SEZ. 3, SENT. 731 DEL 17/01/2005
PRES. Corona R.       REL. Preden R. 
P.M. Iannelli D. (Conf.) 
RIC. S.G.L. Carbon SpA (avv. Sorrentino) 
RES. Agenzia Marittima La Rosa Srl (avv. Menghini ed altro) 

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Clausola di deroga della giurisdizione italiana - Nella disciplina recata dall'art. 4 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - Prova scritta - Inderogabile necessità di un atto scritto e sottoscritto da entrambi gli stipulanti della convenzione di deroga - Esclusione - Comportamento concludente dei contraenti - Equivalenza - Condizioni per l'equipollenza - Corrispondenza di tale comportamento ad un uso vigente nel settore del commercio internazionale - Principio espresso in fattispecie di contratto di trasporto marittimo internazionale. . 

L. 21/06/1971 N. 804
L. 31/05/1995 N. 218 ART. 4
TRATT. INTERNAZ 27/09/1968 ART. 17

In tema di deroga alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero (o di un arbitrato estero), l'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, là dove richiede che la detta deroga sia provata per iscritto, deve essere interpretato nel senso di attribuire rilevanza, quale idoneo equipollente della prova scritta della convenzione di deroga costituita dall'atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, al comportamento concludente delle medesime, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui operano i contraenti, un uso che detto comportamento preveda come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle parti, una tale estensione essendo giustificata dalla considerazione che il citato art. 4 condivide con l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (costantemente interpretato dalla Corte di giustizia di Lussemburgo nel senso, appunto, della rilevanza dei comportamenti concludenti ai fini della proroga di competenza) l'area di incidenza della disciplina, vertente sulle clausole di deroga alla giurisdizione in controversie determinate dallo svolgimento dei traffici internazionali, e che la legge n. 218 del 1995 si ispira e si uniforma ai principi processuali della citata Convenzione di Bruxelles. Ne deriva che, nel campo dei trasporti marittimi internazionali, dove la polizza di carico (documento unilaterale emesso dal vettore con la duplice funzione di titolo rappresentativo della merce viaggiante e di documento probatorio del contratto di trasporto) è sottoscritta, per notoria prassi invalsa, dal solo vettore, e non anche dal caricatore, la sussistenza di una idonea prova dell'accordo di deroga ben può essere condotta ritenendo equivalente, all'atto scritto e sottoscritto dai due stipulanti, la polizza di carico redatta su modulo, predisposto da un solo contraente e dal medesimo soltanto sottoscritto in conformità agli usi commerciali internazionali del ramo, che rechi la clausola di attribuzione della competenza ad un determinato foro, qualora il caricatore, nella consapevole adesione ad un uso normativo, l'abbia ricevuta senza contestazioni e l'abbia negoziata a favore del ricevitore, ponendo in essere un comportamento implicante l'accettazione del patto di deroga, la cui sussistenza deve, quindi, ritenersi presunta. (Principio espresso in fattispecie di contratto di trasporto marittimo internazionale, intercorso tra una società giapponese, quale caricatore-noleggiatore, ed altra società giapponese, quale vettore, nel quale veniva in considerazione, ai fini della opponibilità al soggetto italiano ricevitore della merce - che aveva agito contro l'agente raccomandatario della nave ed il vettore per il risarcimento dei danni subiti dalla merce medesima -, la clausola delle condizioni generali della polizza di carico, emessa dal vettore utilizzando un modulo, dal medesimo predisposto, recante sul verso la sola sottoscrizione del vettore medesimo e sul retro la firma per girata del caricatore, prevedente l'attribuzione della giurisdizione all'autorità giudiziaria giapponese; enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo, fra l'altro, opponibile la convenzione di deroga al terzo ricevitore, portatore della polizza di carico, tanto in ragione del suo subingresso nei diritti e negli obblighi del caricatore, quanto in virtù del principio di letteralità del titolo). 



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