SEZ. 3, SENT. 21343 DEL 09/11/2004
PRES.  Nicastro G.      REL. Vivaldi R.  
P.M. Russo R. (Diff.) 
RIC. Ass. Ital. Amici Seychelles (avv. Tarantino) 
RES.  Angelini Novatur International (non cost.) 
(Rigetto, Trib. Roma, 19 gennaio 2001)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Armando Angelini conveniva davanti al Giudice di Pace di Roma l'Associazione Italiana Amici delle Seychelles e la s.r.l. Novatur International chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione di un viaggio alle Seychelles commissionato alla Novatur e da questa affidato, per l'organizzazione del soggiorno, all'Associazione Italiana Amici delle Seychelles. A tal fine precisava che in due dei sedici giorni di soggiorno - dal 28.12.1996 al 30.12.1996 nell'isola di La Digue non era disponibile l'albergo prenotato e, pertanto, era stato costretto ad alloggiare in altro hotel, con gravi disagi.
Si costituiva soltanto l'Associazione Italiana Amici delle Seychelles contestando la domanda.
Con sentenza n. 4548 in data 11.20/5/1999 il Giudice di Pace accoglieva la domanda condannando i convenuti in solido al pagamento di L. 3.100.000, oltre le spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello, davanti al Tribunale di Roma, l'Associazione Italiana Amici delle Seychelles, sostenendo l'erroneità della sentenza di primo grado, della quale chiedeva la riforma.
Rilevava che la normativa speciale che regola la materia (d.lgs. 17.3.1995 n. 111) configura l'obbligazione del tour operator quale obbligazione di mezzi e non di risultato; conseguentemente, avendo essa programmato adeguatamente il soggiorno ed avendo offerto una prestazione equipollente a quella venuta a mancare, aveva fornito la prova liberatoria della propria responsabilità.
Il tribunale di Roma rilevava che nel contratto in esame si era in presenza di un'obbligazione di risultato; di conseguenza, respingeva il proposto appello.
Ricorre avverso la sentenza di appello l'Associazione Italiana Amici delle Seychelles affidandosi a due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1218 del C.C. nonché degli artt. 14 e 17 del D.lgs. n. 111 del 17/3/1995 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".
Sostiene che l'interpretazione data dal giudice di merito, secondo cui nell'ipotesi del contratto di organizzazione di viaggio si sia in presenza di un'obbligazione di risultato, non può essere condivisa. Infatti - secondo la tesi del ricorrente - il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera, inquadrabile nella categoria del lavoro autonomo, comporta un'obbligazione di mezzi, nell'adempimento della quale il prestatore è tenuto ad usare la diligenza che la natura dell'attività esercitata esige ai sensi dell'art. 1176 c.c. Nel caso di specie la prestazione del tour operator, per sua natura, non può essere una obbligazione di risultato perché la realizzazione del suo oggetto, cioè il viaggio-vacanza, è condizionato da una serie di circostanze non riconducibili alla sfera di controllo e di disponibilità del prestatore, che vanno dal caso fortuito al fatto di un terzo, dalla forza maggiore alla condotta dello stesso utente-turista.
Diversamente ritenendo, si giungerebbe a configurare un'ipotesi di responsabilità oggettiva del tour operator, al di fuori dell'ordinamento giuridico.
Non può pertanto, in questo contesto, essere condivisa - sempre secondo la tesi della ricorrente - l'interpretazione data dal giudice di merito al d.lgs. n. 111/1995 che disciplina la materia degli obblighi e delle responsabilità dell'organizzatore del c.d. "pacchetto turistico" (tour operator).
Le disposizioni degli artt. 14 e 17 del detto decreto legislativo, infatti, rientrano nello schema tipico previsto dagli artt. 1176 e 1218 c.c. in tema di adempimento delle obbligazioni, e cioè nello schema della responsabilità per colpa, tipico delle obbligazioni di mezzi, nel quale si richiede al debitore la diligenza che la natura dell'attività esercitata esige, indipendentemente dalla sua "fruttuosità" rispetto allo scopo perseguito dal creditore. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la " violazione e falsa applicazione dell'art. 1197 C. e dell'art. 112 del D.Lgs 111 del 17/3/1995 in relazione all'art. 360 n. 3 del c.p.c.". Sostiene a tal fine l'erroneità delle decisione del giudice di merito che ha ritenuto non applicabile nella fattispecie concreta l'art. 12 d.lgs, n. 111/1995 "esperibile solo allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata per impossibilità derivante da causa non imputabile all'organizzatore ", trovando, invece, applicazione l'art. 1197 c.c. in base al quale il debitore non può liberarsi con una prestazione alternativa "se non con il consenso del creditore".
Secondo la tesi della ricorrente la disposizione dell'art. 12 d.lgs. n. 111/1995 consente all'organizzatore del viaggio se "Dopo la partenza... una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata" di predisporre "soluzioni alternative" senza, peraltro, gravare sul consumatore.
Nel silenzio della norma l'applicabilità di tale alternativa non è limitata alle sole cause di caso fortuito e forza maggiore, estendendosi a tutti i casi nei quali, per qualsiasi motivo, si determini tale impossibilità, tra cui il più frequente è proprio - come nella fattispecie concreta - l'overbooking che si realizza quando, all'insaputa dell'organizzatore del viaggio, il titolare dell'albergo del luogo di destinazione non è in grado di rispettare la prenotazione effettuata.
I due motivi, essendo connessi, possono essere trattati insieme. L'art. 14 L. d.lgs. n. 111/1995 (primo comma) ricalca la formulazione dell'art. 1218 c.c., adottando così il modello di responsabilità che caratterizza le obbligazioni di risultato, rinviando, poi, per quel che riguarda la delimitazione dell'ambito di responsabilità dell'operatore turistico, all'art. 17.
Peraltro, ai sensi dell'art. 14 - analogamente all'art. 1218 c.c. - è a carico dell'organizzatore (e del venditore) l'onere della prova dell'esistenza di una causa allo stesso non imputabile, prova che - comunque - nel caso di specie, è stata soltanto indicata nell'overbooking, ma non dimostrata (il medesimo principio, seppure con riferimento alla L. 21.12.1977 n. 1084, è espresso da Cass. 27.10.2003, n. 16090; nello stesso senso Cass. 460/1999; Cass. 4636/1997; Cass. 9643/1996).
Infatti, la disposizione è chiara nello stabilire, in caso di mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, la responsabilità - con il consequenziale risarcimento dei danni - dell'organizzatore (e del venditore secondo le loro rispettive responsabilità), se questi non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa allo stesso non imputabile.
L'art. 17, poi, nel richiamare soltanto le fattispecie disciplinate dagli artt. 15 e 16, ma non quella dell'art. 14, circoscrive maggiormente il novero delle esimenti ai soli eventi nella stessa disposizione indicati, vale a dire il fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero il caso fortuito o la forza maggiore, fattispecie al di fuori di quella in esame. Nessuna violazione o falsa applicazione della normativa richiamata può essere, pertanto, addebitata al giudice di merito. Analogamente poi, con riferimento all'art. 12, relativo alle modifiche delle condizioni contrattuali, della cui violazione si lamenta la società ricorrente, va sottolineato che il quarto comma della norma prevede testualmente - indipendentemente dagli ulteriori oneri a carico dell'organizzatore o venditore - il risarcimento del danno.
Pertanto, anche in questo caso nessuna violazione di legge può essere addebitata al giudice di merito che, ritenuta la sussistenza del fatto generatore del danno, ha appunto applicato la norma in esame con la condanna al risarcimento dei danni.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2004