SEZ. L, SENT. 1574 DEL 26/01/2006
Presidente: Ciciretti S.  Estensore: Lupi F.  Relatore: Lupi F.  P.M. Fuzio R. (Conf.) 
Varetto, Bissacco, Bottaro, Cavallaro, Celegato, Ceccolin, Crescenzio, Ferraro, Puggina, Del Vecchio, Splendore e altri (avv. Gambardella e Fancello Serra) contro Sita S.p.a. (avv. Barillari, Spagnolo, Zuin, De Luca Tamajo) 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/04/2002, n. 1790/2001, il Tribunale di Padova accoglieva l'appello proposto dalla SITA s.p.a nei confronti di Varetto Oriano e degli altri lavoratori indicati nell'epigrafe della sentenza, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettando le loro domande di inquadramento nel 5^ livello. Riteneva in motivazione che non era applicabile la clausola dell'accordo collettivo nazionale 13/05/1987, all. A, che prevede il diritto al superiore inquadramento al compimento di sedici anni di guida effettiva, ne' l'altra clausola del medesimo accordo che inquadrava nel 5^ livello i conducenti di linea che svolgessero, quando ve ne era la possibilità, a rotazione le mansioni di bigliettaio, bigliettaio scelto e verificatore dei titoli di viaggio. In relazione al primo profilo di domanda, osservava che l'anzianità di guida richiesta doveva essere maturata nel medesimo rapporto di lavoro, secondo la previsione contrattuale che fa decorrere ogni anzianità dall'assunzione, e che i periodi di guida effettuati presso precedenti concessionari non potevano essere computati, trattandosi di distinti rapporti di lavoro, non realizzando il subentro, nella concessione, (Successione di azienda con gli effetti di cui all'art. 2112 c.c..
In ordine al secondo profilo di domanda, osservava che l'interpretazione letterate della clausola ed in particolare dell'espressione a rotazione portava a riferire la previsione agli agenti che esplicassero in via esclusiva l'attività di verificatore dei titoli di viaggio e non anche a coloro che, come gli appellati, svolgessero l'attività di bigliettazione insieme a quella della guida. Rilevava, inoltre, che l'attività di verificatore comprendeva, per espressa previsione contrattuate, anche quella di verifica dei titoli e di controllo sul comportamento dei viaggiatori con poteri sanzionatoli, che non espletavano i conducenti, anche perché mancavano di apposita autorizzazione all'esercizio di questa attività.
Dei soccombenti hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi; Varetto Oriano e gli altri indicati nel ricorso di cui fascicolo n. 10083 del 2003, a tre motivi Paoloni Elso e gli altri indicati nel ricorso n. 11224, a tre motivi Bortoliero Arnaldo e gli altri indicati nel ricorso n. 11310, ad un unico motivo articolato in due profili Della Muta Fausto e gli altri indicati nel ricorso n. 11298; ha resistito con controricorsi la SITA, le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso n. 10083 si denuncia che l'interpretazione data all'accordo nazionale dalla Corte Territoriale sarebbe contraria ai principi del diritto vivente del lavoro posti dalla Costituzione e dal diritto comunitario. Con il secondo motivo si svolge la premessa contenuta nel primo deducendosi che coerente con i principi degli artt. 36 e 2103 c.c., è la tutela della professionalità acquisita dal lavoratore nell'ambito della sua vita professionale e non con riferimento al singolo rapporto di lavoro. Con il terzo motivo, esposta la clausola dell'accordo in questione, sottolinea come il concetto di guida effettiva sia svincolato dall'unicità del rapporto, rilevando come la lettera dell'accordo non abbia escluso la prestazione in favore degli altri dipendenti. Con il quarto motivo i ricorrenti contestano il riferimento all'art. 7 del C.C.N.L. rilevando come l'anzianità in esso prevista non contenga alcun riferimento alla effettività della prestazione, mentre la clausola dell'accordo in questione ha riferimento ad un requisito tecnico professionale che è indipendente dalla prestazione in favore dell'uno o dell'altro datore di lavoro.
