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PRES. Nicastro G. REL. Lupo E.
P.M. Sorrentino F. (Diff.)
RIC. Gallone srl (avv. Sorrentino)
RES. Alitalia spa e altro (avv. Procaccini)
(Cassa con rinvio, Trib. Napoli, 30 giugno 2000).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11 aprile 1990 la
società
Gallone s.r.l. conveniva davanti al Pretore di Napoli la Air China ed
esponeva
che quest'ultima, con lettera di vettura aerea emessa a Pechino il 13
aprile
1988, aveva assunto il trasporto da Pechino a Napoli di n. 10 colli di
abbigliamento femminile destinati ad essa Gallone e che la
mercè,
affidata in buon ordine e condizioni, era stata riconsegnata dalla
subvettrice
Alitalia, con un ammanco di 68 pezzi da un cartone manomesso. Chiedeva,
quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti
ammontanti
a 935, nonché a L. 215.000 per spese peritali, oltre
interessi e
rivalutazione monetaria.
La convenuta Air China, costituitasi, eccepiva in via preliminare la
prescrizione del diritto e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in
causa l'Alitalia s.p.a., che aveva curato un tratto del trasporto, per
essere dalla stessa manlevata. Si costituiva l'Alitalia, la quale
eccepiva
che il trasporto della mercè a mezzo autocarro da Roma a
Napoli
era stato effettuato dalla società La Sprint s.r.l.;
chiedeva, quindi, l'autorizzazione alla chiamata in causa di
quest'ultima
per essere da essa garantita. La società La Sprint si
costituiva
ed eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del diritto e, nel
merito,
l'infondatezza della pretesa.
Il Pretore adito rigettava la domanda per prescrizione del diritto.
La società Gallone proponeva appello, deducendo che
erroneamente
il Pretore aveva ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il
termine
di prescrizione di diciotto mesi previsto dall'art. 2951, secondo
comma,
c.c., invece di quello di due anni previsto dall'art. 29 della
Convenzione
di Varsavia del 12 ottobre 1929, ratificata con legge 19 maggio 1932 n.
841. Si costituiva l'appellata Air China, la quale chiedeva la conferma
della sentenza impugnata. Il giudice ordinava la notificazione
dell'impugnazione
alla s.p.a.. Alitalia ed alla s.r.l. La Sprint. Ambedue dette parti si
costituivano. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza depositata il 30
giugno 2000, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che,
nella
presente fattispecie, si sia avuto "un trasporto misto per via aerea e
per terra", il quale si sottrae all'applicabilità della
citata Convenzione
di Varsavia e resta regolato dalle norme del codice civile, con la
conseguente
applicabilità del termine prescrizionale di diciotto mesi
previsto
dall'art. 2951 c.c..
La s.r.l. Gallone ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due
motivi, a cui l'Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a. ha resistito con
controricorso.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Le
parti costituite hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Tardiva è la memoria della società Gallone, che è pervenuta alla cancelleria di questa Corte il 18 ottobre 2004, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 378 c.p.c. di cinque giorni prima dell'udienza di discussione (fissata per il 21 ottobre 2004).
2.- Con il primo motivo la società ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8, 11 n. 1, 18, 24 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, resa esecutiva in Italia con L. 19 maggio 1932 n. 841, come emendata dal Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955, reso esecutivo con L. 3 dicembre 1962 n. 1832 - Omessa o insufficiente, contraddittoria motivazione, con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". La ricorrente denunzia, innanzitutto, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, la quale, dopo avere affermato che, secondo la lettera di vettura aerea, "il trasporto era stato stipulato perché avvenisse completamente per via aerea, da Pechino a Napoli", ritiene poi che si sia avuto un trasporto misto per via aerea e per terra "solo perché uno dei subvettori (o covettori), l'Alitalia cioè, si era servito di un subvettore terrestre per eseguire 'su gomma' la breve tratta Roma- Napoli". Ma - osserva la ricorrente - rileva, ai fini della disciplina applicabile, quel che le parti hanno pattuito ab initio (e cioè un trasporto aereo), essendo indifferente "se la prestazione vettoriale sia eseguita con un mezzo diverso da quello dedotto in contratto". Ciò trova conferma nel testo dell'art. 18, comma 3, ultima parte, e dell'art. 24, comma 1, della citata Convenzione di Varsavia. La ricorrente osserva ancora che non pertinente è la sentenza della Cassazione n. 887 del 14 febbraio 1986, richiamata dalla pronunzia impugnata, perché mentre, nel precedente caso di trasporto stipulato dalle parti come misto, si prevedeva la riconsegna delle cose trasportate alla porta del destinatario, nel presente caso, "il carico fu riconsegnato presso il magazzino eletto dall'Alitalia quale suo terminal", dato che il trasporto aereo pattuito "doveva cessare all'aeroporto di Napoli". Con il secondo motivo la società ricorrente deduce che, trattandosi di trasporto aereo, è applicabile il termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 29 della citata Convenzione di Varsavia, e non quello di diciotto mesi previsto dall'art. 2951 c.c.. Il primo termine non è scaduto, poiché il trasporto finì il 19 aprile 1988 e la citazione fu notificata il 1^ aprile 1990.
