SEZ. 3, ORD. 21516 DEL 12/11/2004
PRES. Duva V.      REL. Trifone F. 
P.M. Salzano F. (Conf.) 
RIC. Spinelli SpA (avv. Pacifici ed altri) 
RES. Autotrasporti Pugnaghi (avv. Giove ed altri) 

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE - Disciplina di cui all'art. 1182, terzo comma, cod. civ. - Corrispettivo dovuto al vettore per il trasporto di merci - Tariffa "a forcella", obbligatoria - Compilazione della lettera di vettura - Liquidità ed esigibilità del credito - Sussistenza - Foro competente - Individuazione. 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - Disciplina di cui all'art. 1182, terzo comma, cod. civ. - Corrispettivo dovuto al vettore per il trasporto di merci - Tariffa "a forcella", obbligatoria - Compilazione della lettera di vettura - Liquidità ed esigibilità del credito - Sussistenza - Foro competente - Individuazione. 

COD. CIV. ART. 1182 
COD. PROC. CIV. ART. 20

In tema di obbligazioni ed al fine della determinazione della competenza territoriale ("forum destinatae solutionis"), la disciplina dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., in base alla quale le obbligazioni per crediti liquidi ed esigibili debbono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche al corrispettivo dovuto al vettore per il trasporto di merci secondo il sistema dell'obbligatoria tariffa "a forcella". La misura del corrispettivo suddetto, infatti, va stabilita con l'applicazione dei determinati parametri obbligatori fissati dalla tariffa, in rapporto alle indicazioni che debbono essere precisate nella lettera di vettura compilata da chi effettua il trasporto, onde il relativo calcolo, seppure deve tenere conto della combinazione dei vari elementi indicati, si risolve, comunque, nella mera operazione aritmetica dell'applicazione delle voci spettanti, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti circa la entità complessiva della prestazione fornita, che è quella comprovata dal documento suddetto. 


CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE - Conclusione del contratto - Condizioni - Foro competente - Individuazione - Fattispecie. 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE È SORTA - Conclusione del contratto - Condizioni - Foro competente - Esecuzione prima della risposta dell'accettante - Individuazione - Fattispecie. 

COD. CIV. ART. 1327 
COD. PROC. CIV. ART. 20

In tema di contratti, la disciplina di cui all'art. 1327 cod. civ. - la quale prevede che il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta - è applicabile quando ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè, che lo richieda la natura dell'affare o che lo consentano gli usi o che vi sia, comunque, una espressa richiesta in tal senso del proponente. Pertanto, nell'ipotesi di controversia relativa a diritti di obbligazione derivanti da contratti di trasporto stipulati verbalmente a distanza - in cui ragioni di speditezza impongano, nell'interesse prevalente del proponente, la immediata esecuzione della prestazione e rendano superflua ogni ulteriore trattativa, secondo quanto avviene nella prassi, normalmente osservata, conforme al modello dell'art. 1340 cod. civ. della pratica generalmente eseguita dalla determinata categoria dei contraenti a distanza nello specifico settore negoziale del trasporto - il "forum contractus", che individua la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi quello del luogo in cui si è dato immediato inizio all'esecuzione del trasporto.