SEZ. 3, ORD. 11183 DEL 26/05/2005
Presidente: Giuliano A.  Estensore: Segreto A.  Relatore: Segreto A.  P.M. Uccella F. (Conf.) 
Swissair (avv. Arnaboldi) contro Mehlman Corona ed altro (avv. Carrozzo ed altro) 

OSSERVA
1. La Swissair, con sede in Kloten (Zurigo) ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza del tribunale di Roma depositata il 28.4.2003, con la quale veniva dichiarata la giurisdizione e la competenza di quel tribunale a conoscere della controversia instaurata da Mehlam Corona Maria Pia nei suoi confronti e nei confronti della s.p.a. Aeroporti di Roma Handling, per il risarcimento dei danni subiti a seguito di parziale furto di cose mobili da uno dei bagagli di sua pertinenza, consegnatole in Roma, a seguito di viaggio aereo internazionale da Ginevra a Fiumicino. Riteneva il giudice di merito che non era stata sollevata l'eccezione dell'incompetenza territoriale con riferimento ai fori facoltativi di cui all'art. 20 c.p.c., per cui doveva ritenersi radicata la competenza del Tribunale di Roma. Avverso questa decisione la convenuta Swissair ha proposto regolamento di competenza, assumendo l'incompetenza del tribunale di Roma, poiché trattandosi di trasporto internazionale aereo si sarebbe dovuto applicare l'art. 28 della convenzione di Varsavia del 12.10.1929, ratificata il 19.5.1932 n. 841 e successive modifiche, con la conseguenza che, essendo Inapplicabili i fori del domicilio del vettore o della sede principale dell'impresa o quello della conclusione del contratto (tutti in Svizzera), competente era il tribunale di Civitavecchia, poiché in quel circondario trovavasi l'aeroporto di Fiumicino, luogo di destinazione e sede della società Aeroporti di Roma. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

2. Ritiene questa Corte che vada affermata la competenza per territorio del Tribunale di Roma.
Secondo l'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (come integrata dal Protocollo dell'Aja del 28.9.1955) "1. l'azione di responsabilità dovrà essere portata, a scelta dell'attore, nel territorio di una delle Alte Parti contraenti sia davanti al tribunale del domicilio del vettore, della sede principale della sua attività o del luogo ove questi possiede uno stabilimento per mezzo del quale il contratto è stato concluso, sia davanti al tribunale del luogo di destinazione. 2. Le regole di procedura saranno quelle del tribunale adito".
Preliminarmente va osservato che le S.U. di questa Corte, decidendo in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno ritenuto che, anche se il riferimento al tribunale del luogo di destinazione, contenuto nel citato-articolo 28 della Convenzione, dovesse essere inteso non soltanto come criterio di collegamento ai fini della determinazione dello Stato cui va attribuita la competenza internazionale, ma contemporaneamente come attributivo di competenza interna, ai fini della questione di giurisdizione è sufficiente accertare che l'azione è stata proposta nello Stato in cui si trova il luogo di destinazione, a nulla rilevando che il giudice investito sia, o non sia, munito di competenza interna (S.U. 15.6.1993, n. 6630).

3, La dottrina ha criticato l'eventualità prospettata, sia pure in termini di incertezza ermeneutica, nel contesto della motivazione, circa la valutazione del riferimento al tribunale del luogo di destinazione, contenuto nel citato articolo, come attributivo anche di competenza interna. Ritiene questa Corte che la norma in questione attenga esclusivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza interna.
Infatti rispecchia la logica ispiratrice della predisposizione di un testo uniforme corredare la disciplina ivi recepita con la previsione di specifiche disposizioni sulla competenza giurisdizionale degli Stati contraenti, mirante a garantire che anche in sede di applicazione del regime convenzionale non venga pregiudicato il disegno unitario, che caratterizza appunto siffatto regime, impedendo il caso di conflitti tra giudicati diversi.
Si inquadra in tale contesto anche la norma dell'art. 28 della convenzione di Varsavia, con la quale il legislatore uniforme ha predisposto un meccanismo operativo, atto a consentire l'individuazione dello stato aderente, ove è giustificato radicare la giurisdizione delle controversie relative al trasporto aereo internazionale. La norma in questione, individua, quindi, la cosiddetta "competenza giurisdizionale" tra vari fori alternativi. La specificazione dei richiamati fori alternativi, contemplati dall'art. 28 cit., integra appunto solo criteri di collegamento giurisdizionale, e non già meri criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dell'ordinamento giuridico, in cui l'attore decide di iniziare il giudizio, in conformità del suddetto dettato della norma.

4. Infatti, il comma 2 del citato articolo 28 statuisce, in conformità con la linea di politica legislativa che caratterizza la normativa di diritto uniforme concernente la materia della navigazione, che, individuata la giurisdizione, secondo i principi di cui al comma primo, "le regole di procedura saranno quelle del tribunale adito" e, tra le regole di procedura, vi sono anche quelle determinanti la competenza territoriale.
Ove, si dovesse ritenere, come sostiene la ricorrente, che la norma in questione avesse voluto anche regolare la competenza interna, oltre che la giurisdizione, dovrebbe necessariamente ritenersi che essa avrebbe determinato non solo la competenza per territorio, ma anche una competenza per materia in favore del tribunale: e ciò non è sostenuto da alcuno.
Escluso che l'art. 28 della Convenzione di Varsavia fissi, oltre che dei principi in tema di giurisdizione, anche criteri di competenza territoriale, ne consegue che, ove la giurisdizione si appartenga ai giudici italiani, il riparto della competenza (sia per territorio che per valore) è regolato dalle norme del nostro ordinamento. 5. In tema di eccezione di incompetenza il convenuto, che nelle cause relative a diritti di obbligazione, eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare tempestivamente, con il primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti, di cui agli artt. 18, 19 e 20, con la conseguenza che, in difetto di tale specifica e tempestiva contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito, in forza del criterio di competenza non contestato, senza che possa assumere rilievo la successiva indicazione di nuove ragioni di incompetenza (Casa. S.U. 23.4.1999, n. 248). Nella specie la contestazione della competenza effettuata dall'istante Swissair è fondata esclusivamente sugli assunti criteri di competenza di cui all'art. 28 della convenzione di Varsavia, e segnatamente sul rilievo che la competenza andava individuata con riferimento al luogo di destinazione del viaggio aereo, cioè Fiumicino, mentre non risulta contestata la competenza territoriale dell'adito tribunale di Roma, in relazione ai profili di competenza di cui all'art. 20 c.p.c., e segnatamente ai profili del forum delicti e del forum destinatae solutionis.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Corona Maria Pia.

P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di Roma. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento sostenute da Corona Melman Maria Pia, liquidate in complessivi E. 1100, di cui E. 100 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2005 


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