massime 
  Sezz.  Unite, Sentenza n. 26107 del 13 dicembre 2007
Presidente: Carbone V.  Estensore: Amoroso G.  Relatore: Amoroso G.  P.M. Iannelli D. (Conf.)
Ferrovie Sud Est Servizi Automobilistici (Ancora ed altro) contro De Mitri ed altri (Magi ed altro)
(Sentenza impugnata: App. Lecce, 14 Ottobre 2005)

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L., SCUCCEDUTA EX LEGE ALLA GESTIONE "Commissariale GOVERNATIVA PER LE FERROVIE DEL SUD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo Studio dell'avvocato SCHIANO ANGELO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANCORA LUCIANO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE MITRI RENATO, SIRSI FRANCESCO, FILOTICO AGOSTINO ANTONIO, D'ARMENTO FERNANDO, ARMILLIS GIOVANNI, ELISEO MARTINA, DONATO MARIANO, SPAGNOLO MARIA GABRIELLA, ORONDINI ANTONIA, MONTE CARMELO, SCORRANO LORELLA, MUSIO ANDREA, DE SANTIS MARCELLO, DE NUCCIO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato MAGI PIERPAOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato PETRACHI LILIA LUCIA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1821/05 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 14/10/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 20/11/07 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
uditi gli avvocati Luciano ANCORA, Angelo SCHIANO, Lilia Lucia PETRACHI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, rinvio per il resto a sezione semplice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con distinti ricorsi poi riuniti, Renato De Mitri e gli altri soggetti in epigrafe specificamente indicati, tutti dipendenti della società Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici s.r.l., già Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud Est, adivano il Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della determinazione aziendale del 7 novembre 1994 del Commissario governativo con la quale era stato indicato che l'orario lavorativo aziendale era da intendersi fissato in 39 ore settimanali, secondo la normativa contrattuale collettiva, anziché in 36, come era stato per un lungo periodo di tempo, con la conseguenza che doveva considerarsi straordinario ogni periodo di effettivo lavoro successivo alle 36 ore.
Le Ferrovie del Sud Est si costituivano rilevando in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario considerato che la modifica dell'orario di lavoro era intervenuta prima della trasformazione della Gestione Governativa in società per azioni e in epoca antecedente al 30.6.1998. Nel merito, la società convenuta contestava che si fosse formato un uso aziendale favorevole ai dipendenti e deduceva che comunque l'uso dai medesimi invocato doveva considerarsi contra legem e come tale inidoneo ad inserirsi nel contratto individuale di lavoro.
2. Il giudice di primo grado, disattesa l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione quanto alle pretese retributive successive al 30 giugno 1998 e pronunciandosi nella contumacia del Ministero dell'economia e delle finanze, respingeva il ricorso ritenendo inapplicabile al rapporto di lavoro intercorrente fra i ricorrenti e la convenuta l'istituto dell'uso aziendale.
3. La predetta sentenza era appellata dai lavoratori che sostenevano che il risalente uso aziendale di un orario di lavoro di 36 ore era stato richiamato nel D.M. n. 976 del 1985 in forza del quale la Gestione Commissariale era succeduta alla società concessionaria. La società appellata resisteva all'appello sostenendo l'insussistenza dell'invocata prassi aziendale.
Rimaneva contumace il Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte d'Appello di Lecce con sentenza del 30 settembre - 14 ottobre 2005, in parziale accoglimento dell'appello, accertava e dichiarava il diritto dei lavoratori appellanti al più favorevole orario di lavoro di 36 ore con conseguente natura straordinaria delle prestazioni lavorative eccedenti tale orario a decorrere dall'1.7.1998 e sino al 31.12.2000, momento in cui era cessata la gestione commissariale; condannava quindi la società al pagamento delle maggiorazioni sulle prestazioni lavorative eccedenti tale orario.
4. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. Di questi il primo è relativo al dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario, talché la causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite.
Resistono i lavoratori intimati con controricorso. Si è costituito anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'odierna udienza, dopo le difese delle parti, il P.G. ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. La difesa della società ha depositato note scritte alle conclusioni del P.G..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che erroneamente è stata respinta l'eccezione con la quale era stato dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario non avendo la Corte territoriale rilevato che la contestata modifica dell'orario lavorativo era intervenuta nel 1994 per effetto di provvedimento autoritativo che non era stato mai impugnato dai lavoratori. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2112 c.c., disposizione questa inapplicabile al passaggio dell'azienda dal regime concessorio alla Gestione Commissariale Governativa.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e segg., degli artt. 1322, 1326, 1419 e 1339 c.c., nonché l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata per aver questa dato rilievo ad una presunta prassi aziendale posta in essere dalla società a suo tempo rilevata dallo Stato, mentre nessun rilievo poteva assumere tale prassi una volta subentrata la gestione commissariale governativa nel rapporto di lavoro intercorrente fra quest'ultima e coloro i quali inizialmente erano dipendenti della suddetta società; rapporto che si era trasformato in pubblico impiego ed era regolato dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotramvieri, che fissava l'orario di lavoro in 39 ore settimanali.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
La Corte d'appello, prima di esaminare le censure dei lavoratori appellanti, contrastate dalla difesa della società, ha rilevato come il tribunale, con ampia motivazione, abbia deciso in ordine all'eccezione, sollevata dalla società, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rigettandola per il periodo successivo al 30 giugno 1998. Non essendosi la società doluta di tale pronuncia e non avendo più riproposto, in grado d'appello, la questione della giurisdizione, sulla stessa - secondo la Corte d'appello - si era quindi formato il giudicato interno.
