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PRES. Duva V. REL. Trifone F.
P.M. Salzano F. (Conf.)
RIC. Spinelli SpA (avv. Pacifici ed altri)
RES. Autotrasporti Pugnaghi (avv. Giove ed altri)
(Regolamento di competenza)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione innanzi al tribunale di Genova la
società Spinelli
spa conveniva in giudizio la ditta Autotrasporti Pugnaghi Giuseppe, in
persona dell'omonimo titolare, per ottenere pronuncia di accertamento
negativo
di crediti della ditta convenuta nei suoi confronti. La ditta
Autotrasporti
Pugnaghi Giuseppe ritualmente eccepiva l'incompetenza per territorio
del
tribunale adito, che non corrispondeva ne' al foro generale del
convenuto
(essendo la sua sede legale in comune di Castellarano, sito nel
circondario
del tribunale di Reggio Emilia), ne' ad alcun altro dei fori
alternativamente
previsti dall'art. 20 cod. proc. civ..
Il tribunale di Genova in formazione monocratica, con sentenza
pubblicata
alla udienza del 6 marzo 2003 mediante lettura del dispositivo e della
contestuale motivazione, dichiarava la incompetenza per territorio del
giudice genovese ed indicava come competente il tribunale di Reggio
Emilia,
foro generale della ditta convenuta e forum destinatae solutionis, al
riguardo
considerando che, trattandosi di controversia relativa a diritti
d'obbligazione
derivanti da contratti di trasporto stipulati verbalmente, questi si
dovevano
ritenere conclusi presso la ditta convenuta nel momento in cui essa
aveva
iniziato a darvi esecuzione.
La sentenza aggiungeva che, circa il luogo di adempimento
dell'obbligazione
di pagamento dedotta in giudizio mediante domanda di accertamento
negativo,
la ditta aveva sede nel territorio del tribunale di Reggio Emilia e che
il credito in esame era determinabile mediante semplice calcolo
aritmetico,
onde era applicabile la norma di cui all'art. 1182, terzo comma, cod.
civ..
La sentenza è stata impugnata con regolamento necessario di
competenza
dalla società Spinelli spa, la quale, deducendo la
violazione e
la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 18, 20 e 38 cod.
proc.
civ., in relazione agli art. 1326, 1327 e 1182 cod. civ.,
nonché
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi
della controversia, prospetta i seguenti due motivi:
a) trattandosi di contratti stipulati verbalmente tra persone distanti,
con il mezzo del telefono, avrebbe errato il giudice del merito nel
ritenere
che essi si erano conclusi nel luogo in cui ne era avvenuto l'inizio
dell'esecuzione
senza la preventiva risposta di accettazione della proposta,
giacché
si sarebbe dovuto, invece, considerare che la conclusione era avvenuta
nel luogo in cui essa società proponente aveva avuto
conoscenza
dell'accettazione e, perciò, nella sua sede in Genova;
b) neppure secondo il criterio del forum destinatae solutionis
la competenza poteva essere determinata con riferimento al giudice
indicato,
poiché non si sarebbe trattato di controversia relativa ad
un credito
liquido, dato che la controversia aveva ad oggetto la determinazione
del
corrispettivo in conformità alle tariffe di trasporto
secondo il
sistema del calcolo ed. a forcella, costituente per l'obbligato un
debito
pecuniario illiquido, il cui pagamento doveva essere eseguito al
domicilio
del creditore e, perciò, in Genova, sede di essa
società
istante.
La ditta Autotrasporti Pugnagli Giuseppe, in persona del suo omonimo
titolare, cui il ricorso è stato notificato, ha depositato
memoria
(art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.), con la quale chiede che sia
confermata
la competenza del tribunale di Reggio Emilia. Il P.M. ha concluso per
il
rigetto del ricorso e la indicazione della competenza del tribunale di
Reggio Emilia, La società ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l'istanza per regolamento di competenza deve
ritenersi
ammissibile, poiché la eccezione di incompetenza per
territorio,
trattandosi di competenza territoriale derogabile individuabile in base
a diversi criteri alternativi di collegamento, è stata
formulata
in modo da contestare quella del giudice adito in relazione a tutti i
singoli
profili di competenza ipotizzabili con riferimento anche ai fori
facoltativi
(da ultimo: Cass., n. 9192/2002; Cass., n. 1177/2002), osserva questa
Corte
che il proposto mezzo d'impugnazione non è fondato, onde
resta stabilita
per la controversia in oggetto la competenza dell'indicato tribunale di
Reggio Emilia. Esclusa, infatti, la sussistenza in Genova del foro
generale
del convenuto (art. 18 cod. proc. civ.), in quanto la ditta individuale
convenuta in giudizio ha la sua sede in comune di Castellarano (Reggio
Emilia), ove risiede il suo omonimo titolare, rileva questa Corte che,
rispetto all'adito tribunale, non ricorre neppure uno dei due criteri
alternativi,
facoltativamente previsti in tema di cause relative a diritti di
obbligazione
dalla norma di cui all'art. 20 cod. proc. civ., attributivi della
competenza,
rispettivamente, al giudice del luogo in cui è sorta ovvero
a quello
del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione di pagamento alla ditta
incaricata
del trasporto del corrispettivo dei relativi contratti. Circa il forum
contractus, infatti, è risultato dagli atti di causa,
secondo la
interpretazione che ne è stata data dal giudice del merito e
che
non può essere disattesa, che tra le parti si era instaurato
una
collaudata e sperimentata prassi, in virtù della quale, per
il tramite
di contatto telefonico, la società ricorrente richiedeva la
determinata
prestazione al vettore, il quale, senza alcuna formale accettazione,
dava
immediatamente inizio all'esecuzione del trasporto, il cui
corrispettivo
era quello predeterminato secondo la tariffa.
