SEZ. L, SENT. 27926 DEL 19/12/2005
Presidente: Ciciretti S.  Estensore: Monaci S.  Relatore: Monaci S.  P.M. Abbritti P. (Conf.) 
Fiorentino (Tanzarella) contro Jonica Concessionaria di Fanelli & C. (avv. Palmi e Zema)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Contratto di trasporto per conto terzi - Nullità del contratto concluso in forma orale - Esclusione - Intervenuta abrogazione dell'art. 3 legge n. 256 del 2001 - Rilevanza - Esclusione. 

  Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 1 
  Decreto Legge 03/07/2001 num. 256 art. 3 
  Legge 06/06/1974 num. 298 art. 26 
  Legge 27/05/1993 num. 162 
  Legge 20/08/2001 num. 334 
  Legge 01/03/2005 num. 32 art. 3  
  Cod. Civ. art. 1678  

In materia di contratto di trasporto di cose per conto terzi, pur dopo l'intervenuta abrogazione della norma interpretativa contenuta nell'art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito in legge 20 agosto 2001, n. 334) ad opera dell'art. 3 della legge 1° marzo 2005, n. 32, deve ritenersi esclusa la nullità dei contratti di trasporto conclusi in forma orale, in quanto la nullità - prevista dall'art. 26 della legge n. 298 del 1974 per il caso di contratto concluso con un autotrasportatore non iscritto all'albo e privo della prevista autorizzazione , e non più, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 7 del 2005, in caso di mancata annotazione sulla copia del contratto stesso dei dati relativi all'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi, possedute dal vettore - interviene soltanto qualora le parti, per la stipula del suddetto contratto, abbiano scelto la forma scritta. 



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