SEZ. 3, SENT. 21525 DEL 12/11/2004
PRES. Nicastro G.  REL. Lupo E. 
P.M. Sorrentino F. (Diff.) 
RIC. Gallone srl (avv. Sorrentino) 
RES. Alitalia spa e altro (avv. Procaccini) 
(Cassa con rinvio, Trib. Napoli, 30 giugno 2000). 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l'11 aprile 1990 la società Gallone s.r.l. conveniva davanti al Pretore di Napoli la Air China ed esponeva che quest'ultima, con lettera di vettura aerea emessa a Pechino il 13 aprile 1988, aveva assunto il trasporto da Pechino a Napoli di n. 10 colli di abbigliamento femminile destinati ad essa Gallone e che la mercè, affidata in buon ordine e condizioni, era stata riconsegnata dalla subvettrice Alitalia, con un ammanco di 68 pezzi da un cartone manomesso. Chiedeva, quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti ammontanti a 935, nonché a L. 215.000 per spese peritali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La convenuta Air China, costituitasi, eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'Alitalia s.p.a., che aveva curato un tratto del trasporto, per essere dalla stessa manlevata. Si costituiva l'Alitalia, la quale eccepiva che il trasporto della mercè a mezzo autocarro da Roma a Napoli era stato effettuato dalla società La Sprint s.r.l.;
chiedeva, quindi, l'autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultima per essere da essa garantita. La società La Sprint si costituiva ed eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del diritto e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
Il Pretore adito rigettava la domanda per prescrizione del diritto. La società Gallone proponeva appello, deducendo che erroneamente il Pretore aveva ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il termine di prescrizione di diciotto mesi previsto dall'art. 2951, secondo comma, c.c., invece di quello di due anni previsto dall'art. 29 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, ratificata con legge 19 maggio 1932 n. 841. Si costituiva l'appellata Air China, la quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Il giudice ordinava la notificazione dell'impugnazione alla s.p.a.. Alitalia ed alla s.r.l. La Sprint. Ambedue dette parti si costituivano. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza depositata il 30 giugno 2000, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che, nella presente fattispecie, si sia avuto "un trasporto misto per via aerea e per terra", il quale si sottrae all'applicabilità della citata Convenzione di Varsavia e resta regolato dalle norme del codice civile, con la conseguente applicabilità del termine prescrizionale di diciotto mesi previsto dall'art. 2951 c.c..
La s.r.l. Gallone ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi, a cui l'Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Le parti costituite hanno presentato memoria. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Tardiva è la memoria della società Gallone, che è pervenuta alla cancelleria di questa Corte il 18 ottobre 2004, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 378 c.p.c. di cinque giorni prima dell'udienza di discussione (fissata per il 21 ottobre 2004). 

2.- Con il primo motivo la società ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8, 11 n. 1, 18, 24 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, resa esecutiva in Italia con L. 19 maggio 1932 n. 841, come emendata dal Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955, reso esecutivo con L. 3 dicembre 1962 n. 1832 - Omessa o insufficiente, contraddittoria motivazione, con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". La ricorrente denunzia, innanzitutto, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, la quale, dopo avere affermato che, secondo la lettera di vettura aerea, "il trasporto era stato stipulato perché avvenisse completamente per via aerea, da Pechino a Napoli", ritiene poi che si sia avuto un trasporto misto per via aerea e per terra "solo perché uno dei subvettori (o covettori), l'Alitalia cioè, si era servito di un subvettore terrestre per eseguire 'su gomma' la breve tratta Roma- Napoli". Ma - osserva la ricorrente - rileva, ai fini della disciplina applicabile, quel che le parti hanno pattuito ab initio (e cioè un trasporto aereo), essendo indifferente "se la prestazione vettoriale sia eseguita con un mezzo diverso da quello dedotto in contratto". Ciò trova conferma nel testo dell'art. 18, comma 3, ultima parte, e dell'art. 24, comma 1, della citata Convenzione di Varsavia. La ricorrente osserva ancora che non pertinente è la sentenza della Cassazione n. 887 del 14 febbraio 1986, richiamata dalla pronunzia impugnata, perché mentre, nel precedente caso di trasporto stipulato dalle parti come misto, si prevedeva la riconsegna delle cose trasportate alla porta del destinatario, nel presente caso, "il carico fu riconsegnato presso il magazzino eletto dall'Alitalia quale suo terminal", dato che il trasporto aereo pattuito "doveva cessare all'aeroporto di Napoli". Con il secondo motivo la società ricorrente deduce che, trattandosi di trasporto aereo, è applicabile il termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 29 della citata Convenzione di Varsavia, e non quello di diciotto mesi previsto dall'art. 2951 c.c.. Il primo termine non è scaduto, poiché il trasporto finì il 19 aprile 1988 e la citazione fu notificata il 1^ aprile 1990.