In tale situazione il giudice di merito ha ritenuto applicabile la
disciplina prevista dall'art. 1327 cod. civ., secondo cui,
affinché
il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo
dell'iniziata
esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta,
è necessario
che ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e,
cioè,
che lo richieda la natura dell'affare o che lo consentano gli usi o che
vi sia, comunque, una espressa richiesta in tal senso del preponente.
L'applicabilità della suddetta norma è corretta,
avendo
lo stesso giudice del merito chiarito, così uniformandosi al
principio
pacifico nella giurisprudenza di legittimità (ex multis
Cass., n.
4699/99), che, nella specie, della norma medesima sussisteva sia
l'ipotesi
riferita alla natura dell'affare (per il quale ragioni di speditezza
imponevano,
nell'interesse prevalente del preponente, la immediata esecuzione della
prestazione e rendevano superflua ogni ulteriore trattativa); sia la
diversa
ipotesi dell'uso consolidato (questo ravvisabile nella prassi,
instaurata
dalle parti e normalmente da esse osservata, conforme al modello
dell'art.
1340 cod. civ. della pratica generalmente eseguita dalla determinata
categoria
dei contraenti a distanza nello specifico settore negoziale del
trasporto).
Occorre solo aggiungere che la disciplina, per la quale nelle ipotesi
tassative dell'art. 1327 cod. civ. il contratto deve ritenersi concluso
nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione, non
è
invocabile quando il preponente abbia richiesto espressamente una
formale
accettazione, il che, nella specie, deve escludersi, perché
di tale
esplicita richiesta la società ricorrente non solo non ha
dato dimostrazione,
ma neppure ha fatto cenno. Anche in ordine al forum destinatae
solutionis
è corretta la statuizione del giudice del merito, il quale
ha ritenuto
che trattandosi di crediti liquidi ed esigibili, il luogo di
adempimento
dell'obbligazione era quello del domicilio del creditore, coincidente
con
la sede del vettore in Castellarano.
La disciplina dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., in base alla
quale le obbligazioni per crediti liquidi ed esigibili debbono
adempiersi
al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è
applicabile, infatti,
anche al corrispettivo dovuto al vettore per il trasporto di merci
secondo
il sistema dell'obbligatoria tariffa cd. "a forcella".
La misura del corrispettivo suddetto, infatti, va stabilita con
l'applicazione
dei determinati parametri obbligatori fissati dalla tariffa, in
rapporto
alle indicazioni che debbono essere precisate nella lettera di vettura
compilata da chi effettua il trasporto (Cass., n. 423/99), onde il
relativo
calcolo, seppure deve tenere conto della combinazione dei vari elementi
indicati, si risolve, comunque, nella mera operazione aritmetica
dell'applicazione
delle voci spettanti, senza che si rendano necessari ulteriori
accertamenti
circa la entità complessiva della prestazione fornita, che
è
quella comprovata dal documento suddetto.
Del resto, giusta considerazione svolta dalla ditta resistente, del
requisito della liquidità del credito del vettore, siccome
realizzabile
mediante operazione non complesso di calcolo in base alla
documentazione
attinente al trasporto, è conferma nel fatto che per esso
è
ammesso il ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo, predisposto
proprio a favore del creditore di una somma liquida di denaro (art.
633,
primo comma, cod. proc. civ.). Il ricorso, pertanto, è
rigettato
e, di conseguenza, viene dichiarata la competenza del tribunale di
Reggio
Emilia. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le
parti
le spese del presente procedimento.