SEZ. 3, SENT. 21525 DEL 12/11/2004
PRES. Nicastro G.  REL. Lupo E. 
P.M. Sorrentino F. (Diff.) 
RIC. Gallone srl (avv. Sorrentino) 
RES. Alitalia spa e altro (avv. Procaccini) 

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO - Trasporto internazionale di cose per via aerea - Disciplina applicabile - Regime previsto dalla convenzione di Varsavia - Esecuzione parziale via terra - Trasporto misto per via aerea e terrestre - Configurabilità - Esclusione - Prescrizione breve - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie. 

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto internazionale di cose per via aerea - Disciplina applicabile - Regime previsto dalla convenzione di Varsavia - Esecuzione parziale via terra - Trasporto misto per via aerea e terrestre - Configurabilità - Esclusione - Prescrizione breve - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie. 

COD. CIV. ART. 2951 
TRATT. INTERNAZ. 12/10/1929 ART. 18 CO. 3 
TRATT. INTERNAZ. 12/10/1929 ART. 24 
TRATT. INTERNAZ. 12/10/1929 ART. 29 

In materia di trasporto aereo, l'art. 24 della Convenzione di Varsavia assoggetta l'azione di responsabilità nei casi previsti dagli artt. 18 e 19 alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla Convenzione stessa. Ne consegue che, secondo il disposto dell'art. 18, allorquando un trasporto terrestre sia effettuato in esecuzione di un contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna e del trasbordo, si presume fino a prova contraria che ogni danno derivi da un evento verificatosi durante il trasporto aereo, restando quindi applicabile il termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 29 della citata Convenzione e non quello di diciotto mesi previsto dall'art. 2951 cod. civ. (Nella specie, pattuito, secondo la lettera di vettura, il trasporto della merce completamente per via aerea da Pechino a Napoli, uno dei subvettori aveva eseguito su gomma l'ultima tratta del percorso da Roma a Napoli; la S.C ha cassato, in applicazione del principio soprariportato e per vizi di motivazione, la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile per tal motivo un trasporto misto per via aerea e per terra ed applicato la prescrizione breve).