SEZ. U, SENT. 20959 DEL 29/10/2004
PRES. Corona R.   REL. Proto V. 
P.M. Iannelli D. (Conf.) 
RIC. Ital Air Spa in liquidaz. (avv. Sassani) 
RES. Eurocontrol-Organisation Europeenne pour la securitè navigation (avv. Tonolo) 

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Controversia per il pagamento dei canoni di rotta per i servizi resi dall'ENAV - In ragione della legge n. 575 del 1995 che ha ratificato la Convenzione di Bruxelles cd. Eurocontrol - Spettanza - Al G.A. ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 80 del 1998 - Esclusione - Al G. O. - Sussistenza - Fondamento - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - Fattispecie. 

L. 21/07/2000 N. 205 ART. 7
L. 21/12/1996 N. 665
L. 20/12/1995 N. 575
D. LGS. 31/03/1998 N. 80 ART. 33 CO. 1
D. LGS. 31/03/1998 N. 80 ART. 33 CO. 2

La controversia avente ad oggetto il pagamento della somma per l'utilizzazione dei servizi di navigazione aerea e di rete, resi ad un vettore da parte dell'ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al Volo), che è ente di diritto pubblico, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella amministrativa (esclusiva), a norma dell'art. 33, commi primo e secondo, lett. e), D. Lgs. n. 80 del 1998, nel testo modificato dall'art. 7 legge n. 205 del 2000, anche considerando la natura di servizio pubblico dell'attività di assistenza al trasporto aereo svolta dall'ENAV. Infatti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, sopravvenuta nel corso del giudizio (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 33 D. Lgs. predetto, comma secondo, e del comma primo, nella parte relativa alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del G.A. di tutte le controversie in materia di pubblici servizi, <anziché> delle controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore) secondo la quale la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del G.A. quando la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo, ovvero, attesa la facoltà riconosciutale dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, ove si avvalga di tale facoltà, è insufficiente il generico coinvolgimento nella controversia di un pubblico interesse per giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha affermato che, nella specie era del tutto assente ogni profilo riconducibile alla P.A.-autorità, consistente nell'esercizio del potere di supremazia della P.A., in quanto le prestazioni svolte dall'ENAV, di assistenza alla navigazione aerea in rotta - in relazione alle quali è stato demandato ad Eurocontrol, dalla legge n. 575 del 1995, di adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, il compito di riscuotere le tariffe dovute dall'utente - attenevano all'erogazione di un servizio pubblico svolto in posizione paritaria con il soggetto che usufruiva del servizio stesso, nonché che le pretese creditorie correlate a tali prestazioni, fatte valere nel giudizio di merito da Eurocontrol, inerivano unicamente a diritti patrimoniali di derivazione convenzionale per sè idonei, secondo il criterio generale di riparto della giurisdizione, a radicare la giurisdizione del giudice ordinario).