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PRES. Corona R. REL. Proto V.
P.M. Iannelli D. (Conf.)
RIC. Ital Air Spa in liquidaz. (avv. Sassani)
RES. Eurocontrol-Organisation Europeenne pour la securitè navigation (avv. Tonolo)
1. Con atto notificato il 31 gennaio 2002 la Eurocontrol
(Organisation
Europeenne pour la Securitè de la Navigation Aerienne)
convenne
in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Ital Air s.p.a. per
ottenere
il pagamento di euro 392.376,02 (oltre interessi) per l'utilizzazione,
relativamente al periodo dicembre 1999 - settembre 2000, dei servizi di
navigazione aerea e di rotta resi alla Ital Air dall'Enav, Ente
Nazionale
di Assistenza al Volo.
A fondamento della domanda espose che con accordo multilaterale del
12 febbraio 1981 era stato creato tra 11 Paesi europei (Italia
compresa)
un sistema comune per la determinazione e riscossione dei canoni ai
fini
della utilizzazione delle installazioni e dei servizi di navigazione
aerea
e di rotta, in base al quale il sorvolare lo spazio aereo di una Paese
firmatario avrebbe determinato l'obbligo di pagare ad Eurocontrol i
canoni
di navigazione aerea e di rotta, determinati dalla stessa Eurocontrol
secondo
la regolamentazione in vigore.
2. In relazione a tale controversia la Ital Air in liquidazione ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione con atto notificato il 19 aprile 2002, chiedendo che sia dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita a favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La ricorrente, a sostegno del ricorso, invoca l'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui esso attribuisce al giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti ai trasporti e, in particolare, quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di tali servizi. La Eurocontrol ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le parti hanno depositato memorie. Dopo il rinvio dell'udienza a nuovo ruolo la resistente ha depositato ulteriore memoria.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Occorre, anzitutto, rilevare, in relazione al riferimento
della resistente
al d.l. n. 547 del 30 dicembre 1988 e al d.l. 515/77 del 4 marzo 1988
convertito
in legge n. 160 del 5 maggio 1989, che la prestazione pecuniaria
richiesta
dall'Eurocontrol non è configurabile quale tributo, ai sensi
dell'art.
2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo
modificato
dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Infatti, nel nuovo
assetto
normativo della materia, conseguente all'entrata in vigore della legge
20 dicembre 1995, n. 575, di adesione dell'Italia alla convenzione
internazionale
di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (eurocontrol),
firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, si utilizza il termine tariffe
(art. 3 e art. 4) in armonia con le espressioni (remunerazione dei
servizi
resi agli utenti, tariffe, applicazione dei canoni) contenute nella
convenzione
stessa (art. 6, comma 1, lett. E e art. 20) e nell'accordo
multilaterale
relativo ai canoni di rotta, fatto a Bruxelles il 12 febbraio 1981 e
reso
esecutivo in Italia con la citata legge 575/1995 (che qualifica canoni
di rotta la somma dovuta per ogni volo effettuato nello spazio aereo
definito
dall'art. 1).
E anche la legge 21 dicembre 1996, n. 665, sulla trasformazione in
ente di diritto pubblico economico dell'azienda autonoma di assistenza
al volo per il traffico aereo generale (ENAV), qualifica espressamente
(art. 7, comma 3) come tariffe, a decorrere dal 1 gennaio 1996, le
tasse
già istituite con la legge 11 luglio 1977, n. 411 (e succ.
mod.)
per la utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza
alla
navigazione aerea in rotta e con d.l. 4 marzo 1989 n. 77 (art. 5),
conv.
in l. dall'art. 1, comma 1, l. 5 maggio 1989, n. 160, per i servizi di
assistenza in rotta. In relazione alla controversia in esame non
è,
dunque, ipotizzabile la giurisdizione del giudice tributario.
3. Ma si deve anche escludere la configurabilità
della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo invocata dalla ricorrente, a norma
dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. e) del d. lg. 80/1998 nel testo
modificato
dall'art. 7 della l. 205/2000, in base alla natura di servizio pubblico
dell'attività di assistenza al trasporto aereo svolta
dall'Enav.
La questione deve essere risolta tenendo conto (cfr., tra le altre,
Cass. 9 gennaio 2004 n. 113 e Cass. 5 febbraio 2004 n. 2138) degli
effetti
determinati, nel sistema normativo già disegnato dal
legislatore,
dalla sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 della Corte costituzionale,
sopravvenuta
nel corso del giudizio. Con questa pronuncia è stata
dichiarata
la illegittimità dell'art. 33 del d. lgs. predetto: sia del
comma
1, nella parte relativa alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva
del
giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di pubblici
servizi, anziché delle controversie in materia di pubblici
servizi
relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti
indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a
provvedimenti
adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico
servizio
in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto
1990,
n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio,
ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore;
sia del comma 2.
Il giudice delle leggi ha chiarito che la materia dei pubblici servizi
può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo
quando la pubblica amministrazione agisca esercitando il suo potere
autoritativo,
ovvero, attesa la facoltà riconosciutale dalla legge di
adottare
strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, ove si
avvalga
di tale facoltà; mentre ha considerato insufficiente il
generico
coinvolgimento nella controversia di un pubblico interesse per
giustificare
la giurisdizione del giudice amministrativo. Nella fattispecie, da un
lato,
nel rapporto instaurato tra le parti è del tutto assente
ogni profilo
riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità - e
cioè
all'esercizio di un potere di supremazia della p.a. - in quanto le
prestazioni,
svolte dall'ENAV, di assistenza alla navigazione aerea in rotta (in
relazione
alle quali ad Eurocontrol è stato demandato il compito di
riscuotere
le tariffe dovute dall'utente) attengono all'erogazione di un servizio
pubblico svolto in posizione paritaria con il soggetto che usufruisce
del
servizio stesso;
dall'altro, le pretese creditorie correlate a tali prestazioni (fatte
valere nel giudizio di merito da Eurocontrol) ineriscono (unicamente) a
diritti patrimoniali di derivazione convenzionale per sè
idonei,
secondo il criterio generale di riparto della giurisdizione, a radicare
la giurisdizione del giudice ordinario; ed anche la contrapposta
posizione
della società Ital Air, si qualifica come atto soggettivo a
non
sottostare ad una pretesa pecuniaria (che si assume) non dovuta.
4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni esposte deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice
ordinario.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21
ottobre
2004. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004