
Presidente: Giuliano A. Estensore: Segreto A. Relatore: Segreto A. P.M. Uccella F. (Conf.)
Swissair (avv. Arnaboldi) contro Mehlman Corona ed altro (avv. Carrozzo ed altro)
2. Ritiene questa Corte che vada affermata la competenza per
territorio
del Tribunale di Roma.
Secondo l'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929
(come integrata dal Protocollo dell'Aja del 28.9.1955) "1. l'azione di
responsabilità dovrà essere portata, a scelta
dell'attore,
nel territorio di una delle Alte Parti contraenti sia davanti al
tribunale
del domicilio del vettore, della sede principale della sua
attività
o del luogo ove questi possiede uno stabilimento per mezzo del quale il
contratto è stato concluso, sia davanti al tribunale del
luogo di
destinazione. 2. Le regole di procedura saranno quelle del tribunale
adito".
Preliminarmente va osservato che le S.U. di questa Corte, decidendo
in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno ritenuto che,
anche se il riferimento al tribunale del luogo di destinazione,
contenuto
nel citato-articolo 28 della Convenzione, dovesse essere inteso non
soltanto
come criterio di collegamento ai fini della determinazione dello Stato
cui va attribuita la competenza internazionale, ma contemporaneamente
come
attributivo di competenza interna, ai fini della questione di
giurisdizione
è sufficiente accertare che l'azione è stata
proposta nello
Stato in cui si trova il luogo di destinazione, a nulla rilevando che
il
giudice investito sia, o non sia, munito di competenza interna (S.U.
15.6.1993,
n. 6630).
3, La dottrina ha criticato l'eventualità
prospettata, sia pure
in termini di incertezza ermeneutica, nel contesto della motivazione,
circa
la valutazione del riferimento al tribunale del luogo di destinazione,
contenuto nel citato articolo, come attributivo anche di competenza
interna.
Ritiene questa Corte che la norma in questione attenga esclusivamente
alla
giurisdizione e non anche alla competenza interna.
Infatti rispecchia la logica ispiratrice della predisposizione di un
testo uniforme corredare la disciplina ivi recepita con la previsione
di
specifiche disposizioni sulla competenza giurisdizionale degli Stati
contraenti,
mirante a garantire che anche in sede di applicazione del regime
convenzionale
non venga pregiudicato il disegno unitario, che caratterizza appunto
siffatto
regime, impedendo il caso di conflitti tra giudicati diversi.
Si inquadra in tale contesto anche la norma dell'art. 28 della
convenzione
di Varsavia, con la quale il legislatore uniforme ha predisposto un
meccanismo
operativo, atto a consentire l'individuazione dello stato aderente, ove
è giustificato radicare la giurisdizione delle controversie
relative
al trasporto aereo internazionale. La norma in questione, individua,
quindi,
la cosiddetta "competenza giurisdizionale" tra vari fori alternativi.
La
specificazione dei richiamati fori alternativi, contemplati dall'art.
28
cit., integra appunto solo criteri di collegamento giurisdizionale, e
non
già meri criteri di competenza, che rimane soggetta al
regime interno
dell'ordinamento giuridico, in cui l'attore decide di iniziare il
giudizio,
in conformità del suddetto dettato della norma.
4. Infatti, il comma 2 del citato articolo 28 statuisce, in
conformità
con la linea di politica legislativa che caratterizza la normativa di
diritto
uniforme concernente la materia della navigazione, che, individuata la
giurisdizione, secondo i principi di cui al comma primo, "le regole di
procedura saranno quelle del tribunale adito" e, tra le regole di
procedura,
vi sono anche quelle determinanti la competenza territoriale.
Ove, si dovesse ritenere, come sostiene la ricorrente, che la norma
in questione avesse voluto anche regolare la competenza interna, oltre
che la giurisdizione, dovrebbe necessariamente ritenersi che essa
avrebbe
determinato non solo la competenza per territorio, ma anche una
competenza
per materia in favore del tribunale: e ciò non è
sostenuto
da alcuno.
Escluso che l'art. 28 della Convenzione di Varsavia fissi, oltre che
dei principi in tema di giurisdizione, anche criteri di competenza
territoriale,
ne consegue che, ove la giurisdizione si appartenga ai giudici
italiani,
il riparto della competenza (sia per territorio che per valore)
è
regolato dalle norme del nostro ordinamento. 5. In tema di eccezione di
incompetenza il convenuto, che nelle cause relative a diritti di
obbligazione,
eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare
tempestivamente,
con il primo atto difensivo la competenza del giudice adito con
riferimento
a ciascuno dei diversi criteri concorrenti, di cui agli artt. 18, 19 e
20, con la conseguenza che, in difetto di tale specifica e tempestiva
contestazione,
la competenza resta radicata presso il giudice adito, in forza del
criterio
di competenza non contestato, senza che possa assumere rilievo la
successiva
indicazione di nuove ragioni di incompetenza (Casa. S.U. 23.4.1999, n.
248). Nella specie la contestazione della competenza effettuata
dall'istante
Swissair è fondata esclusivamente sugli assunti criteri di
competenza
di cui all'art. 28 della convenzione di Varsavia, e segnatamente sul
rilievo
che la competenza andava individuata con riferimento al luogo di
destinazione
del viaggio aereo, cioè Fiumicino, mentre non risulta
contestata
la competenza territoriale dell'adito tribunale di Roma, in relazione
ai
profili di competenza di cui all'art. 20 c.p.c., e segnatamente ai
profili
del forum delicti e del forum destinatae solutionis.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali
sostenute
dalla Corona Maria Pia.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2005
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