SEZ. L, SENT. 1574 DEL 26/01/2006
Presidente: Ciciretti S. Estensore: Lupi F.
Relatore: Lupi
F. P.M. Fuzio R. (Conf.)
Varetto, Bissacco, Bottaro, Cavallaro, Celegato, Ceccolin, Crescenzio,
Ferraro, Puggina, Del Vecchio, Splendore e altri (avv. Gambardella e
Fancello
Serra) contro Sita S.p.a. (avv. Barillari, Spagnolo, Zuin, De Luca
Tamajo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19/04/2002, n. 1790/2001, il Tribunale di Padova
accoglieva
l'appello proposto dalla SITA s.p.a nei confronti di Varetto Oriano e
degli
altri lavoratori indicati nell'epigrafe della sentenza, avverso
sentenza
del Pretore della medesima città, rigettando le loro domande
di
inquadramento nel 5^ livello. Riteneva in motivazione che non era
applicabile
la clausola dell'accordo collettivo nazionale 13/05/1987, all. A, che
prevede
il diritto al superiore inquadramento al compimento di sedici anni di
guida
effettiva, ne' l'altra clausola del medesimo accordo che inquadrava nel
5^ livello i conducenti di linea che svolgessero, quando ve ne era la
possibilità,
a rotazione le mansioni di bigliettaio, bigliettaio scelto e
verificatore
dei titoli di viaggio. In relazione al primo profilo di domanda,
osservava
che l'anzianità di guida richiesta doveva essere maturata
nel medesimo
rapporto di lavoro, secondo la previsione contrattuale che fa decorrere
ogni anzianità dall'assunzione, e che i periodi di guida
effettuati
presso precedenti concessionari non potevano essere computati,
trattandosi
di distinti rapporti di lavoro, non realizzando il subentro, nella
concessione,
(Successione di azienda con gli effetti di cui all'art. 2112 c.c..
In ordine al secondo profilo di domanda, osservava che
l'interpretazione
letterate della clausola ed in particolare dell'espressione a rotazione
portava a riferire la previsione agli agenti che esplicassero in via
esclusiva
l'attività di verificatore dei titoli di viaggio e non anche
a coloro
che, come gli appellati, svolgessero l'attività di
bigliettazione
insieme a quella della guida. Rilevava, inoltre, che
l'attività
di verificatore comprendeva, per espressa previsione contrattuate,
anche
quella di verifica dei titoli e di controllo sul comportamento dei
viaggiatori
con poteri sanzionatoli, che non espletavano i conducenti, anche
perché
mancavano di apposita autorizzazione all'esercizio di questa
attività.
Dei soccombenti hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a
quattro
motivi; Varetto Oriano e gli altri indicati nel ricorso di cui
fascicolo
n. 10083 del 2003, a tre motivi Paoloni Elso e gli altri indicati nel
ricorso
n. 11224, a tre motivi Bortoliero Arnaldo e gli altri indicati nel
ricorso
n. 11310, ad un unico motivo articolato in due profili Della Muta
Fausto
e gli altri indicati nel ricorso n. 11298; ha resistito con
controricorsi
la SITA, le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art.
335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso n. 10083 si denuncia che
l'interpretazione
data all'accordo nazionale dalla Corte Territoriale sarebbe contraria
ai
principi del diritto vivente del lavoro posti dalla Costituzione e dal
diritto comunitario. Con il secondo motivo si svolge la premessa
contenuta
nel primo deducendosi che coerente con i principi degli artt. 36 e 2103
c.c., è la tutela della professionalità acquisita
dal lavoratore
nell'ambito della sua vita professionale e non con riferimento al
singolo
rapporto di lavoro. Con il terzo motivo, esposta la clausola
dell'accordo
in questione, sottolinea come il concetto di guida effettiva sia
svincolato
dall'unicità del rapporto, rilevando come la lettera
dell'accordo
non abbia escluso la prestazione in favore degli altri dipendenti. Con
il quarto motivo i ricorrenti contestano il riferimento all'art. 7 del
C.C.N.L. rilevando come l'anzianità in esso prevista non
contenga
alcun riferimento alla effettività della prestazione, mentre
la
clausola dell'accordo in questione ha riferimento ad un requisito
tecnico
professionale che è indipendente dalla prestazione in favore
dell'uno
o dell'altro datore di lavoro.
