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Presidente: Carbone V. Estensore: Amoroso G. Relatore: Amoroso G. P.M. Iannelli D. (Conf.)
Ferrovie Sud Est Servizi Automobilistici (Ancora ed altro) contro De Mitri ed altri (Magi ed altro)
(Sentenza impugnata: App. Lecce, 14 Ottobre 2005)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - Uso aziendale - Nozione - Portata ed effetti - Fattispecie relativa ad orario di lavoro settimanale praticato presso la ex Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud Est.
Cod. Civ. art. 1374
Cod. Civ. art. 2077
Cod. Civ. art. 2078
Decr. Minist. Trasporti 20/09/1985 num. 976
Legge 29/03/1983 num. 93 art. 2
Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2
La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento
favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti
integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il
quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette
fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti
collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali
perché, pur non costituendo espressione di funzione
pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto
dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con
riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di
un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla
stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo
aziendale. (Nella specie, è stata
confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai dipendenti
della ex Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud Est
il compenso per lavoro straordinario eccedente le 36 ore lavorative,
giacché tale doveva appunto reputarsi l'orario normale di
lavoro in forza di prassi aziendale risalente al 1945 - periodo in cui
il rapporto di lavoro era di natura privatistica - poi recepita dal
decreto del Ministro dei trasporti 20 settembre 1985, n. 976, il quale,
riscattando la concessione ferroviaria e disponendo la gestione
commissariale governativa dell'azienda, faceva assumere natura pubblica
al rapporto lavorativo medesimo, assicurando al personale dipendente la
conservazione di tutti i diritti maturati in epoca anteriore,
così da mantenere invariato l'orario lavorativo sino a
diversa regolamentazione proveniente dalla contrattazione
collettiva).
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO -
DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - Uso aziendale - Nozione
- Portata ed effetti
Cod. Civ. art. 1340
Cod. Civ. art. 1374
Cod. Civ. art. 2077
Cod. Civ. art. 2078
Decr. Minist. Trasporti 20/09/1985 num. 976
Legge 29/03/1983 num. 93 art. 2
Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2
La reiterazione costante e generalizzata di un
comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei
propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi
dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al
novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati
sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono
definite tali perché, pur non costituendo espressione di
funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in
quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con
riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di
un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla
stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo
aziendale. (Nella specie,
è stata confermata la sentenza di merito che aveva
riconosciuto ai dipendenti della ex Gestione commissariale governativa
per le Ferrovie del Sud Est il compenso per lavoro straordinario
eccedente le 36 ore lavorative, giacché tale doveva appunto
reputarsi l'orario normale di lavoro in forza di prassi aziendale
risalente al 1945 - periodo in cui il rapporto di lavoro era di natura
privatistica - poi recepita dal decreto del Ministro dei trasporti 20
settembre 1985, n. 976, il quale, riscattando la concessione
ferroviaria e disponendo la gestione commissariale governativa
dell'azienda, faceva assumere natura pubblica al rapporto lavorativo
medesimo, assicurando al personale dipendente la conservazione di tutti
i diritti maturati in epoca anteriore, così da mantenere
invariato l'orario lavorativo sino a diversa regolamentazione
proveniente dalla contrattazione collettiva).
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