SEZ. L, SENT. 1574 DEL 26/01/2006
Presidente: Ciciretti S.  Estensore: Lupi F.  Relatore: Lupi F.  P.M. Fuzio R. (Conf.) 
Varetto, Bissacco, Bottaro, Cavallaro, Celegato, Ceccolin, Crescenzio, Ferraro, Puggina, Del Vecchio, Splendore e altri (avv. Gambardella e Fancello Serra) contro Sita S.p.a. (avv. Barillari, Spagnolo, Zuin, De Luca Tamajo) 

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla nozione di "guida effettiva" nel CCNL delle aziende di trasporto pubblico in concessione. 

  Cod. Civ. art. 1362 
  Cod. Civ. art. 2103 

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione e per violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 ss. cod.civ., tenuto conto che nell'interpretazione il dato letterale non va disgiunto dal dato logico, ovvero dalla considerazione del contesto in cui ciascuna espressione si inserisce (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, nell'interpretare la clausola dell'accordo collettivo nazionale 13.5.1987 relativo ai dipendenti di aziende di trasporto pubblico in concessione , che prevede il diritto al superiore inquadramento al compimento dei sedici anni di guida effettiva, aveva ritenuto che l'anzianità di guida richiesta dovesse essere maturata all'interno del medesimo rapporto di lavoro ed in riferimento alla conduzione di autobus di linea, rimanendo irrilevanti i periodi di guida effettuati presso precedenti concessionari, o relativi a diverso tipo di veicoli, in quanto il diritto ad una determinata qualifica opera soltanto nell'ambito di un determinato rapporto di lavoro, non essendo tutelate eventuali professionalità pregresse). 



Motore di ricerca:


Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi