PRES. Corona R. REL. Preden R.
P.M. Iannelli D. (Conf.)
RIC. S.G.L. Carbon SpA (avv. Sorrentino)
RES. Agenzia Marittima La Rosa Srl (avv. Menghini ed altro)
(Rigetto, App. Genova 1 Agosto 2002)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10 e 17.6. 1997 la S.G.L. Carbon
S.p.a., destinataria
di una partita di petrolio calcinato spedita a Civitavecchia da Osaka
dalla
società giapponese Mitsubishi con una nave della compagnia
Nippon
Yusen Kaisha, conveniva davanti al Tribunale di Genova l'Agenzia
marittima
Clivio S.r.l. e l'Agenzia marittima Alberto La Rosa S.r.l., la prima
quale
agente generale della Nippon Yusen Kaisha, la seconda quale agente
raccomandatario
della nave e del vettore Nippon Yusen Kaisha, per sentirli condannare
al
risarcimento dei danni subiti dalla merce.
Si costituiva l'Agenzia marittima Alberto la Rosa ed eccepiva il
difetto
di giurisdizione del giudice italiano essendo competente, in
virtù
di clausola di deroga, l'autorità giudiziaria di Tokio. il
tribunale,
con sentenza del 2.8.1999, dichiarava il difetto di giurisdizione del
giudice
italiano.
Pronunciando sull'appello della S.G.L. Carbon, la Corte d'appello di
Genova, con sentenza dell'1.8.2002, lo rigettava. Considerava la Corte:
che doveva ritenersi intervenuta valida stipulazione della clausola di
deroga della giurisdizione in favore della Corte distrettuale di Tokio
contenuta nella clausola n. 3 della polizza di carico emessa il
6.3.1996
dal vettore Nippon Yusen Kaisha nei riguardi del caricatore Mitsubishi
e da quest'ultimo girata nel retro per il ricevitore S.G.L. Carbon,
atteso
che nella polizza è incluso nel recto il richiamo esplicito
a tutte
le condizioni pattuite nel charter party stipulato l'1.3.1996 tra
caricatore
e vettore e da entrambi sottoscritto e tale documento contiene a sua
volta,
nella clausola n. 41, l'esplicito richiamo all'accordo sull'uso del
modulo
della polizza di carico della Nippon Yusen Kaisha; il requisito della
forma
scritta, indispensabile per la validità della deroga alla
giurisdizione
italiana può infatti venire soddisfatto per relationem
attraverso
il richiamo espresso nell'ambito dell'accordo sottoscritto dai
contraenti
ad altro documento che contempli la clausola di deroga (Cass. n.
6787/92);
che la clausola di deroga alla giurisdizione in una polizza di carico,
validamente stipulata tra caricatore e vettore, è vincolante
anche
per il terzo giratario della polizza, senza necessità di
ripetere,
ad ogni trasferimento della polizza, gli stessi adempimenti formali che
condizionano la validità della clausola tra gli originari
contraenti
(Cass. n. 5945/84); che ciò è tanto
più vero a seguito
dell'entrata in vigore della legge n. 318 del 1995, che, all'art. 2,
comma
2, prevede che la giurisdizione italiana può essere
convenzionalmente
derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se
la
deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti
disponibili;
che non può sostenersi che la clausola di deroga non sarebbe
stata
voluta dagli originari contraenti, per avere essi inserito nel charter
party una clausola, la n. 43, secondo cui ogni controversia relativa al
trasporto sarebbe stata deferita ad arbitrato in Tokio,
poiché detta
clausola, peraltro non opponibile al ricevitore in quanto non
esplicitamente
richiamata nella polizza di carico, non è in contraddizione
con
quella di deroga alla giurisdizione, se si considera quest'ultima come
subordinata alla condizione di inefficacia di quella di arbitrato, per
rinuncia delle parti ad avvalersene o in ragione della
inopponibilità
al ricevitore, e tenuto conto del fatto che la polizza di carico con la
clausola di deroga alla giurisdizione, essendo stata emessa
successivamente
al charter party, apporta deroga alla clausola arbitrale. Avverso la
sentenza
la S.G.L. Carbon ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad unico
complesso
motivo.
