Sezz.  Unite, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 
Presidente: Carbone V.  Estensore: Amoroso G.  Relatore: Amoroso G.  P.M. Iannelli D. (Conf.)
Ferrovie Sud Est Servizi Automobilistici (Ancora ed altro) contro De Mitri ed altri (Magi ed altro)
(Sentenza impugnata: App. Lecce, 14 Ottobre 2005) 

 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - Uso aziendale - Nozione - Portata ed effetti - Fattispecie relativa ad orario di lavoro settimanale praticato presso la ex Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud Est.
 
Cod. Civ. art. 1340
Cod. Civ. art. 1374
Cod. Civ. art. 2077
Cod. Civ. art. 2078
Decr. Minist. Trasporti 20/09/1985 num. 976
Legge 29/03/1983 num. 93 art. 2
Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2

La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. (Nella specie, è stata
confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai dipendenti della ex Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud Est il compenso per lavoro straordinario eccedente le 36 ore lavorative, giacché tale doveva appunto reputarsi l'orario normale di lavoro in forza di prassi aziendale risalente al 1945 - periodo in cui il rapporto di lavoro era di natura privatistica - poi recepita dal decreto del Ministro dei trasporti 20 settembre 1985, n. 976, il quale, riscattando la concessione ferroviaria e disponendo la gestione commissariale governativa dell'azienda, faceva assumere natura pubblica al rapporto lavorativo medesimo, assicurando al personale dipendente la conservazione di tutti i diritti maturati in epoca anteriore, così da mantenere invariato l'orario lavorativo sino a diversa regolamentazione proveniente dalla contrattazione collettiva). 


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - Uso aziendale - Nozione - Portata ed effetti  

Cod. Civ. art. 1340
Cod. Civ. art. 1374
Cod. Civ. art. 2077
Cod. Civ. art. 2078
Decr. Minist. Trasporti 20/09/1985 num. 976
Legge 29/03/1983 num. 93 art. 2
Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2  

 La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei  propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. (Nella specie,
è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai dipendenti della ex Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud Est il compenso per lavoro straordinario eccedente le 36 ore lavorative, giacché tale doveva appunto reputarsi l'orario normale di lavoro in forza di prassi aziendale risalente al 1945 - periodo in cui il rapporto di lavoro era di natura privatistica - poi recepita dal decreto del Ministro dei trasporti 20 settembre 1985, n. 976, il quale, riscattando la concessione ferroviaria e disponendo la gestione commissariale governativa dell'azienda, faceva assumere natura pubblica al rapporto lavorativo medesimo, assicurando al personale dipendente la conservazione di tutti i diritti maturati in epoca anteriore, così da mantenere invariato l'orario lavorativo sino a diversa regolamentazione proveniente dalla contrattazione collettiva).


Motore di ricerca:


Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi