 9, contempla proprio la destinazione dell'autocarro, "veicolo destinato al trasporto di cose", in modo improprio, quale il trasporto di persone, escluse le persone la cui presenza sul veicolo è in funzione (per l'uso o il trasporto) delle cose stesse. Così va interpretato il combinato disposto delle due norme, che consente ovviamente di far viaggiare sull'autocarro il numero massimo di persone contemplato nei documenti di circolazione, purché la loro presenza sia in funzione del trasporto delle merci o del loro uso. Le considerazioni svolte in sentenza circa l'uso proprio degli autocarri leggeri non modificano il quadro normativo di riferimento, ne' la sentenza impugnata, che affida la lettura permissiva dell'art. 54, alla sibillina frase "l'interpretazione della norma in questione, tenuto conto del complesso organico del vigente C.d.S., in cui essa si colloca", offre spunti argomentativi di rilievo. La prima parte dell'art. 82 chiarisce (al n. 1) che per destinazione del veicolo si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche, mentre "l'uso del veicolo" (n. 2) è la sua utilizzazione economica;
questa distinzione non influenza la chiara finalità del comma 6, e del comma 9, che si riferiscono, stante il tenore di quest'ultimo e il richiamo che esso fa al comma 6, all'utilizzazione in contrasto con le distinzioni poste dall'art. 54. Ed è questa norma, come si è detto, che sancisce la destinazione degli autocarri al trasporto di cose. Segue da quanto esposto l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata. Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., al rigetto dell'originaria opposizione, giacché non constano altri motivi di opposizione, ne' è stato svolto ricorso incidentale condizionato. Vi è luogo alla condanna di parte soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito; rigetta l'opposizione. Condanna parte intimata alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 100,00, per esborsi, Euro 400,00, per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2009  


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