Ha resistito, con controricorso, l'Agenzia marittima Alberto la Rosa.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo, la ricorrente denuncia violazione, falsa
ed errata
applicazione dell' art. 2. n. 2, della Convenzione di New York del
10.6.1958
resa esecutiva in Otalia con legge 19.1.1968 n. 62, dell'art. 1342
c.c.,
degli artt. 3, n. 1, e 4 della legge 31.5.1995 n. 218, dell'art. 467 c.
nav. e degli artt. da 1362 a 1371 c.c., illogica e contraddittoria
motivazione,
in relazione all'art. 360, n. 1, 3 e 5, c.p.c..
La ricorrente assume quanto segue:
- costituisce ius receptum che la clausola di deroga alla
giurisdizione,
inserita in una polizza di carico, se effettivamente stipulata tra
caricatore
e vettore vincola anche il ricevitore (S.U. n. 5945/84);
- nel caso in esame, la clausola n. 3 della polizza di carico,
attributiva
della competenza all'autorità giudiziaria giapponese, non
è
quindi opponibile al ricevitore (S.G.L. Carbon), perché non
è
stata effettivamente voluta dalle parti originarie del contratto
(vettore
N.Y.K. e caricatore-noleggiatore Mitsubishi);
- queste ultime, infatti, avevano regolato il loro rapporto con charter
party datato 1.3.1996, redatto secondo il formulario GENCON, che
prevede,
con la clausola n. 41, che il modulo di polizza di carico da utilizzare
sarebbe stato quello della N.Y.K., e nel quale è inserita,
come
clausola aggiunta n. 43, la clausola arbitrale;
- su tale clausola, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di
merito, non può prevalere la incompatibile clausola n. 3
esistente
sul verso della polizza di carico, emessa il 6.3.1996 dal vettore
N.Y.K,
che prevede invece l'attribuzione della giurisdizione
all'autorità
giudiziaria di Tokio, dovendosi invece ritenere prevalente, in ragione
della dettagliatissima disciplina del trasporto contenuta nel charter
party,
la clausola arbitrale;
- tanto più che nella polizza di carico è
previsto, con
apposita clausola, che devono in essa ritenersi incorporate tutte le
clausole
del charter party;
l'unica clausola effettivamente voluta dagli originare contraenti
è
quindi la clausola arbitrale;
- tale clausola non è peraltro opponibile al ricevitore, in
quanto non espressamente richiamata nella polizza di carico, come
ritenuto
necessario dalla giurisprudenza (sent. n. 1269/75), ed egualmente
inopponi-bile
risulta la clausola di deroga alla giurisdizione esistente sulla
polizza
di carico, perché non validamente accettata, non potendo
valere
a tal fine la firma di girata apposta sul retro della polizza di carico
dal caricatore Mitsubishi, nella cui posizione è subentrata
la ricevitrice
S.G.L. Carbon.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. Nella specie, in relazione a contratto di trasporto marittimo
internazionale (da Osaka a Civitavecchia), intercorso tra la
società
giapponese Mitsubishi, quale caricatore-noleggiatore, e la
società
giapponese Nippon Yusen Kaisha, quale vettore, viene in considerazione,
ai fini della sua opponibilità al ricevitore S.G.L. Carbon
(che
aveva agito contro l'Agenzia marittima Alberto La Rosa S.r.l., quale
agente
raccomandatario della nave e del vettore N.Y.K. per il risarcimento dei
danni subiti dalla merce), la clausola n. 3 delle condizioni generali
della
polizza di carico, emessa il 6.3.1996 dal vettore N.Y.K. utilizzando un
modulo dal medesimo predisposto e recante sul verso la sola
sottoscrizione
del vettore e sul retro la firma per girata del caricatore, che prevede
l'attribuzione della giurisdizione all'autorità giudiziaria
giapponese.
2.2. Vertendosi in tema di attribuzione della giurisdizione ad
autorità
giudiziaria estranea allo spazio giuridico europeo, non può
farsi
riferimento alla normativa di diritto uniforme di cui alla Convenzione
di Bruxelles del 27.9.1968 (ratificata in Italia con legge n. 804 del
1971),
bensì alla residuale normativa di diritto interno, dettata
dalla
legge n. 218 del 1995, che peraltro ai principi della detta Convenzione
si ispira.
