SEZ. 3, ORD. 21516 DEL 12/11/2004
PRES. Duva V.      REL. Trifone F. 
P.M. Salzano F. (Conf.) 
RIC. Spinelli SpA (avv. Pacifici ed altri) 
RES. Autotrasporti Pugnaghi (avv. Giove ed altri) 
(Regolamento di competenza)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione innanzi al tribunale di Genova la società Spinelli spa conveniva in giudizio la ditta Autotrasporti Pugnaghi Giuseppe, in persona dell'omonimo titolare, per ottenere pronuncia di accertamento negativo di crediti della ditta convenuta nei suoi confronti. La ditta Autotrasporti Pugnaghi Giuseppe ritualmente eccepiva l'incompetenza per territorio del tribunale adito, che non corrispondeva ne' al foro generale del convenuto (essendo la sua sede legale in comune di Castellarano, sito nel circondario del tribunale di Reggio Emilia), ne' ad alcun altro dei fori alternativamente previsti dall'art. 20 cod. proc. civ..
Il tribunale di Genova in formazione monocratica, con sentenza pubblicata alla udienza del 6 marzo 2003 mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, dichiarava la incompetenza per territorio del giudice genovese ed indicava come competente il tribunale di Reggio Emilia, foro generale della ditta convenuta e forum destinatae solutionis, al riguardo considerando che, trattandosi di controversia relativa a diritti d'obbligazione derivanti da contratti di trasporto stipulati verbalmente, questi si dovevano ritenere conclusi presso la ditta convenuta nel momento in cui essa aveva iniziato a darvi esecuzione.
La sentenza aggiungeva che, circa il luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio mediante domanda di accertamento negativo, la ditta aveva sede nel territorio del tribunale di Reggio Emilia e che il credito in esame era determinabile mediante semplice calcolo aritmetico, onde era applicabile la norma di cui all'art. 1182, terzo comma, cod. civ.. La sentenza è stata impugnata con regolamento necessario di competenza dalla società Spinelli spa, la quale, deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 18, 20 e 38 cod. proc. civ., in relazione agli art. 1326, 1327 e 1182 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, prospetta i seguenti due motivi:
a) trattandosi di contratti stipulati verbalmente tra persone distanti, con il mezzo del telefono, avrebbe errato il giudice del merito nel ritenere che essi si erano conclusi nel luogo in cui ne era avvenuto l'inizio dell'esecuzione senza la preventiva risposta di accettazione della proposta, giacché si sarebbe dovuto, invece, considerare che la conclusione era avvenuta nel luogo in cui essa società proponente aveva avuto conoscenza dell'accettazione e, perciò, nella sua sede in Genova;
b) neppure secondo il criterio del forum destinatae solutionis la competenza poteva essere determinata con riferimento al giudice indicato, poiché non si sarebbe trattato di controversia relativa ad un credito liquido, dato che la controversia aveva ad oggetto la determinazione del corrispettivo in conformità alle tariffe di trasporto secondo il sistema del calcolo ed. a forcella, costituente per l'obbligato un debito pecuniario illiquido, il cui pagamento doveva essere eseguito al domicilio del creditore e, perciò, in Genova, sede di essa società istante.