La società attualmente ricorrente ripropone la questione di giurisdizione con il primo motivo di ricorso rilevando, in termini generici ed assolutamente ermetici, che aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per tutto il periodo del rapporto di lavoro (prima e dopo il 30 giugno 1998).
Dalla lettura degli atti di causa però risulta che nella memoria di costituzione in appello la società si difese essenzialmente soltanto in ordine all'asserita deducibilità dell'uso aziendale, senza censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alle pretese retributive dei lavoratori ricorrenti relative al periodo successivo al 30 giugno 1998. La Corte d'appello ha poi implicitamente, ma correttamente, ritenuto inidoneo all'espressa riproposizione dell'eccezione di giurisdizione (ex art. 346 c.p.c.) un brevissimo, quanto generico, cenno alla giurisdizione fatto alla fine della memoria suddetta.
Deve quindi ritenersi formato il giudicato interno quanto alla giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alle maggiorazioni per lavoro straordinario rivendicate dai lavoratori controricorrenti nel periodo successivo al 30 giugno 1998 (cfr. Cass., sez. un., 5 febbraio 1999, n. 36, secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi allorché su di essa il giudice abbia espressamente pronunciato e su tale capo non vi sia stata impugnazione). Sicché il primo motivo del ricorso è infondato, non senza considerare che comunque è di tutta evidenza la giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tali pretese maggiorazioni retributive perché relative ad epoca successiva al 30 giugno 1998, ossia al trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell'attuale D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, concernente tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Cass., sez. un., 11 gennaio 2007, n. 312).

3. In riferimento poi alle note d'udienza, presentate dalla difesa della società ricorrente e relative solo al primo motivo di ricorso, deve ricordarsi che già all'epoca della legge quadro sul pubblico impiego era previsto espressamente che l'orario di lavoro fosse disciplinato dagli accordi collettivi (L. 29 marzo 1983, n. 93, art. 2). La privatizzazione del lavoro pubblico (D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 2 e succ. mod.) ha poi confermato ed ampliato la fonte contrattuale della regolamentazione del rapporto. Nella stessa impugnata sentenza poi si legge che "il Commissario governativo con il foglio disposizioni del 7 novembre 1994 comunicò al personale dipendente l'obbligo di rispettare l'orario contrattuale di 39 ore" (settimanali). Non c'è stato quindi alcun atto autoritativo, ma solo il richiamo al rispetto della normativa contrattuale collettiva per gli autoferrotramvieri che a partire dal c.c.n.l. 27 luglio 1985 prevedeva appunto un orario di 39 ore settimanali, al quale il personale dipendente, e segnatamente i lavoratori attualmente controricorrenti, opponevano una risalente prassi aziendale di miglior favore che aveva fissato l'orario settimanale in 36 ore;
prassi contestata dal decreto del 20 settembre 1985 del Ministero dei trasporti.
È quindi fuori luogo evocare un atto autoritativo del Commissario governativo, che attrarrebbe alla giurisdizione del giudice amministrativo anche le controversie aventi ad oggetto le maggiorazioni per straordinario effettuato dopo il 30 giugno 1998;
atto autoritativo che secondo l'impugnata sentenza non c'è stato e che non poteva esserci proprio perché non consentito dalla citata normativa e che comunque - a tutto concedere - sarebbe stato emesso in assoluta carenza di potere.

4. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
La società, in termini parimenti ermetici e sostanzialmente generici, sostiene l'inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. sul trasferimento d'azienda; ma l'iter argomentativo della sentenza della Corte d'appello di Lecce è ben più articolato e non si fonda sulla mera applicabilità dell'art. 2112 c.c.. 5. Deve in proposito premettersi che la natura del rapporto di lavoro degli addetti alle Ferrovie del Sud Est ha seguito le vicende alterne della gestione delle stesse.