2.3. Dispone l'art. 4, comma 2, della legge n. 218 del 1995: "La
giurisdizione
italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di
un giudice
straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata
per iscritto
e la causa verte su diritti disponibili". La norma, ponendo fine alla
disarmonia
tra la normativa sulla deroga alla giurisdizione in campo
internazionale
rappresentata dalle Convenzioni di Bruxelles del 1968 e di New York del
1958, caratterizzata da notevole apertura verso
l'ammissibilità
della deroga, e quella di diritto italiano, ha abrogato l'art. 2
c.p.c.,
che sanciva l'inderogabilità convenzionale della
giurisdizione,
consentendola solo nel caso di causa relativa ad obbligazioni tra
stranieri
o tra uno straniero e un cittadino non residente ne' domiciliato nella
Repubblica, e purché la deroga risulti da atto scritto;
prescrizione,
quest'ultima, che veniva comunemente intesa come volta a sancire la
forma
scritta come requisito di validità della convenzione.
In virtù della nuova disciplina, la deroga alla
giurisdizione
italiana è quindi consentita con maggior larghezza, in
conformità
ai principi della Convenzione di Bruxelles, ai quali la riforma del
1995
si è ispirata, in relazione ai soggetti della controversia,
per
i quali cade ogni limitazione, all'oggetto della lite, che deve vertere
su diritti disponibili, ed al requisito della forma, non più
richiesta
ad substantiam, ma solo ad probationem.
Deve tenersi per fermo tuttavia che ciò che conta, ai fini
di
una valida convenzione di deroga, è la sussistenza di un
effettivo
consenso dei contraenti circa l'attribuzione della giurisdizione ad un
determinato foro: è di questo consenso che la legge vuole
che sia
data la prova per iscritto.
2.4. Si pone al riguardo la questione se la prova scritta richiesta
dall'art. 4, comma 2, della legge n. 218 del 1995 postuli
necessariamente
l'esistenza di un atto scritto e sottoscritto da entrambi gli
stipulanti
della convenzione di deroga. Al quesito va data risposta negativa.
2.4.1. Va anzitutto rilevato che l'ordinamento riconosce, quale idoneo
equipollente alla duplicità delle sottoscrizioni sul
documento che
fornisce la prova scritta della convenzione in esso racchiusa, la c.d.
formazione giudiziale del consenso, mediante la produzione in giudizio
dell'atto da parte del soggetto che non l'ha sottoscritto ma che
intenda
farne valere gli effetti (sent. n. 3440/90; n. 9374/92; n. 11213/92). E
di tale principio deve tenersi conto anche nell'applicazione del citato
art. 4, comma 2. 2.4.2. Ma va ancora considerato che, nella materia dei
traffici commerciali internazionali, il diritto oggettivo nascente da
Convenzioni
internazionali e la giurisprudenza formatasi in relazione ad esso hanno
elevato a strumento di esternazione del consenso, con specifico
riferimento
alla deroga alla giurisdizione, il comportamento concludente dei
contraenti,
considerandolo idoneo equipollente della duplicità di
sottoscrizioni
sul documento recante clausola attributiva di giurisdizione.
2.4.2.1. Viene in proposito in considerazione l'art. 17 della
Convenzione
di Bruxelles.
Questa norma, recante la disciplina delle clausole di proroga della
competenza, ha subito una progressiva evoluzione, caratterizzata dal
recepimento
delle esigenze dei traffici internazionali, e segnatamente di quelli
marittimi,
e dalla attenuazione del rigore formale originariamente previsto per la
valida conclusione della clausola attributiva di competenza.
