SEZ. 3, ORD. 11183 DEL 26/05/2005
Presidente: Giuliano A.  Estensore: Segreto A.  Relatore: Segreto A.  P.M. Uccella F. (Conf.) 
Swissair (avv. Arnaboldi) contro Mehlman Corona ed altro (avv. Carrozzo ed altro) 

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - Trasporto aereo internazionale - Controversie relative - Giurisdizione italiana - Riconoscimento in relazione ai fori alternativi di cui all'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Foro competente per la trattazione della causa - Norme di procedura ordinarie - Applicabilità - Conseguenze - Onere del convenuto di eccepire l'incompetenza in relazione a tutti gli ipotizzabili criteri di collegamento - Sussistenza. 

Cod. Proc. Civ. art. 18 
Cod. Proc. Civ. art. 19 
Cod. Proc. Civ. art. 20 
Cod. Proc. Civ. art. 38 
Tratt. Internaz. 12/10/1929 
Legge 19/05/1932 num. 841 
Legge 31/12/1962 num. 1832 

In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, l'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 marzo 1932, n. 8541), come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con legge 31 dicembre 1982 n. 1832), nella parte in cui individua i fori alternativi del luogo in cui il vettore ha il domicilio o la sede principale dell'impresa o uno stabilimento, ovvero quello del luogo di destinazione, attiene esclusivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza interna, richiamando i fori alternativi solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l'attore decide di intraprendere il giudizio, atteso che il secondo comma del suddetto art. stabilisce che le regole di procedura - tra le quali vi sono quelle determinanti anche la competenza territoriale - sono quelle del tribunale adito. Ne consegue che il convenuto il quale, in una controversia instaurata da un passeggero contro il vettore per il risarcimento del danno da furto al bagaglio, eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di competenza non contestato, senza che possa assumere rilievo la successiva indicazione di nuove ragioni di incompetenza. 



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