La ditta Autotrasporti Pugnagli Giuseppe, in persona del suo omonimo titolare, cui il ricorso è stato notificato, ha depositato memoria (art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.), con la quale chiede che sia confermata la competenza del tribunale di Reggio Emilia. Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso e la indicazione della competenza del tribunale di Reggio Emilia, La società ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che l'istanza per regolamento di competenza deve ritenersi ammissibile, poiché la eccezione di incompetenza per territorio, trattandosi di competenza territoriale derogabile individuabile in base a diversi criteri alternativi di collegamento, è stata formulata in modo da contestare quella del giudice adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento anche ai fori facoltativi (da ultimo: Cass., n. 9192/2002; Cass., n. 1177/2002), osserva questa Corte che il proposto mezzo d'impugnazione non è fondato, onde resta stabilita per la controversia in oggetto la competenza dell'indicato tribunale di Reggio Emilia. Esclusa, infatti, la sussistenza in Genova del foro generale del convenuto (art. 18 cod. proc. civ.), in quanto la ditta individuale convenuta in giudizio ha la sua sede in comune di Castellarano (Reggio Emilia), ove risiede il suo omonimo titolare, rileva questa Corte che, rispetto all'adito tribunale, non ricorre neppure uno dei due criteri alternativi, facoltativamente previsti in tema di cause relative a diritti di obbligazione dalla norma di cui all'art. 20 cod. proc. civ., attributivi della competenza, rispettivamente, al giudice del luogo in cui è sorta ovvero a quello del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione di pagamento alla ditta incaricata del trasporto del corrispettivo dei relativi contratti. Circa il forum contractus, infatti, è risultato dagli atti di causa, secondo la interpretazione che ne è stata data dal giudice del merito e che non può essere disattesa, che tra le parti si era instaurato una collaudata e sperimentata prassi, in virtù della quale, per il tramite di contatto telefonico, la società ricorrente richiedeva la determinata prestazione al vettore, il quale, senza alcuna formale accettazione, dava immediatamente inizio all'esecuzione del trasporto, il cui corrispettivo era quello predeterminato secondo la tariffa.
In tale situazione il giudice di merito ha ritenuto applicabile la disciplina prevista dall'art. 1327 cod. civ., secondo cui, affinché il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta, è necessario che ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè, che lo richieda la natura dell'affare o che lo consentano gli usi o che vi sia, comunque, una espressa richiesta in tal senso del preponente.
L'applicabilità della suddetta norma è corretta, avendo lo stesso giudice del merito chiarito, così uniformandosi al principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass., n. 4699/99), che, nella specie, della norma medesima sussisteva sia l'ipotesi riferita alla natura dell'affare (per il quale ragioni di speditezza imponevano, nell'interesse prevalente del preponente, la immediata esecuzione della prestazione e rendevano superflua ogni ulteriore trattativa); sia la diversa ipotesi dell'uso consolidato (questo ravvisabile nella prassi, instaurata dalle parti e normalmente da esse osservata, conforme al modello dell'art. 1340 cod. civ. della pratica generalmente eseguita dalla determinata categoria dei contraenti a distanza nello specifico settore negoziale del trasporto).
Occorre solo aggiungere che la disciplina, per la quale nelle ipotesi tassative dell'art. 1327 cod. civ. il contratto deve ritenersi concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione, non è invocabile quando il preponente abbia richiesto espressamente una formale accettazione, il che, nella specie, deve escludersi, perché di tale esplicita richiesta la società ricorrente non solo non ha dato dimostrazione, ma neppure ha fatto cenno. Anche in ordine al forum destinatae solutionis è corretta la statuizione del giudice del merito, il quale ha ritenuto che trattandosi di crediti liquidi ed esigibili, il luogo di adempimento dell'obbligazione era quello del domicilio del creditore, coincidente con la sede del vettore in Castellarano.
La disciplina dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., in base alla quale le obbligazioni per crediti liquidi ed esigibili debbono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile, infatti, anche al corrispettivo dovuto al vettore per il trasporto di merci secondo il sistema dell'obbligatoria tariffa cd. "a forcella".
La misura del corrispettivo suddetto, infatti, va stabilita con l'applicazione dei determinati parametri obbligatori fissati dalla tariffa, in rapporto alle indicazioni che debbono essere precisate nella lettera di vettura compilata da chi effettua il trasporto (Cass., n. 423/99), onde il relativo calcolo, seppure deve tenere conto della combinazione dei vari elementi indicati, si risolve, comunque, nella mera operazione aritmetica dell'applicazione delle voci spettanti, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti circa la entità complessiva della prestazione fornita, che è quella comprovata dal documento suddetto.
Del resto, giusta considerazione svolta dalla ditta resistente, del requisito della liquidità del credito del vettore, siccome realizzabile mediante operazione non complesso di calcolo in base alla documentazione attinente al trasporto, è conferma nel fatto che per esso è ammesso il ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo, predisposto proprio a favore del creditore di una somma liquida di denaro (art. 633, primo comma, cod. proc. civ.). Il ricorso, pertanto, è rigettato e, di conseguenza, viene dichiarata la competenza del tribunale di Reggio Emilia. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Reggio Emilia. Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.