Alla originaria previsione della necessità che la clausola
fosse
conclusa "per iscritto o verbalmente con conferma scritta", formula
interpretata
dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia nel senso della
necessità di atti scritti e sottoscritti (anche se non
contestuali:
sent. 19.6.1984, in causa 73/83, Tilly Russ), si è infatti
aggiunto,
nella formulazione conseguente alla Convenzione di adesione del 1978,
il
riconoscimento della validità di un accordo concluso, "nel
commercio
internazionale, in una forma ammessa dagli usi in questo campo e che le
parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere". Ed infine, con la
Convenzione
di adesione del 1989, si è stabilito che l'accordo
attributivo di
competenza deve essere concluso: "a) per iscritto o verbalmente con
conferma
scritta; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno
stabilito
tra loro; c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un
uso
che le parti conoscevano o che avrebbero dovuto conoscere e che, in
tale
campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato
dalle parti
di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato."
Risulta quindi espressamente riconosciuto dalla Convenzione il
principio
della rilevanza degli usi del commercio internazionale, e, in
particolare,
della rilevanza, ai fini della proroga di competenza, delle forme
alternative
dai detti usi previste, e cioè anche di forme non implicanti
il
rispetto della forma scritta (richiesta dall'art. 17, per comune
opinione
della giurisprudenza della Corte di giustizia e della dottrina, ad
substantiam),
come accade nel caso di usi che attribuiscono rilevanza ai
comportamenti
concludenti delle parti.
2.4.2.2. Nel suindicato senso si è espressa la
giurisprudenza
della Corte di giustizia.
Va in particolare ricordata la sentenza 20.2.1997 in causa C-106/95,
Mainschiffahrts, che ha ritenuto validamente stipulato un patto di
deroga
attribuendo rilevanza al silenzio serbato da una parte di fronte
all'invio
di un documento (lettera di conferma o fattura) recante la menzione del
foro competente, in presenza di un uso, nel settore del commercio
internazionale
in cui operano le parti, che tale comportamento concludente preveda
come
modalità idonea alla formazione del consenso.
Va altresì menzionata la sentenza 16.3.1999 in causa
C-159/97
Trasporti Castelletti, resa in fattispecie in cui veniva in esame
proprio
la validità di una clausola attributiva di competenza
inserita in
una polizza di carico e non espressamente accettata, secondo cui l'art.
17, primo comma. Lettera c), deve essere interpretato nel senso che il
consenso dei contraenti al clausola attributiva di competenza si
presume
esistente se il comportamento tenuto dalle parti corrisponde ad un uso
vigente nel settore del commercio internazionale in cui operano le
parti
se queste ultime conoscevano quest'uso o avrebbero dovuto conoscerlo.
Ha
fatto applicazione del principio della rilevanza dei comportamenti
concludenti
nella materia in esame anche la sentenza n. 7854/2001 di queste S.U.
2.4.3. Ritiene il Collegio che anche in sede di interpretazione
dell'art.
4, comma 2, della legge n. 218 del 1995 vada affermato, superando la
formulazione
letterale della norma, analogo principio, nel senso di attribuire
rilevanza,
quale idoneo equipollente della prova della convenzione di deroga
costituita
dall'atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, al comportamento
concludente delle medesime, ove risulti operante, nel settore del
commercio
internazionale in cui operano i contraenti, un uso che detto
comportamento
preveda come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle
parti.
Tale estensione appare infatti giustificata dalla considerazione che
la norma in esame condivide con l'art. 17 della Convenzione di
Bruxelles
l'area di incidenza della disciplina, vertente sulle clausole di deroga
alla giurisdizione su controversie determinate dallo svolgimento dei
traffici
commerciali internazionali (v. in tal senso. Corte cost. n. 428/2000),
e che la legge n. 218 del 1995 ai principi processuali della
Convenzione
di Bruxelles si ispira e si uniforma.
2.5. Venendo ora al caso in esame, occorre considerare che, per quanto
concerne, nel campo dei trasporti marittimi internazionali, la polizza
di carico (documento unilaterale emesso dal vettore con la duplice
funzione
di titolo rappresentativo della merce viaggiante e di documento
probatorio
del contratto di trasporto), per notoria prassi invalsa, attestata
dalla
dottrina che ha esaminato la questione ed ampiamente riscontrata dalla
giurisprudenza di merito pubblicata, che ha determinato la formazione
di
un uso normativo, è sottoscritta dal solo vettore, e non
anche dal
caricatore. Appare quindi incongruo, tenuto conto della notoria vigenza
di un uso internazionale che non conosce la sottoscrizione della
polizza
di carico da parte del caricatore, desumere la sussistenza o meno della
prova scritta dell'accordo di deroga alla giurisdizione, in
virtù
di clausola costantemente presente nei moduli correntemente adoperati
tra
gli operatori commerciali del settore, dalla presenza o meno di una
firma,
quella del caricatore, che secondo gli usi non viene di regola mai
apposta.