3.- I due motivi, strettamente connessi, sono fondati La
sentenza impugnata,
al fine di stabilire quale sia la prescrizione applicabile all'azione
di
responsabilità proposta dalla società attrice, ha
accertato
che tra le parti fu stipulato un contratto di trasporto "misto per via
aerea e per terra", e non un contratto di trasporto soltanto aereo. A
tal
fine, dopo avere premesso il fatto, indicato come pacifico, che il
contratto
è documentato dalla "lettera di vettura aerea...emessa a
Pechino"
con cui l'Air China "assumeva il trasporto da Pechino a Napoli di n. 10
colli di abbigliamento femminile destinati alla Gallone s.r.l con sede
in Napoli", ha rilevato che tale trasporto era avvenuto per via aerea
soltanto
sino all'aeroporto di Fiumicino (essendo poi proseguito per via terra)
ed ha poi concluso che si trattava di trasporto misto, "essendo stata
pattuita
la consegna della mercè non allo scalo aereo di Fiumicino,
ma a
Napoli, sede della società destinataria".
La motivazione dell'accertamento sul tipo di trasporto pattuito tra
le parti si rivela, innanzitutto, contraddittoria ed insufficiente,
sotto
aspetti diversi. È contraddittoria perché, dopo
avere affermato
che la lettera di vettura aerea prevedeva il trasporto della
mercè
da Pechino a Napoli, desume la natura di trasporto misto (e non solo
aereo)
dal ratto che la consegna della stessa mercè non avvenne
allo scalo
aereo di Fiumicino, ma a Napoli. Ma quest'ultima città era
stata
considerata come luogo finale del trasporto già nella
lettera di
vettura aerea; la circostanza che il trasporto aereo si sia, di fatto,
arrestato a Roma (e non a Napoli, come indicato nella citata lettera di
vettura) non è, di per sè sola, idonea a
modificare l'iniziale
pattuizione del trasporto aereo sino a Napoli. La motivazione sul tipo
di trasporto pattuito si rivela, inoltre, insufficiente alla luce della
successiva affermazione in diritto fatta dal Tribunale, secondo cui si
configura un trasporto misto "allorquando la consegna della cosa
trasportata
con il mezzo aereo debba avvenire non allo scalo aereo,
bensì al
domicilio del destinatario". Quindi la sentenza impugnata, quando, come
si è detto, ha affermato che fo "pattuita la consegna della
mercè...a
Napoli, sede della società destinataria", ha ritenuto che
detta
consegna fu convenuta (o avvenne) nel luogo ove operava la
società
Gallone, e non all'aeroporto di Napoli. Questa circostanza, decisiva
(secondo
il Tribunale) per ritenere che si sia avuto un contratto misto, non
è
però in alcun modo argomentata dal giudice del merito, che
non specifica
quale era, secondo la lettera di vettura, il luogo della riconsegna
della
mercè, ne' ove questa effettivamente avvenne. Ma, a
prescindere
dagli esposti vizi di motivazione sull'accertamento di fatto (relativo
al tipo di trasporto pattuito tra le parti)" va rilevato, ancora, che
la
sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie (come
dalla
stessa accertata) la Convenzione di Varsavia senza tenere conto del
combinato
disposto dell'art. 18, comma 3, ultima parte, e dell'art. 24, comma 1,
della Convenzione stessa.
Il citato art. 24, comma 1, prevede che nei casi previsti dagli artt.
18 e 19 ogni azione di responsabilità, su qualsiasi titolo
fondata,
non può essere promossa che nelle condizioni e nei limiti
stabiliti
dalla stessa convenzione. L'art. 18, comma 3, dopo avere affermato che
il trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre eseguito al di
fuori
d'un aerodromo, soggiunge che tuttavia, quando un siffatto trasporto
sia
effettuato in esecuzione di un contratto di trasporto aereo in vista
del
carico, della consegna e del trasbordo, si presume, fino a prova
contraria,
che ogni danno derivi da un evento verificatosi durante il trasporto
aereo.
Quindi l'art. 18, comma 3, ultima ipotesi, prevede la fattispecie del
trasporto
terrestre effettuato per la consegna di mercè oggetto di
contratto
di trasporto aereo, onde anche a tale fattispecie va riferito il rinvio
previsto nel successivo art. 24, comma 1, che assoggetta l'azione di
responsabilità
alle condizioni previste dalla Convenzione di Varsavia. Consegue che
anche
il trasporto via terra eseguito per il solo fine di riconsegnare la
mercè
oggetto del trasporto aereo è assoggettato alla disciplina
della
Convenzione di Varsavia.
Quest'ultima affermazione non si pone in contrasto con l'orientamento
di questa Corte seguito dalla sentenza 14 febbraio 1986 n. 887,
richiamata
dalla pronunzia impugnata. Come si ricava chiaramente dalla motivazione
di questo precedente, la Convenzione di Varsavia fu ritenuta
inapplicabile
nella fattispecie (allora giudicata) di "responsabilità del
vettore
per mancata riscossione del contrassegno" (fattispecie ritenuta
estranea
alla stessa Convenzione); l'individuazione del contratto di trasporto
misto
in una ipotesi in cui "la consegna della mercè non avvenne
allo
scalo aereo ma al domicilio della destinataria" servi invece alla
sentenza
n. 887/1986 per ritenere inapplicabile la disciplina del codice della
navigazione,
e non anche della Convenzione di Varsavia (già esclusa per
l'assorbente
ragione in precedenza indicata).
4.- In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la
causa va rinviata,
per una nuova decisione sull'appello proposto dalla società
Gallone,
alla Corte di appello di Napoli, competente a seguito del decreto
legislativo
19 febbraio 1998 n. 51, sulla istituzione del giudice unico di primo
grado.
Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del
giudizio
di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la
causa alla Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio
di Cassazione.