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PRES. Duva V. REL. Trifone F.
P.M. Salzano F. (Conf.)
RIC. Spinelli SpA (avv. Pacifici ed altri)
RES. Autotrasporti Pugnaghi (avv. Giove ed altri)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE - Disciplina di cui all'art. 1182, terzo comma, cod. civ. - Corrispettivo dovuto al vettore per il trasporto di merci - Tariffa "a forcella", obbligatoria - Compilazione della lettera di vettura - Liquidità ed esigibilità del credito - Sussistenza - Foro competente - Individuazione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - Disciplina di cui all'art. 1182, terzo comma, cod. civ. - Corrispettivo dovuto al vettore per il trasporto di merci - Tariffa "a forcella", obbligatoria - Compilazione della lettera di vettura - Liquidità ed esigibilità del credito - Sussistenza - Foro competente - Individuazione.
COD. CIV. ART. 1182
COD. PROC. CIV. ART. 20
In tema di obbligazioni ed al fine della determinazione della competenza territoriale ("forum destinatae solutionis"), la disciplina dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., in base alla quale le obbligazioni per crediti liquidi ed esigibili debbono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche al corrispettivo dovuto al vettore per il trasporto di merci secondo il sistema dell'obbligatoria tariffa "a forcella". La misura del corrispettivo suddetto, infatti, va stabilita con l'applicazione dei determinati parametri obbligatori fissati dalla tariffa, in rapporto alle indicazioni che debbono essere precisate nella lettera di vettura compilata da chi effettua il trasporto, onde il relativo calcolo, seppure deve tenere conto della combinazione dei vari elementi indicati, si risolve, comunque, nella mera operazione aritmetica dell'applicazione delle voci spettanti, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti circa la entità complessiva della prestazione fornita, che è quella comprovata dal documento suddetto.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE - Conclusione del contratto - Condizioni - Foro competente - Individuazione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE È SORTA - Conclusione del contratto - Condizioni - Foro competente - Esecuzione prima della risposta dell'accettante - Individuazione - Fattispecie.
COD. CIV. ART. 1327
COD. PROC. CIV. ART. 20
In tema di contratti, la disciplina di cui all'art. 1327 cod.
civ. -
la quale prevede che il contratto possa intendersi concluso nel tempo e
nel luogo dell'iniziata esecuzione senza la preventiva accettazione
della
proposta - è applicabile quando ricorra una delle tre
ipotesi tassativamente
previste e, cioè, che lo richieda la natura dell'affare o
che lo
consentano gli usi o che vi sia, comunque, una espressa richiesta in
tal
senso del proponente. Pertanto, nell'ipotesi di controversia relativa a
diritti di obbligazione derivanti da contratti di trasporto stipulati
verbalmente
a distanza - in cui ragioni di speditezza impongano, nell'interesse
prevalente
del proponente, la immediata esecuzione della prestazione e rendano
superflua
ogni ulteriore trattativa, secondo quanto avviene nella prassi,
normalmente
osservata, conforme al modello dell'art. 1340 cod. civ. della pratica
generalmente
eseguita dalla determinata categoria dei contraenti a distanza nello
specifico
settore negoziale del trasporto - il "forum contractus",
che individua
la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve
intendersi quello del luogo in cui si è dato immediato
inizio all'esecuzione
del trasporto.