La valutazione circa la sussistenza di una idonea prova dell'accordo
di deroga ben può quindi essere condotta, nel caso di
contestazione,
ritenendo equipollente all'atto scritto e sottoscritto dai due
stipulanti
la polizza di carico redatta su modulo, predisposto da un solo
contraente
e dal medesimo soltanto sottoscritto in conformità agli usi
commerciali
internazionali del ramo, che rechi la clausola di attribuzione della
competenza
ad un determinato foro, qualora il caricatore, nella consapevole
adesione
ad un uso normativo, l'abbia ricevuta senza contestazioni e l'abbia
negoziata
a favore del ricevitore, ponendo in essere un comportamento implicante
l'accettazione del patto di deroga, la cui sussistenza deve quindi
ritenersi
presunta.
2.5.1. Una valutazione siffatta può essere compiuta nel caso
in esame da parte di queste S.U., vertendosi in tema di statuizione
sulla
giurisdizione, in relazione alla quale la Corte è anche
giudice
del fatto.
E la valutazione è positiva.
Va infatti, in primo luogo, riconosciuto sussistente l'uso in
virtù
del quale è presunta l'accettazione, da parte del
caricatore, della
clausola attributiva di competenza contenuta nella polizza di carico,
redatta
su formulario del vettore e da quest'ultimo soltanto sottoscritta,
trattandosi
di uso nascente da notoria prassi invalsa nei traffici marittimi
internazionali
(non ignora il Collegio che queste S.U., con la sentenza n. 748/1999,
resa
a seguito della sentenza della Corte di giustizia 16.3.1999 in causa
C-159/97
Trasporti Castelletti, pronunciando quindi sull'art. 17 della
Convenzione,
hanno accolto diversa soluzione, ma ciò soltanto in
virtù
di una diversa valutazione in fatto circa la sufficienza della prova
dell'uso).
Del detto uso deve ritenersi che gli originari contraenti Mitsubishi
e Nippon Yusen Kaisha fossero a conoscenza, ovvero dovessero
conoscerlo,
trattandosi di operatori commerciali adusi ai traffici marittimi
internazionali.
Deve inoltre ritenersi realizzato il comportamento concludente del
caricatore che si è ricevuto senza sollevare contestazioni
la polizza
recante la clausola e l'ha negoziata.
2.6. Resta da considerare che la ricorrente ha particolarmente
insistito
sulla insussistenza di una effettiva volontà degli originari
contraenti
Mitsubishi e Nippon Yusen Kaisha di attribuire la giurisdizione
all'autorità
giudiziaria giapponese desumendola dalla asserita
incompatibilità
di una clausola siffatta con la clausola arbitrale inserita nel charter
party stipulato l'1.3.1996. L'assunto non merita adesione.
Per un verso, può ritenersi che la clausola arbitrale
(peraltro
in questo giudizio mai invocata) si riferisca alle controversie
inerenti
al rapporto di noleggio e la clausola di proroga della giurisdizione a
quelle inerenti allo specifico trasporto, così escludendo
ogni incompatibilità.
Comunque, poiché l'emissione della polizza di carico
è successiva
al charter party, appare corretta la valutazione dei giudici di merito,
circa la rinnovata regolamentazione della questione.
2.7. Accertata la convenzione di deroga tra gli originari contraenti,
la clausola risulta ben opponibile al terzo ricevitore S.G.L. Carbon,
portatore
della polizza di carico, vuoi in ragione del suo subingresso nei
diritti
e negli obblighi del caricatore (S.U., ord. n. 3029/2002), vuoi in
virtù
del principio di letteralità del titolo (S.U., sent. n.
5945/1984).
3. in conclusione, il ricorso è rigettato. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Compensa le spese.
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