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PRES. Nicastro G. REL. Vivaldi R.
P.M. Russo R. (Diff.)
RIC. Ass. Ital. Amici Seychelles (avv. Tarantino)
RES. Angelini Novatur International (non cost.)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE - Contratto di organizzazione di viaggio regolato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 - Obbligazioni dell'operatore turistico - Di risultato - Configurabilià - Conseguense in caso di inadempimento o inesatto adempimento - Prova liberatoria - Contenuto.
COD. CIV. ART. 1218
COD. CIV. ART. 1681
COD. CIV. ART. 2043
COD. CIV. ART. 2054
D. LGS. 17/03/1995 N. 111 ART. 12
D. LGS. 17/03/1995 N. 111 ART. 14
D. LGS. 17/03/1995 N. 111 ART. 17
Dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal D.Lgs.
n. 111
del 1995 scaturisce in capo all'operatore turistico una obbligazione
non
di mezzi ma di risultato, per cui, in caso di inadempimento od inesatto
adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto
turistico,
è a carico dello stesso operatore l'allegazione e la
dimostrazione
che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da
impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che
può
consistere soltanto, secondo quanto prevede l'art. 17 del predetto
D.Lgs.,
nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero nel
caso fortuito o nella forza maggiore.