SEZ. 3, SENT. 21343 DEL 09/11/2004
PRES.  Nicastro G.      REL. Vivaldi R. 
P.M. Russo R. (Diff.) 
RIC. Ass. Ital. Amici Seychelles (avv. Tarantino) 
RES.  Angelini Novatur International (non cost.) 

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE - Contratto di organizzazione di viaggio regolato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 - Obbligazioni dell'operatore turistico - Di risultato - Configurabilià - Conseguense in caso di inadempimento o inesatto adempimento - Prova liberatoria - Contenuto. 

COD. CIV. ART. 1218
COD. CIV. ART. 1681
COD. CIV. ART. 2043
COD. CIV. ART. 2054
D. LGS. 17/03/1995 N. 111 ART. 12
D. LGS. 17/03/1995 N. 111 ART. 14
D. LGS. 17/03/1995 N. 111 ART. 17

Dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 scaturisce in capo all'operatore turistico una obbligazione non di mezzi ma di risultato, per cui, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è a carico dello stesso operatore l'allegazione e la dimostrazione che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che può consistere soltanto, secondo quanto prevede l'art. 17 del predetto D.Lgs., nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore.