SEZ. 3, SENT. 20787 DEL 27/10/2004
PRES. Duva V.      REL. Durante B. 
P.M. Marinelli V. (Conf.) 
RIC. Parisella (avv. Andriani) 
RES. Viaggi nel mondo Srl (avv. D'Ovidio) 

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - Fattispecie alla quale si applica la Convenzione di Varsavia del 12.10.1929 - Ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto - Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Prova liberatoria - Fattispecie. 

COD. CIV. ART. 1218 
TRATT. INTERNAZ. 12/10/1929 
TRATT. INTERNAZ. 28/09/1955 
TRATT. INTERNAZ. 12/10/1929 ART. 17
TRATT. INTERNAZ. 12/10/1929 ART. 18
TRATT. INTERNAZ. 12/10/1929 ART. 19

In caso di contratto di trasporto aereo internazionale di persone (regolato nel caso di specie ratione temporis dagli artt. 17,18 e 19 della Convenzione di Varsavia del 12.10.1929, emendata dal protocollo de L'Aja del 28.9.1955), in caso di ritardo o inadempimento del vettore nell'esecuzione del trasporto sussiste una presunzione di responsabilità a suo carico, per liberarsi dalla quale egli è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei alla organizzazione del trasporto, costituiscono causa non imputabile ex art. 1218 cod.civ. e portano ad escludere la responsabilità del vettore se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità del vettore in una fattispecie in cui l'utilizzazione del volo precedentemente concordato per il ritorno in Italia dei passeggeri era risultata impossibile a causa delle avverse condizioni metereologiche che avevano comportato la cancellazione dei voli in arrivo nell'aeroporto da dove sarebbe dovuto avvenire il rientro). 


TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE - Richiesta dell'organizzatore di saldo del prezzo nei confronti del viaggiatore - Rimborso della prestazione ineseguita da parte del terzo in favore dell'organizzatore - Opponibilità da parte del viaggiatore all'organizzatore - Esclusione. 

COD. CIV. ART. 1460
COD. CIV. ART. 1460
L. 27/12/1977 N. 1084

Nel contratto di viaggio turistico, il viaggiatore, dal quale l'organizzatore del viaggio pretenda il pagamento del prezzo convenuto o il saldo di esso, non può opporre all'organizzato di aver ottenuto dal terzo, obbligato alla prestazione del servizio, il rimborso di quanto da lui pagato perché il servizio non è stato prestato (nel caso di specie, volo aereo annullato per condizioni metereologiche contrarie), ma, ove risulti che il terzo è obbligato nei suoi confronti, può agire soltanto in ripetizione. 


TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE - Disciplina del contratto di viaggio - Fattispecie disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con legge n. 1084 del 1977 - Responsabilità dell'organizzatore - Necessità di distinguere tra le ipotesi di mancata esecuzione e di cattiva esecuzione di uno dei servizi - Sussistenza - Fattispecie. 

L. 27/12/1977 N. 1084
COD. CIV. ART. 1681
COD. CIV. ART. 2043
COD. CIV. ART. 1176
D. LGS. 11/03/1995 N. 111
TRATT. INTERNAZ. 23/04/1970

Nelle controversie relative alla responsabilità dell'organizzatore di viaggi turistici che commette i servizi a terzi, per i danni causati al viaggiatore dalla mancata prestazione o cattiva esecuzione dei servizi, cui sia applicabile "ratione temporis" , l'art. 15 della legge n. 1084 del 1977 e non il D.Lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva CEE 90\314, nel caso di mancata esecuzione anche di uno solo dei servizi che egli si è impegnato a fornire, l'organizzatore del viaggio risponde in tutte le ipotesi in cui ricorrerebbe la responsabilità dell'imprenditore che lo presta, mentre nel caso di esecuzione difettosa l'imprenditore risponde solo se non dimostri di aver usato la dovuta diligenza nella scelta dell'imprenditore che presta il servizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte del viaggio aereo di rientro in Italia annullato per avverse condizioni metereologiche, aveva ritenuto che l'organizzatore del viaggio che comunque aveva assicurato il rientro in Italia ai turisti non poteva essere ritenuto responsabile per le spese da questi sostenute per il prolungamento della permanenza all'estero e neppure per l'acquisto di un nuovo biglietto di ritorno, in quanto non è possibile pretendere dall'organizzatore del viaggio uno standard di condotta che superi il livello medio, ne' sussiste la responsabilità di costui ove egli abbia offerto soluzioni accettate dagli altri viaggiatori e rispondenti alle normali esigenze).