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SEZ. 3, SENT. 20787 DEL 27/10/2004
PRES. Duva V. REL.
Durante B.
P.M. Marinelli V. (Conf.)
RIC. Parisella (avv. Andriani)
RES. Viaggi nel mondo Srl (D'Ovidio)
(Rigetto, Trib. Roma, 9 giugno 2000)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viaggi nel mondo s.r.l. convenne con due distinti atti
Fernando Parisella
ed Elena Corradini innanzi al pretore di Roma, chiedendone al condanna
al pagamento del saldo (lire 2.354.582) del corrispettivo pattuito per
la partecipazione ad un viaggio turistico. I convenuti si opposero alla
domanda ed in via riconvenzionale chiesero la condanna della
società
al risarcimento dei danni, deducendo che a causa
dell'indisponibilità
dell'aereo erano stati costretti a prolungare a proprie spese il
soggiorno
in Ecuador e ad acquistare altro biglietto per il rientro in Italia.
Riuniti
i processi, il pretore respinse la domanda attrice ed in parziale
accoglimento
di quella riconvenzionale condannò la società al
pagamento
di lire 2.354.582 in favore di ciascun convenuto. Alla opposta
conclusione
pervenne il tribunale di Roma con sentenza resa su gravame della
società
il 18.5.2000, motivando come segue. La materia è regolata
dalla
L. 1084/1977 che ha dato attuazione alla convenzione internazionale
relativa
al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23.4.1970; la legge
sopra
indicata prevede due forme di responsabilità
dell'organizzatore
di viaggi; la prima è disciplinata dalle norme che regolano
il tipo
contrattuale, di cui è oggetto la prestazione mancata o
difettosa,
nei rapporti tra le parti del contratto di viaggio; la seconda trova
limite
nel fatto che l'organizzatore di viaggi sia stato diligente nella
scelta
della persona che esegue il servizio; avendo nella specie i viaggiatori
lamentato di essere rientrati in Italia con ritardo e di avere
sopportato
spese aggiuntive, deve ricevere applicazione l'art. 1681 c.c. che
disciplina
la responsabilità del vettore; la società ha
fornito la prova
liberatoria prevista da tale norma, avendo dimostrato che il ritardo
è
dipeso dalla cancellazione del volo a causa delle avverse condizioni
atmosferiche,
sicché le maggiori spese sopportate non possono esserle
addebitate;
la detta società ha peraltro dimostrato di avere provveduto
al rientro
dei viaggiatori in Italia, offrendo una soluzione adeguata alla stregua
del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il
Parisella
e la Corradini, deducendo quattro motivi; ha resistito con
controricorso
Viaggi nel mondo s.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano
violazione dell'art.
15 L. 1084/1977; tale norma - sostengono - regola la
responsabilità
dell'organizzatore di viaggi, che commette i servizi a terzi, per i
danni
causati al viaggiatore dalla mancata prestazione dei servizi al primo
comma
e dalla difettosa esecuzione di essi al secondo comma; nella specie
ricorre
la prima ipotesi, non avendo il vettore, di cui si è servita
la
società, eseguito il trasporto da Quito a Roma, e, pertanto,
il
tribunale ha erroneamente applicato la causa di esonero della
responsabilità
prevista per la seconda ipotesi (diligenza nella scelta della persona
che
deve prestare il servizio).
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano
violazione dell'art.
1681 c.c.; ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 1084/1977 di ratifica ed
esecuzione
della convenzione di Bruxelles - deducono - l'organizzatore di viaggi
risponde
come vettore a norma dell'art. 1681 c.c. verso il viaggiatore dei danni
che il medesimo subisce durante il viaggio; per liberarsi dalla
responsabilità
è tenuto a provare che il vettore, cui ha affidato
l'esecuzione
del trasporto, ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;
il tribunale ha erroneamente ritenuto che la società ha
fornito
tale prova, avendo semplicemente dedotto l'esistenza di avverse
condizioni
atmosferiche senza dimostrarla; pur in presenza di condizioni
cosiffatte
il vettore avrebbe potuto evitare il danno facendo ritardare di pochi
minuti
la partenza del volo per l'Italia.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono omessa
motivazione su punto
decisivo della controversia; in particolare sostengono che il tribunale
ha ritenuto apoditticamente 1) che la società ha provato che
il
ritardo dell'arrivo a Quito è stato determinato dalle
cattive condizioni
atmosferiche (al qual proposito evidenziano che la dichiarazione
scritta,
che si assume provenire dal capogruppo Avallone, è priva di
qualsiasi
valore probatorio); 2) che le soluzioni alternative proposte dalla
società
sono state accettate dagli altri viaggiatori ed erano, comunque, idonee
a contenere il sacrificio entro i limiti della normale
tollerabilità
senza neppure considerare che la tollerabilità va rapportata
alle
esigenze di ciascuno.
4. I motivi vanno esaminati congiuntamente per evidenti
ragioni di connessione.
4.1. Va rilevato che nella specie trova applicazione la legge 1084/1977
e non il D.L. 111/1995, emanato in attuazione della Direttiva CEE
90/314,
che, pur senza abrogare la legge, ne ha ridotto sensibilmente il campo
di applicazione, essendo la controversia relativa a fatti verificatisi
anteriormente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
La responsabilità dell'organizzatore di viaggi, che fa
eseguire
servizi da terzi, è regolata dall'art. 15 L. 1084/1977. La
norma,
che prevede una responsabilità contrattuale per fatto
altrui, assicura
una maggiore tutela al viaggiatore, consentendogli di ottenere
più
agevolmente e rapidamente il ristoro del danno subito.
Il regime di responsabilità è imperniato sulla
distinzione
dell'ipotesi in cui il pregiudizio consegua all'inadempimento totale o
parziale del servizio da quella in cui si verifichi nel corso
dell'esecuzione
di esso.
La distinzione è, pertanto, tra pregiudizi causati dalla
mancata
esecuzione del servizio e pregiudizi dovuti alla difettosa esecuzione
di
esso; non, come pure sostenuto da autorevole dottrina, tra pregiudizi
causati
al viaggiatore "en raison" della inesecuzione totale o parziale del
servizio
e pregiudizi causati "a l'occasion" della sua esecuzione.
Mentre nel caso di mancata esecuzione l'organizzatore del viaggio
risponde
conformemente alle norme che regolano il servizio e quindi in tutte le
ipotesi in cui ricorrerebbe la responsabilità
dell'imprenditore
che lo presta, nel caso di esecuzione difettosa l'organizzatore
anzidetto
risponde solo se non dimostri di avere usato la dovuta diligenza nella
scelta dell'imprenditore che presta il servizio (Cass. 6.11.1996, n.
9643).
In sostanza la norma adotta due differenti modelli di
responsabilità
a seconda che il servizio non sia prestato o lo sia in maniera
difettosa:
consente all'organizzatore del viaggio di liberarsi dalla
responsabilità
nel primo caso, fornendo la medesima prova alla quale sarebbe tenuto il
prestatore del servizio, e nel secondo, provando di essere esente da
"culpa
in eligendo" nella scelta del prestatore medesimo.
Ne deriva un aggravamento della posizione dell'organizzatore, dal quale
il viaggiatore può pretendere il risarcimento dei danni
causatigli
dal prestatore di servizio per inadempimento nell'attività
da esso
svolta.
Affinché sorga la responsabilità
dell'organizzatore è
sufficiente che non sia prestato o lo sia in modo difettoso anche uno
dei
servizi ai quali egli si è obbligato.
4.2. Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, non
è
stato prestato il servizio del rientro in Italia con un determinato
volo,
sicché è ravvisabile responsabilità da
mancata esecuzione.
Il tribunale, pur non prendendo chiaramente posizione sul punto, ha
valutato
la responsabilità della società Viaggi nel mondo
come vettore.
4.3. Al riguardo va rilevato che il trasporto aereo internazionale
doveva essere eseguito nel 1992, sicché la normativa di
diritto
uniforme è contenuta nella convenzione di Varsavia del
12.10.1929,
come emendata dal protocollo de L'Aja del 28.9.1955, resi esecutivi,
rispettivamente,
con L. 841/1932 e L. 1832/1962; leggi dichiarate illegittime dalla
Corte
Costituzionale con sentenza 2.5.1985, n. 132, nella parte in cui danno
esecuzione alle disposizioni della convenzione di Varsavia ed al
protocollo
de L'Aja che prevedono limitazioni al normale indennizzo del passeggero
per morte e lesioni personali, aggiungendo che tale limitazione "si
appalesa
giustificata solo in quanto siano al tempo stesso predisposte adeguate
garanzie di certezza o adeguatezza per il ristoro del danno"; la norma
dell'ordinamento interno che regola la materia della
responsabilità
del vettore per il ritardo o l'inadempimento nel trasporto di persone
è
l'art. 942 cod. nav..
Peraltro, tanto gli artt. 17, 18 e 19 della convenzione che l'art.
942 cod. nav. stabiliscono - sulla base di una normativa
sostanzialmente
unitaria - una presunzione di responsabilità a carico del
vettore.
Per liberarsi da tale presunzione il vettore è tenuto a
dimostrare
di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Non
basta,
peraltro, la prova generica dell'uso della normale diligenza secondo il
criterio di valutazione stabilito dall'art. 1176, comma 2, c.c., ma
occorre
la specifica indicazione delle misure concrete adottate e
l'individuazione
della causa che ha provocato il danno, con la conseguenza che rimangono
a carico del vettore i danni da causa ignota.
Il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei
all'organizzazione
del trasporto, concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218
c.c. e ne escludono la responsabilità solo se egli non sia
riuscito
a prevenire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a
garantire
la puntuale esecuzione del trasporto. 4.4. Nella specie il tribunale,
pur
richiamando l'art. 1681 c.c., ha in sostanza ritenuto che sia stata
fornita
la prova del fatto che l'utilizzazione del volo concordato è
risultata
impossibile a causa delle avverse condizioni meteorologiche, le quali
hanno
comportato la cancellazione dei voli in arrivo all'aeroporto di Quito,
correttamente assumendo tale fatto come causa di esclusione della
responsabilità.
4.5. in relazione all'obbligazione dell'organizzatore del viaggio di
assicurare il rientro in Italia dei viaggiatori va rilevato che il
tribunale
ha esattamente applicato la regola, secondo la quale non è
possibile
pretendere dall'organizzatore del viaggio uno standard di condotta che
superi il livello medio, escludendone la responsabilità per
avere
egli offerto soluzioni che non solo sono state accettate dagli altri
viaggiatori,
ma corrispondevano a normali esigenze. 4.6. Coinvolgono una
rivalutazione
delle risultanze probatorie, non consentita al giudice di
legittimità,
le censure, secondo le quali la società non avrebbe fornito
prova
o, quanto meno, prova adeguata dei fatti dedotti a dimostrazione della
causa di esonero della responsabilità.
4.7. In conclusione, i motivi non possono essere accolti.
5. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano
violazione degli artt.
1218 e 2043 c.c.; sostengono che, se ricevesse il pagamento integrale
del
viaggio, la società viaggi nel mondo conseguirebbe un
arricchimento
ingiustificato, avendo ottenuto, come da lei stessa ammesso, il
rimborso
del biglietto aereo; ribadiscono che la responsabilità della
società
è stata erroneamente esclusa, dovendo essere, invece,
ritenuta sia
sulla base della L. 1084/1977 che della L. 111/1995.
5.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i
profili: sotto quello
concernente la responsabilità per le ragioni svolte
esaminando i
motivi precedenti; sotto l'altro perché il viaggiatore, dal
quale
l'organizzatore del viaggio pretenda il pagamento del prezzo convenuto
o il saldo di esso, non può opporre che l'organizzatore ha
ottenuto
dal terzo, che ha prestato il servizio, il rimborso di quanto a lui
pagato,
ma, ove risulti che il terzo è obbligato nei suoi confronti,
può
agire soltanto in ripetizione.
6. Il ricorso è rigettato; si ravvisano
giusti motivi per compensare
le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del
giudizio di Cassazione.
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