PRES. Corona R. REL. Proto V.
P.M. Iannelli D. (Conf.)
RIC. Ital Air Spa in liquidaz. (avv. Sassani)
RES. Eurocontrol-Organisation Europeenne pour la securitè navigation (avv. Tonolo)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Controversia per il pagamento dei canoni di rotta per i servizi resi dall'ENAV - In ragione della legge n. 575 del 1995 che ha ratificato la Convenzione di Bruxelles cd. Eurocontrol - Spettanza - Al G.A. ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 80 del 1998 - Esclusione - Al G. O. - Sussistenza - Fondamento - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - Fattispecie.
L. 21/07/2000 N. 205 ART. 7
L. 21/12/1996 N. 665
L. 20/12/1995 N. 575
D. LGS. 31/03/1998 N. 80 ART. 33 CO. 1
D. LGS. 31/03/1998 N. 80 ART. 33 CO. 2
La controversia avente ad oggetto il pagamento della somma per
l'utilizzazione
dei servizi di navigazione aerea e di rete, resi ad un vettore da parte
dell'ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al Volo), che è ente
di
diritto pubblico, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non
a quella amministrativa (esclusiva), a norma dell'art. 33, commi primo
e secondo, lett. e), D. Lgs. n. 80 del 1998, nel testo modificato
dall'art.
7 legge n. 205 del 2000, anche considerando la natura di servizio
pubblico
dell'attività di assistenza al trasporto aereo svolta
dall'ENAV.
Infatti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del
2004, sopravvenuta nel corso del giudizio (con la quale è
stata
dichiarata l'illegittimità dell'art. 33 D. Lgs. predetto,
comma
secondo, e del comma primo, nella parte relativa alla devoluzione alla
giurisdizione esclusiva del G.A. di tutte le controversie in materia di
pubblici servizi, <anziché> delle controversie
in materia di
pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse
quelle
concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero
relative
a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore
di
un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato
dalla
legge n. 241 del 1990, ovvero ancora relative all'affidamento di un
pubblico
servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore)
secondo
la quale la materia dei pubblici servizi può essere oggetto
di giurisdizione
esclusiva del G.A. quando la P.A. agisca esercitando il suo potere
autoritativo,
ovvero, attesa la facoltà riconosciutale dalla legge di
adottare
strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, ove si
avvalga
di tale facoltà, è insufficiente il generico
coinvolgimento
nella controversia di un pubblico interesse per giustificare la
giurisdizione
del giudice amministrativo (In applicazione di tale principio, la Corte
di cassazione ha affermato che, nella specie era del tutto assente ogni
profilo riconducibile alla P.A.-autorità, consistente
nell'esercizio
del potere di supremazia della P.A., in quanto le prestazioni svolte
dall'ENAV,
di assistenza alla navigazione aerea in rotta - in relazione alle quali
è stato demandato ad Eurocontrol, dalla legge n. 575 del
1995, di
adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale di cooperazione
per
la sicurezza della navigazione aerea, firmata a Bruxelles il 13
dicembre
1960, il compito di riscuotere le tariffe dovute dall'utente -
attenevano
all'erogazione di un servizio pubblico svolto in posizione paritaria
con
il soggetto che usufruiva del servizio stesso, nonché che le
pretese
creditorie correlate a tali prestazioni, fatte valere nel giudizio di
merito
da Eurocontrol, inerivano unicamente a diritti patrimoniali di
derivazione
convenzionale per sè idonei, secondo il criterio generale di
riparto
della giurisdizione, a radicare la giurisdizione del giudice
ordinario).