Con il ricorso n. 11224 i ricorrenti, deducendo violazione delle norme
di ermeneutica contrattuale ed in particolare degli artt. 1362 e 1367
c.c.,
in relazione agli accordi del 1987 e vizio di motivazione, propongono
una
serie di censure:
1- gli accordi del 1987 prevedono solo "sedici annetti guida
effettiva";
l'aggiunta in sentenza che detti anni devono essere nel medesimo
rapporto
è arbitraria e contraria alla interpretazione letterale di
essi;
2- nel testo di altra parte dell'accordo del 30/04/1987 si identificano
i conducenti con undici anni di anzianità effettiva senza
alcun
riferimento alla anzianità di servizio;
3- in altro accordo del 1970 quando si è voluta disciplinare
il passaggio ad autista scelto si è fatto riferimento alla
anzianità
di servizio, circostanza che dimostra che la differenza tra le varie
anzianità
è stata tenuta presente;
4- si è violato l'art. 1362 c.c., comma 2, quando si
è
attribuito all'unilaterale comportamento datoriale, comunicazione
20/06/1987,
valore di comportamento complessivo;
5- non si è tenuto conto che nel medesimo accordo 20/04/1987
nella formazione di scaglioni si distingueva l'anzianità di
guida
dalla anzianità di servizio;
6- si è estesa la portata dell'anzianità di
servizio,
prevista dall'art. 7 come decorrente dall'assunzione, ad un
anzianità
affatto diversa. La prima avrebbe effetti solo economici e la seconda
apparterrebbe
al diverso genus della anzianità nelle mansioni, che avrebbe
natura
oggettiva;
8 Si sarebbe attribuito valore interpretativo a clausole che sospendono
il decorso dell'anzianità effettiva;
9 non si è tenuto conto che l'azienda è la
medesima sebbene
diversi siano stati gli imprenditori;
10 non si è tenuto conto di una accordo aziendale del 1994
che
valorizzava la professionalità nelle precedenti gestioni;
11 infine, non si è considerato che, nel tempo, il rapporto
degli autoferrotranviari ha perso la stabilità originaria
con mutamenti
frequenti dei concessionari, con la conseguenza che l'interpretazione
adottata
dal Tribunale renderebbe impossibile l'operatività della
clausola,
conseguirebbe ex art. 1367 c.c., la necessità di diversa
interpretazione.
Con il terzo motivo si censura il rigetto della domanda fondata su
altra clausola i del medesimo accordo aziendale, deducendo che la
stessa
non prevede l'espletamento esclusivo delle mansioni e che all'epoca
della
stipula dello stesso non era prevista alcuna autorizzazione
amministrativa
per l'attività di verificatore. Con il primo motivo del
ricorso
n. 11310 del 1790 si prospetta, con un primo profilo, la censura sub 1
del ricorso precedente, con un secondo profilo si ripete la censura sub
4 e si ripete quella del precedente secondo la quale nell'accordo non
si
rinverrebbe il requisito della unicità del rapporto. Con un
terzo
profilo si sottolinea che la professionalità ha rilievo
oggettivo,
così nel contratto di formazione e lavoro non può
essere
assunto chi abbia già la qualifica indicata nel libretto di
lavoro.
Con un quarto profilo si deduce che l'effettività della
guida è
diversa dalla guida ininterrotta. Con un quarto profilo evidenzia come
nell'accordo 26/10/1994 si sia espressamente valorizzata la
professionalità
acquisita in precedenti gestioni. Con un quinto profilo si ripete
quello
sub 9 del ricorso precedente.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 1367 c.c.,
con l'argomento sub 11 del precedente ricorso.
Con il terzo motivo si ripropongono gli stessi argomenti del terzo
motivo del ricorso precedente.
Con il primo profilo del ricorso n. 11298 si propongono le censure
fondate sul rilevo della mancata menzione nella clausola
dell'unicità
del rapporto, si riafferma quindi che i sedici anni sono un requisito
di
professionalità e non di anzianità, che detto
requisito darebbe
luogo ad uno status professionale rivendicabile in successivi rapporti,
si evidenzia l'unicità della struttura aziendale, malgrado
le diverse
società concessionarie. Tutte le censure sono infondate.
Occorre premettere che, allo stato, il compito della Corte di
Cassazione
nella verifica dell'interpretazione dei contratti collettivi dei
rapporti
di lavoro è limitato all'osservanza delle regole legali di
ermeneutica
contrattuale ed alla rispondenza della motivazione che la sorregge ai
canoni
di sufficienza, logicità e non contraddittorietà.
Partendo dall'esame dei primi due motivi del ricorso n. 10083 va
precisato
che nel rapporto di lavoro di diritto privato la carriera professionale
si svolge soltanto nell'ambito del singolo rapporto di lavoro. L'art.
2103
c.c., non prevede tutela di professionalità pregresse, la
qualifica
di partenza è quella di assunzione, la tutela accordata
della norma
opera nel singolo rapporto: l'ex dirigente può essere
assunto come
operaio e viceversa, quelle che rilevano sono solo le mansioni iniziali
e quelle successive nel rapporto. Il diritto ad una determinata
qualifica
opera soltanto nell'ambito di un determinato rapporto di lavoro, non
è
uno status soggettivo del lavoratore, ed infatti la giurisprudenza di
legittimità
è costante nell'escludere l'ammissibilità di un
domanda di
qualifica superiore quando il rapporto di lavoro sia cessato. La
mancanza
di tutela, salvo eccezioni che restano tali, della
professionalità
pregressa ha anche una sua ragione nel fatto che essa potrebbe essere
un
bagaglio ingombrante ed impedire l'accesso al lavoro di soggetti non
giovani.
Va poi rilevato che la sentenza impugnata non accerta che la clausola
premi la professionalità e non solo l'anzianità,
ne' questa
circostanza è evidente. Va, infatti, rilevato che
l'incremento della
professionalità di un conducente nel tempo è
opinabile in
quanto l'accrescersi dell'esperienza si bilancia con l'attenuarsi per
l'età
della prontezza dei riflessi, sicché non è
affatto dato incontestabile
che un conducente con sedici anni di anzianità abbia una
maggiore
professionalità di altro agente con anzianità
minore. Il
terzo motivo del primo ricorso va esaminato con i primi due motivi del
ricorso n. 11224 del 2003 perché connessi. Con questo e con
essi,
i ricorrenti censurano l'interpretazione dalle clausole degli accordi
nazionali
deducendo che gli accordi del 1987 prevedono solo sedici anni guida
effettiva;
l'aggiunta che questi debbano essere nel medesimo rapporto sarebbe
arbitraria
e contraria al criterio della interpretazione letterale.
Le censure obliterano che nella interpretazione la
letteralità
non va disgiunta dalla logicità, cioè dal
contesto al quale
l'espressione si inserisce: gli accordi collettivi ed i contratti
nazionali
e, come si è visto, la legge regolano rapporti di lavoro e
conseguentemente
i fatti in essi indicati si inseriscono, salvo espressa deroga,
all'interno
dei singoli rapporti. Dalla mancanza di precisazione del contesto non
può
arguirsi che ogni guida effettiva sia rilevante, essendo evidente che
dal
contesto si evincono elementi non letteralmente espressi, quale che la
guida effettiva si riferisca a quella di un autobus di linea e non alla
guida di un qualsiasi veicolo, nello stesso senso deve ritenersi che
l'anzianità
di guida si riferisca a quella nel rapporto che l'accordo collettivo
regola.
È possibile che nel accordo individuale o collettivo si dia
rilievo
a pregresse professionalità, ma l'eccezionalità
del riconoscimento
comporta in sede di interpretazione dei predetti accordi che il
richiamo
a fatti avvenuti prima della costituzione del rapporto sia espressa,
come
di fatto è avvenuto come si vedrà negli accordi
del 1996.
Passando all'esame delle altre censure contenute nel secondo ricorso
si osserva che non giova il richiamo all'accordo del 1970, contenuto
nelle
censure sub 3 e sub 5, che prevede, in caso di parità di
anzianità
di guida effettiva, prevalente per l'inserimento in determinati
contingenti,
l'anzianità di servizio; perché le due
anzianità possono
essere diverse nella medesima azienda ed, inoltre, conferma che la
durata
della guida effettiva costituisce una anzianità.
La censura sub 4 non è pertinente in quanto la sentenza
impugnata
non ha svolto la valutazione censurata ritenendo espressamente, pag.
21,
che dal comportamento delle parti non potevano trarsi utili elementi.
In ordine alla censura sub 6 l'assunto del Tribunale è che
l'art.
7 del C.C.N.L. del 1976 che fa decorrere l'anzianità di
servizio
dall'assunzione ha carattere di norma generale nel senso che ogni altra
anzianità non può decorrere da data anteriore. Il
rilievo
che l'anzianità delle mansioni abbia carattere diverso non
toglie
logicità al rilievo, che essa sia una specie del genus, e
che quindi,
sia ad essa applicabile l'unica regola fissata dal contratto che e
quella
del genus.
Il rilievo che le cause di sospensione o di non sospensione della
effettività
della guida previste nell'accordo 13/05/87 potrebbero afferire anche a
rapporti di lavoro diversi, ma successivi, trova ostacolo nell'uso del
singolare dell'anzianità di servizio in luogo delle
anzianità
di servizio nella parte trascritta a pag. 23 della sentenza.
La censura sub 9 presuppone un accertamento di fatto,
identità
dell'azienda, contrario a quello contenuto nella sentenza impugnata,
che
non è censurato, ed è pertanto infondato.
Non concludenti sono gli argomenti che possono trarsi dall'accordo
del 1996, espressamente valorizzante la professionalità in
precedenti
gestioni ai fini degli scatti di anzianità; infatti,
l'espresso
riferimento alle precedenti gestioni evidenzia
l'eccezionalità della
pattuizione, nel senso che di detta professionalità, al di
fuori
dell'accordo, non si tiene normalmente conto.
Infine il rilievo, che di fatto una pattuizione collettiva sia di non
frequente operatività, non esclude che essa possa trovare
attuazione,
non può dirsi quindi che la pattuizione contenuta nella
clausola,
come interpretata dal Tribunale, non abbia effetto alcuno e deve quindi
escludersi il ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 1367 c.c..
Con il terzo motivo di questo ricorso e del precedente, denunciando
violazione e falsa applicazione delle norme sulla interpretazione dei
contratti
e vizio di motivazione, i ricorrenti contestano l'interpretazione
dell'altra
clausola nel senso che solo l'esperimento a rotazione anche delle
mansioni
di verificatore dei titoli di viaggio legittimava il diritto alla
superiore
qualifica, contestano inoltre il rilievo della necessità di
una
autorizzazione al potere sanzionatorio, essendo stata questa prevista
da
norma successiva all'accordo.
La censura è infondata. Il Tribunale ha accertato, seguendo
il criterio di interpretazione letterale della clausola, che le
mansioni
di verificatore non erano svolte a rotazione, ne' in via esclusiva,
nè
congiuntamente alla guida perché gli autisti non avevano i
poteri
dei verificatori. La tesi dei ricorrenti che l'esercizio di queste
mansioni
potesse essere congiunto alla guida trova ostacolo nella espressione a
rotazione che esprime una regolare alternanza nell'espletamento delle
mansioni.
Il pacifico pagamento di una indennità per gli autisti che
effettuavano
anche la bigliettazione non avrebbe senso se l'attività
avesse dato
il diritto alla superiore qualifica e retribuzione. La mancanza di
possesso
del tesserino costituisce nella motivazione solo un riscontro del fatto
del mancato esercizio della mansione di verificatore, che per il
periodo
di validità della norma provinciale dal 1994 in poi non
viene contestato.
Le censure proposte nell'ultimo ricorso ripetono quelle dei precedenti
e sono, per le ragioni esposteci pari infondate. Sussistono giusti
motivi
per compensare tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese del
giudizio
di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2006