Inizialmente tale esercizio ferroviario è stato affidato in concessione dallo Stato alla Società anonima italiana per le Ferrovie del Sud Est, ai sensi del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, sulle ferrovie concesse all'industria privata, con convenzione del 14 ottobre 1931, approvata con con R.D.L. 22 ottobre 1931, n. 1480, conv. in L. 25 aprile 1932, n. 459, talché il rapporto di lavoro con il personale dipendente era da considerare come disciplinato dal regolamento annesso al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, recante norme, tra l'altro, sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie in concessione.
La natura giuridica del rapporto, originariamente di diritto privato seppur con le connotazioni peculiari derivanti dall'applicazione del cit. R.D. n. 148 del 1931, rimane invariata nel dopo - guerra, anche dopo i provvedimenti di sostegno ad opera dello Stato per risanare le reti ferroviarie in regime di concessione previste dalla L. 2 agosto 1952, n. 1221 (cfr. Cass., sez. 3^, 14 giugno 2001, n. 8057, sulle sovvenzioni alle società concessionarie di ferrovie locali). L'intervento dello Stato - nel contesto delle misure previste dalla L. 22 gennaio 1984, n. 887, art. 8 (Legge Finanziaria per il 1985) - si accentua e diventa diretto con il D.M. Trasporti 20 settembre 1985, n. 976, che dispone il "riscatto" - con indennizzo - della concessione assentita alla società Ferrovie del Sud Est e, a partire dal 1 gennaio 1986, trasferisce al Ministero dei trasporti la gestione della azienda ferroviaria in concessione nella forma della gestione commissariale governativa.
Il passaggio dal regime concessorio alla gestione commissariale (per gli ex dipendenti della società Ferrovie del Sud Est e per quelli di altre società in concessione parimenti riscattate) ha influenzato il rapporto di lavoro che a quel punto assume natura pubblica, realizzandosi così un mutamento nella sua qualificazione giuridica diametralmente opposto a quello del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, il quale invece, in quello stesso anno, veniva "privatizzato" per effetto della L. 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato. In quanto "lavoro pubblico", il rapporto di impiego del personale addetto alle aziende ferroviarie in gestione commissariale partecipa poi delle note vicende della "privatizzazione" del pubblico impiego avviata in forza della delega contenuta nella L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, e realizzata con i successi decreti legislativi a partire dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Questa Corte (Cass., sez. un., 3 maggio 2006, n. 10183) ha affermato in proposito che il rapporto di lavoro degli addetti ad una ferrovia in concessione, a seguito della revoca della concessione ed al suo affidamento ad una gestione governativa, integra un rapporto di pubblico impiego in quanto riferibile allo Stato e non ad un'impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica; di conseguenza il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è regolato dal D.Lgs. n. 80 del 1998 ed attualmente dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (conf. Cass., sez. un., 16 giugno 2005, n. 12863; Cass., sez. un., 2 luglio 2004, n. 12137; Cass., sez. un., 21 luglio 2001, n. 9969).
Si tratta quindi di lavoro pubblico privatizzato alle dipendenze della Gestione commissariale che rimane tale anche quando quest'ultima è assunta dalla società Ferrovie dello Stato s.p.a. nel quadriennio 1997 - 2000 (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2);
l'approdo nell'alveo del lavoro privato si ha solo dopo la delega alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale (L. n. 662 del 1996, art. 2 cit.) ed il ritorno nuovamente al regime concessorio, sulla base di contratti di servizio, dopo la regionalizzazione di queste reti ferroviarie locali (D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, sul conferimento alle regioni di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale). Proprio al fine di accelerare tale conferimento alle regioni delle funzioni previste dal cit. D.lgs. n. 422 del 1997, le ferrovie in gestione commissariale governativa, gestite da ultimo dalla società Ferrovie dello Stato s.p.a., sono state autorizzate a costituire società private ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio (L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 31).
In attuazione di questa riforma di settore ed in particolare dell'accordo di programma stipulato tra il ministero dei trasporti e la regione Puglia in data 23 marzo 2000 c'è stato, da ultimo, il passaggio dalla gestione commissariale governativa delle ferrovie del Sud Est (cessata il 31 dicembre 2000) alla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., attualmente ricorrente (venuta in essere dal 1 gennaio 2001).

6. Ciò premesso, ha ritenuto la Corte territoriale che con il citato decreto del 20 settembre 1985 n. 976 (pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1985 n. 305) del Ministero dei trasporti fu riscattata la concessione assentita alla società Ferrovie del Sud Est s.p.a. disponendo la successione della Gestione commissariale "in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di qualsiasi natura, facenti capo alla concessionaria relativi all'esercizio svolto, in essi inclusi quelli relativi al personale dipendente, acquistando tutti i diritti e gli obblighi nascenti dai rapporti stessi, ancorché sorti in epoca anteriore al riscatto". Quindi con il decreto ministeriale suddetto è stata garantita la continuità del rapporto e la permanenza delle situazioni giuridiche sorte in data anteriore al riscatto della concessione, così realizzandosi un assetto del tutto analogo a quello previsto dall'art. 2112 c.c. in caso di cessione di azienda e di ogni altra analoga ipotesi di successione del datore di lavoro nel lato attivo del rapporto. Pertanto l'art. 2112 c.c. è stato evocato dalla Corte d'appello per sintetizzare la disciplina del rapporto nel trapasso dal regime concessorio a quello commissariale, ma la fonte è stata individuata nel citato decreto ministeriale, il cui contenuto dispositivo non è stato contestato dalla società ricorrente.
Ed allora, muovendo dall'affermato presupposto della continuità normativa del rapporto, talché l'orario di lavoro dopo la revoca della concessione non poteva essere altro che quello vigente in precedenza, la Corte d'appello è passata a verificare tale dato di fatto. Ed ha riscontrato una serie univoca di ordini di servizio emanati dalla società concessionaria (a partire dall'aprile del 1945) che indicavano in 36 ore l'orario settimanale; circostanza questa in realtà pacifica tra le parti, come anche non è tra loro contestato che tale orario sia stato applicato in azienda anche dopo il riscatto della concessione ed il passaggio alla gestione commissariale governativa per circa dieci fino al menzionato "foglio disposizioni" del 7 novembre 1994 con cui - come rilevato - il Commissario governativo comunicò al personale dipendente l'obbligo di rispettare l'orario contrattuale di 39 ore settimanali. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che il menzionato decreto ministeriale avesse assicurato la continuità normativa del rapporto, la cui pregressa disciplina, quanto in particolare all'orario di lavoro, costituiva condizione di miglior favore, seppur revocabile a seguito di una diversa pattuizione collettiva. Quindi non coglie nel segno la censura della società ricorrente secondo cui alla vicenda del passaggio dalla gestione concessoria a quella commissariale non sia applicabile l'art. 2112 c.c.. 7. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Proprio con riferimento al rapporto di lavoro con una società concessionaria di rete ferroviaria questa Corte (Cass., sez. lav., 17 febbraio 2000, n. 1773) ha affermato che la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sè, gli estremi di un uso aziendale il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle c.d. fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché non costituiscono espressione di funzione pubblica, ma neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a realizzare un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Nella specie poi non occorre neanche evocare la categoria della prassi aziendale e porsi il problema della sua compatibilità con la trasformazione del rapporto di lavoro da privato a pubblico a seguito del "riscatto" della concessione perché in realtà - come già rimarcato - la risalente prassi aziendale (fin dal 1945) di un orario settimanale di 36 ore, formatasi nel regime privatistico del rapporto, era stata recepita nel cit. D.M. 20 settembre 1985, n. 976, che, tra l'altro, assicurò al personale dipendente la conservazione di tutti i diritti maturati in epoca anteriore al riscatto della concessione. Ciò, beninteso, non significava certo un diritto quesito ad un più favorevole orario di lavoro rispetto a tutti gli altri lavoratori del settore del trasporto ferroviario. Ma significava solo che l'orario di lavoro dopo il riscatto della concessione era rimasto invariato e tale avrebbe continuato ad essere fino ad una diversa regolamentazione di pari livello alla fonte originaria, ossia ad una contrattazione collettiva aziendale, atteso che - come già rilevato - nel lavoro pubblico prima (in ragione della cit. legge quadro sul pubblico impiego) e, successivamente, anche nel lavoro pubblico privatizzato (in ragione della normativa cit. sul lavoro pubblico privatizzato) l'orario di lavoro costituisce materia demandata alla contrattazione collettiva. Non rileva invece altro precedente invocato dalla difesa della società che ha sottolineato come questa Corte (Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12661) abbia affermato che gli accordi sindacali aziendali stipulati da aziende municipalizzate di trasporti che riducano l'orario di lavoro con conseguente incremento retributivo sono illegittimi in quanto in violazione del D.L. n. 702 del 1978, art. 5 ter, convertito in L. n. 3 del 1979, che all'epoca aveva fatto divieto agli enti locali (e a loro aziende municipalizzate o consortili, o a società per azioni a partecipazione maggioritaria degli enti locali) di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali che prevedano erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle contemplate dai contratti nazionali di categoria. Nella specie in esame infatti non si tratta di azienda municipalizzata, ma di gestione commissariale governativa; le prestazioni di lavoro straordinario in questione sono state rese ben oltre la tornata contrattuale in riferimento alla quale era stata bloccata transitoriamente la contrattazione collettiva integrativa; la fonte della clausola di miglior favore era il citato decreto ministeriale che aveva assicurato la continuità normativa del rapporto e quindi - come già rilevato -anche il più favorevole orario di 36 ore settimanali.

8. Il ricorso va quindi interamente rigettato con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Alla soccombenza consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
Nulla sulle spese per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.100,00 (duemilacento/00), di cui Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario d'avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2007


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