SEZ. U, SENT. 20959 DEL 29/10/2004
PRES. Corona R.   REL. Proto V. 
P.M. Iannelli D. (Conf.) 
RIC. Ital Air Spa in liquidaz. (avv. Sassani) 
RES. Eurocontrol-Organisation Europeenne pour la securitè navigation (avv. Tonolo) 


FATTO

1. Con atto notificato il 31 gennaio 2002 la Eurocontrol (Organisation Europeenne pour la Securitè de la Navigation Aerienne) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Ital Air s.p.a. per ottenere il pagamento di euro 392.376,02 (oltre interessi) per l'utilizzazione, relativamente al periodo dicembre 1999 - settembre 2000, dei servizi di navigazione aerea e di rotta resi alla Ital Air dall'Enav, Ente Nazionale di Assistenza al Volo.
A fondamento della domanda espose che con accordo multilaterale del 12 febbraio 1981 era stato creato tra 11 Paesi europei (Italia compresa) un sistema comune per la determinazione e riscossione dei canoni ai fini della utilizzazione delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea e di rotta, in base al quale il sorvolare lo spazio aereo di una Paese firmatario avrebbe determinato l'obbligo di pagare ad Eurocontrol i canoni di navigazione aerea e di rotta, determinati dalla stessa Eurocontrol secondo la regolamentazione in vigore.

2. In relazione a tale controversia la Ital Air in liquidazione ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione con atto notificato il 19 aprile 2002, chiedendo che sia dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita a favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La ricorrente, a sostegno del ricorso, invoca l'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui esso attribuisce al giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti ai trasporti e, in particolare, quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di tali servizi. La Eurocontrol ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le parti hanno depositato memorie. Dopo il rinvio dell'udienza a nuovo ruolo la resistente ha depositato ulteriore memoria.

DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Occorre, anzitutto, rilevare, in relazione al riferimento della resistente al d.l. n. 547 del 30 dicembre 1988 e al d.l. 515/77 del 4 marzo 1988 convertito in legge n. 160 del 5 maggio 1989, che la prestazione pecuniaria richiesta dall'Eurocontrol non è configurabile quale tributo, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Infatti, nel nuovo assetto normativo della materia, conseguente all'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1995, n. 575, di adesione dell'Italia alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, si utilizza il termine tariffe (art. 3 e art. 4) in armonia con le espressioni (remunerazione dei servizi resi agli utenti, tariffe, applicazione dei canoni) contenute nella convenzione stessa (art. 6, comma 1, lett. E e art. 20) e nell'accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, fatto a Bruxelles il 12 febbraio 1981 e reso esecutivo in Italia con la citata legge 575/1995 (che qualifica canoni di rotta la somma dovuta per ogni volo effettuato nello spazio aereo definito dall'art. 1).
E anche la legge 21 dicembre 1996, n. 665, sulla trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (ENAV), qualifica espressamente (art. 7, comma 3) come tariffe, a decorrere dal 1 gennaio 1996, le tasse già istituite con la legge 11 luglio 1977, n. 411 (e succ. mod.) per la utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e con d.l. 4 marzo 1989 n. 77 (art. 5), conv. in l. dall'art. 1, comma 1, l. 5 maggio 1989, n. 160, per i servizi di assistenza in rotta. In relazione alla controversia in esame non è, dunque, ipotizzabile la giurisdizione del giudice tributario.

3. Ma si deve anche escludere la configurabilità della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo invocata dalla ricorrente, a norma dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. e) del d. lg. 80/1998 nel testo modificato dall'art. 7 della l. 205/2000, in base alla natura di servizio pubblico dell'attività di assistenza al trasporto aereo svolta dall'Enav.
La questione deve essere risolta tenendo conto (cfr., tra le altre, Cass. 9 gennaio 2004 n. 113 e Cass. 5 febbraio 2004 n. 2138) degli effetti determinati, nel sistema normativo già disegnato dal legislatore, dalla sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 della Corte costituzionale, sopravvenuta nel corso del giudizio. Con questa pronuncia è stata dichiarata la illegittimità dell'art. 33 del d. lgs. predetto: sia del comma 1, nella parte relativa alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di pubblici servizi, anziché delle controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore;
sia del comma 2.
Il giudice delle leggi ha chiarito che la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la pubblica amministrazione agisca esercitando il suo potere autoritativo, ovvero, attesa la facoltà riconosciutale dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, ove si avvalga di tale facoltà; mentre ha considerato insufficiente il generico coinvolgimento nella controversia di un pubblico interesse per giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo. Nella fattispecie, da un lato, nel rapporto instaurato tra le parti è del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità - e cioè all'esercizio di un potere di supremazia della p.a. - in quanto le prestazioni, svolte dall'ENAV, di assistenza alla navigazione aerea in rotta (in relazione alle quali ad Eurocontrol è stato demandato il compito di riscuotere le tariffe dovute dall'utente) attengono all'erogazione di un servizio pubblico svolto in posizione paritaria con il soggetto che usufruisce del servizio stesso;
dall'altro, le pretese creditorie correlate a tali prestazioni (fatte valere nel giudizio di merito da Eurocontrol) ineriscono (unicamente) a diritti patrimoniali di derivazione convenzionale per sè idonei, secondo il criterio generale di riparto della giurisdizione, a radicare la giurisdizione del giudice ordinario; ed anche la contrapposta posizione della società Ital Air, si qualifica come atto soggettivo a non sottostare ad una pretesa pecuniaria (che si assume) non dovuta.

4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni esposte deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004