3.- I due motivi, strettamente connessi, sono fondati La sentenza impugnata, al fine di stabilire quale sia la prescrizione applicabile all'azione di responsabilità proposta dalla società attrice, ha accertato che tra le parti fu stipulato un contratto di trasporto "misto per via aerea e per terra", e non un contratto di trasporto soltanto aereo. A tal fine, dopo avere premesso il fatto, indicato come pacifico, che il contratto è documentato dalla "lettera di vettura aerea...emessa a Pechino" con cui l'Air China "assumeva il trasporto da Pechino a Napoli di n. 10 colli di abbigliamento femminile destinati alla Gallone s.r.l con sede in Napoli", ha rilevato che tale trasporto era avvenuto per via aerea soltanto sino all'aeroporto di Fiumicino (essendo poi proseguito per via terra) ed ha poi concluso che si trattava di trasporto misto, "essendo stata pattuita la consegna della mercè non allo scalo aereo di Fiumicino, ma a Napoli, sede della società destinataria".
La motivazione dell'accertamento sul tipo di trasporto pattuito tra le parti si rivela, innanzitutto, contraddittoria ed insufficiente, sotto aspetti diversi. È contraddittoria perché, dopo avere affermato che la lettera di vettura aerea prevedeva il trasporto della mercè da Pechino a Napoli, desume la natura di trasporto misto (e non solo aereo) dal ratto che la consegna della stessa mercè non avvenne allo scalo aereo di Fiumicino, ma a Napoli. Ma quest'ultima città era stata considerata come luogo finale del trasporto già nella lettera di vettura aerea; la circostanza che il trasporto aereo si sia, di fatto, arrestato a Roma (e non a Napoli, come indicato nella citata lettera di vettura) non è, di per sè sola, idonea a modificare l'iniziale pattuizione del trasporto aereo sino a Napoli. La motivazione sul tipo di trasporto pattuito si rivela, inoltre, insufficiente alla luce della successiva affermazione in diritto fatta dal Tribunale, secondo cui si configura un trasporto misto "allorquando la consegna della cosa trasportata con il mezzo aereo debba avvenire non allo scalo aereo, bensì al domicilio del destinatario". Quindi la sentenza impugnata, quando, come si è detto, ha affermato che fo "pattuita la consegna della mercè...a Napoli, sede della società destinataria", ha ritenuto che detta consegna fu convenuta (o avvenne) nel luogo ove operava la società Gallone, e non all'aeroporto di Napoli. Questa circostanza, decisiva (secondo il Tribunale) per ritenere che si sia avuto un contratto misto, non è però in alcun modo argomentata dal giudice del merito, che non specifica quale era, secondo la lettera di vettura, il luogo della riconsegna della mercè, ne' ove questa effettivamente avvenne. Ma, a prescindere dagli esposti vizi di motivazione sull'accertamento di fatto (relativo al tipo di trasporto pattuito tra le parti)" va rilevato, ancora, che la sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie (come dalla stessa accertata) la Convenzione di Varsavia senza tenere conto del combinato disposto dell'art. 18, comma 3, ultima parte, e dell'art. 24, comma 1, della Convenzione stessa.
Il citato art. 24, comma 1, prevede che nei casi previsti dagli artt. 18 e 19 ogni azione di responsabilità, su qualsiasi titolo fondata, non può essere promossa che nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalla stessa convenzione. L'art. 18, comma 3, dopo avere affermato che il trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre eseguito al di fuori d'un aerodromo, soggiunge che tuttavia, quando un siffatto trasporto sia effettuato in esecuzione di un contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna e del trasbordo, si presume, fino a prova contraria, che ogni danno derivi da un evento verificatosi durante il trasporto aereo. Quindi l'art. 18, comma 3, ultima ipotesi, prevede la fattispecie del trasporto terrestre effettuato per la consegna di mercè oggetto di contratto di trasporto aereo, onde anche a tale fattispecie va riferito il rinvio previsto nel successivo art. 24, comma 1, che assoggetta l'azione di responsabilità alle condizioni previste dalla Convenzione di Varsavia. Consegue che anche il trasporto via terra eseguito per il solo fine di riconsegnare la mercè oggetto del trasporto aereo è assoggettato alla disciplina della Convenzione di Varsavia.
Quest'ultima affermazione non si pone in contrasto con l'orientamento di questa Corte seguito dalla sentenza 14 febbraio 1986 n. 887, richiamata dalla pronunzia impugnata. Come si ricava chiaramente dalla motivazione di questo precedente, la Convenzione di Varsavia fu ritenuta inapplicabile nella fattispecie (allora giudicata) di "responsabilità del vettore per mancata riscossione del contrassegno" (fattispecie ritenuta estranea alla stessa Convenzione); l'individuazione del contratto di trasporto misto in una ipotesi in cui "la consegna della mercè non avvenne allo scalo aereo ma al domicilio della destinataria" servi invece alla sentenza n. 887/1986 per ritenere inapplicabile la disciplina del codice della navigazione, e non anche della Convenzione di Varsavia (già esclusa per l'assorbente ragione in precedenza indicata).

4.- In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, per una nuova decisione sull'appello proposto dalla società Gallone, alla Corte di appello di Napoli, competente a seguito del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, sulla istituzione del giudice unico di primo grado.
Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di Cassazione.