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     Sez.  L, Sentenza n.  23565  del  13/11/2007
Presidente: Ciciretti S.  Estensore: Picone P.  Relatore: Picone P.  P.M. Matera M. (Conf.)
Metro Metropolitana Roma Spa (Bagolan) contro Fornasiere ed altri
(Sentenza impugnata: Trib. Roma, 16 Giugno 2003)

TRASPORTI - PUBBLICI - IN GENERE - Autoferrotranvieri - Art. 3 legge n. 270 del 1988 - Lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disciplina di prepensionamento - Illegittimità costituzionale della suddetta disposizione - Domanda di risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite - Diminuzione degli importi ricevuti a titolo di pensione - Esclusione - Fondamento.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Autoferrotranvieri - Art. 3 legge n. 270 del 1988 - Lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disciplina di prepensionamento - Illegittimità costituzionale della suddetta disposizione - Domanda di risarcimento del danno commisurata alle retribuzioni non percepite - Diminuzione degli importi ricevuti a titolo di pensione - Esclusione - Fondamento.

Cod. Civ. art. 1223
Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3

Con riferimento al lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disposizione legislativa di prepensionamento (art. 3 della legge n. 270 del 1988), successivamente dichiarata incostituzionale (sentenza n. 60 del 1991), la domanda di risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite non può essere diminuita degli importi ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, non operando la regola della "compensatio lucri cum damno", derivando dalla legge l'ammissione al trattamento previdenziale in relazione alla perdita del posto di lavoro, con la conseguenza che la declaratoria di illegittimità travolge "ex tunc" il diritto al pensionamento e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione.


 TRASPORTI - PUBBLICI - IN GENERE -   Art. 3 legge n. 270 del 1988 - Lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disciplina di prepensionamento - Illegittimità costituzionale della suddetta disposizione - Risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite - Spettanza - Dal licenziamento - Esclusione - Dalla offerta della prestazione lavorativa - Configurabilità - Fattispecie.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Art. 3 legge n. 270 del 1988 - Lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disciplina di prepensionamento - Illegittimità costituzionale della suddetta disposizione - Risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite - Spettanza - Dal licenziamento - Esclusione - Dalla offerta della prestazione lavorativa - Configurabilità - Fattispecie.

Cod. Civ. art. 1218
Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3

Con riferimento al lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disposizione legislativa di prepensionamento (art. 3 della legge n. 270 del 1988), successivamente dichiarata incostituzionale (sentenza n. 60 del 1991), il diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite non spetta dalla data del licenziamento, difettando il presupposto dell'imputabilità dell'illecito, ma dalla offerta della prestazione lavorativa, nella specie avvenuta con la notifica della domanda giudiziale. (Nella specie, in applicazione dei suddetti principi la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento dalla data dell'esonero del servizio e, decidendo nel merito, ha riconosciuto le retribuzioni a titolo di risarcimento a partire dalla notifica della domanda giudiziale).



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