Con il ricorso n. 11224 i ricorrenti, deducendo violazione delle norme di ermeneutica contrattuale ed in particolare degli artt. 1362 e 1367 c.c., in relazione agli accordi del 1987 e vizio di motivazione, propongono una serie di censure:
1- gli accordi del 1987 prevedono solo "sedici annetti guida effettiva"; l'aggiunta in sentenza che detti anni devono essere nel medesimo rapporto è arbitraria e contraria alla interpretazione letterale di essi;
2- nel testo di altra parte dell'accordo del 30/04/1987 si identificano i conducenti con undici anni di anzianità effettiva senza alcun riferimento alla anzianità di servizio;
3- in altro accordo del 1970 quando si è voluta disciplinare il passaggio ad autista scelto si è fatto riferimento alla anzianità di servizio, circostanza che dimostra che la differenza tra le varie anzianità è stata tenuta presente;
4- si è violato l'art. 1362 c.c., comma 2, quando si è attribuito all'unilaterale comportamento datoriale, comunicazione 20/06/1987, valore di comportamento complessivo;
5- non si è tenuto conto che nel medesimo accordo 20/04/1987 nella formazione di scaglioni si distingueva l'anzianità di guida dalla anzianità di servizio;
6- si è estesa la portata dell'anzianità di servizio, prevista dall'art. 7 come decorrente dall'assunzione, ad un anzianità affatto diversa. La prima avrebbe effetti solo economici e la seconda apparterrebbe al diverso genus della anzianità nelle mansioni, che avrebbe natura oggettiva;
8 Si sarebbe attribuito valore interpretativo a clausole che sospendono il decorso dell'anzianità effettiva;
9 non si è tenuto conto che l'azienda è la medesima sebbene diversi siano stati gli imprenditori;
10 non si è tenuto conto di una accordo aziendale del 1994 che valorizzava la professionalità nelle precedenti gestioni;
11 infine, non si è considerato che, nel tempo, il rapporto degli autoferrotranviari ha perso la stabilità originaria con mutamenti frequenti dei concessionari, con la conseguenza che l'interpretazione adottata dal Tribunale renderebbe impossibile l'operatività della clausola, conseguirebbe ex art. 1367 c.c., la necessità di diversa interpretazione.
Con il terzo motivo si censura il rigetto della domanda fondata su altra clausola i del medesimo accordo aziendale, deducendo che la stessa non prevede l'espletamento esclusivo delle mansioni e che all'epoca della stipula dello stesso non era prevista alcuna autorizzazione amministrativa per l'attività di verificatore. Con il primo motivo del ricorso n. 11310 del 1790 si prospetta, con un primo profilo, la censura sub 1 del ricorso precedente, con un secondo profilo si ripete la censura sub 4 e si ripete quella del precedente secondo la quale nell'accordo non si rinverrebbe il requisito della unicità del rapporto. Con un terzo profilo si sottolinea che la professionalità ha rilievo oggettivo, così nel contratto di formazione e lavoro non può essere assunto chi abbia già la qualifica indicata nel libretto di lavoro. Con un quarto profilo si deduce che l'effettività della guida è diversa dalla guida ininterrotta. Con un quarto profilo evidenzia come nell'accordo 26/10/1994 si sia espressamente valorizzata la professionalità acquisita in precedenti gestioni. Con un quinto profilo si ripete quello sub 9 del ricorso precedente.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 1367 c.c., con l'argomento sub 11 del precedente ricorso.
Con il terzo motivo si ripropongono gli stessi argomenti del terzo motivo del ricorso precedente.
Con il primo profilo del ricorso n. 11298 si propongono le censure fondate sul rilevo della mancata menzione nella clausola dell'unicità del rapporto, si riafferma quindi che i sedici anni sono un requisito di professionalità e non di anzianità, che detto requisito darebbe luogo ad uno status professionale rivendicabile in successivi rapporti, si evidenzia l'unicità della struttura aziendale, malgrado le diverse società concessionarie. Tutte le censure sono infondate.
Occorre premettere che, allo stato, il compito della Corte di Cassazione nella verifica dell'interpretazione dei contratti collettivi dei rapporti di lavoro è limitato all'osservanza delle regole legali di ermeneutica contrattuale ed alla rispondenza della motivazione che la sorregge ai canoni di sufficienza, logicità e non contraddittorietà.
Partendo dall'esame dei primi due motivi del ricorso n. 10083 va precisato che nel rapporto di lavoro di diritto privato la carriera professionale si svolge soltanto nell'ambito del singolo rapporto di lavoro. L'art. 2103 c.c., non prevede tutela di professionalità pregresse, la qualifica di partenza è quella di assunzione, la tutela accordata della norma opera nel singolo rapporto: l'ex dirigente può essere assunto come operaio e viceversa, quelle che rilevano sono solo le mansioni iniziali e quelle successive nel rapporto. Il diritto ad una determinata qualifica opera soltanto nell'ambito di un determinato rapporto di lavoro, non è uno status soggettivo del lavoratore, ed infatti la giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere l'ammissibilità di un domanda di qualifica superiore quando il rapporto di lavoro sia cessato. La mancanza di tutela, salvo eccezioni che restano tali, della professionalità pregressa ha anche una sua ragione nel fatto che essa potrebbe essere un bagaglio ingombrante ed impedire l'accesso al lavoro di soggetti non giovani.
Va poi rilevato che la sentenza impugnata non accerta che la clausola premi la professionalità e non solo l'anzianità, ne' questa circostanza è evidente. Va, infatti, rilevato che l'incremento della professionalità di un conducente nel tempo è opinabile in quanto l'accrescersi dell'esperienza si bilancia con l'attenuarsi per l'età della prontezza dei riflessi, sicché non è affatto dato incontestabile che un conducente con sedici anni di anzianità abbia una maggiore professionalità di altro agente con anzianità minore. Il terzo motivo del primo ricorso va esaminato con i primi due motivi del ricorso n. 11224 del 2003 perché connessi. Con questo e con essi, i ricorrenti censurano l'interpretazione dalle clausole degli accordi nazionali deducendo che gli accordi del 1987 prevedono solo sedici anni guida effettiva; l'aggiunta che questi debbano essere nel medesimo rapporto sarebbe arbitraria e contraria al criterio della interpretazione letterale.
Le censure obliterano che nella interpretazione la letteralità non va disgiunta dalla logicità, cioè dal contesto al quale l'espressione si inserisce: gli accordi collettivi ed i contratti nazionali e, come si è visto, la legge regolano rapporti di lavoro e conseguentemente i fatti in essi indicati si inseriscono, salvo espressa deroga, all'interno dei singoli rapporti. Dalla mancanza di precisazione del contesto non può arguirsi che ogni guida effettiva sia rilevante, essendo evidente che dal contesto si evincono elementi non letteralmente espressi, quale che la guida effettiva si riferisca a quella di un autobus di linea e non alla guida di un qualsiasi veicolo, nello stesso senso deve ritenersi che l'anzianità di guida si riferisca a quella nel rapporto che l'accordo collettivo regola. È possibile che nel accordo individuale o collettivo si dia rilievo a pregresse professionalità, ma l'eccezionalità del riconoscimento comporta in sede di interpretazione dei predetti accordi che il richiamo a fatti avvenuti prima della costituzione del rapporto sia espressa, come di fatto è avvenuto come si vedrà negli accordi del 1996.
Passando all'esame delle altre censure contenute nel secondo ricorso si osserva che non giova il richiamo all'accordo del 1970, contenuto nelle censure sub 3 e sub 5, che prevede, in caso di parità di anzianità di guida effettiva, prevalente per l'inserimento in determinati contingenti, l'anzianità di servizio; perché le due anzianità possono essere diverse nella medesima azienda ed, inoltre, conferma che la durata della guida effettiva costituisce una anzianità.
La censura sub 4 non è pertinente in quanto la sentenza impugnata non ha svolto la valutazione censurata ritenendo espressamente, pag. 21, che dal comportamento delle parti non potevano trarsi utili elementi.
In ordine alla censura sub 6 l'assunto del Tribunale è che l'art. 7 del C.C.N.L. del 1976 che fa decorrere l'anzianità di servizio dall'assunzione ha carattere di norma generale nel senso che ogni altra anzianità non può decorrere da data anteriore. Il rilievo che l'anzianità delle mansioni abbia carattere diverso non toglie logicità al rilievo, che essa sia una specie del genus, e che quindi, sia ad essa applicabile l'unica regola fissata dal contratto che e quella del genus.
Il rilievo che le cause di sospensione o di non sospensione della effettività della guida previste nell'accordo 13/05/87 potrebbero afferire anche a rapporti di lavoro diversi, ma successivi, trova ostacolo nell'uso del singolare dell'anzianità di servizio in luogo delle anzianità di servizio nella parte trascritta a pag. 23 della sentenza.
La censura sub 9 presuppone un accertamento di fatto, identità dell'azienda, contrario a quello contenuto nella sentenza impugnata, che non è censurato, ed è pertanto infondato.
Non concludenti sono gli argomenti che possono trarsi dall'accordo del 1996, espressamente valorizzante la professionalità in precedenti gestioni ai fini degli scatti di anzianità; infatti, l'espresso riferimento alle precedenti gestioni evidenzia l'eccezionalità della pattuizione, nel senso che di detta professionalità, al di fuori dell'accordo, non si tiene normalmente conto.
Infine il rilievo, che di fatto una pattuizione collettiva sia di non frequente operatività, non esclude che essa possa trovare attuazione, non può dirsi quindi che la pattuizione contenuta nella clausola, come interpretata dal Tribunale, non abbia effetto alcuno e deve quindi escludersi il ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 1367 c.c..
Con il terzo motivo di questo ricorso e del precedente, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla interpretazione dei contratti e vizio di motivazione, i ricorrenti contestano l'interpretazione dell'altra clausola nel senso che solo l'esperimento a rotazione anche delle mansioni di verificatore dei titoli di viaggio legittimava il diritto alla superiore qualifica, contestano inoltre il rilievo della necessità di una autorizzazione al potere sanzionatorio, essendo stata questa prevista da norma successiva all'accordo.
La censura è infondata. Il Tribunale ha accertato, seguendo il criterio di interpretazione letterale della clausola, che le mansioni di verificatore non erano svolte a rotazione, ne' in via esclusiva, nè congiuntamente alla guida perché gli autisti non avevano i poteri dei verificatori. La tesi dei ricorrenti che l'esercizio di queste mansioni potesse essere congiunto alla guida trova ostacolo nella espressione a rotazione che esprime una regolare alternanza nell'espletamento delle mansioni. Il pacifico pagamento di una indennità per gli autisti che effettuavano anche la bigliettazione non avrebbe senso se l'attività avesse dato il diritto alla superiore qualifica e retribuzione. La mancanza di possesso del tesserino costituisce nella motivazione solo un riscontro del fatto del mancato esercizio della mansione di verificatore, che per il periodo di validità della norma provinciale dal 1994 in poi non viene contestato.
Le censure proposte nell'ultimo ricorso ripetono quelle dei precedenti e sono, per le ragioni esposteci pari infondate. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2006 

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