SEZ. 3, SENT. 20787 DEL 27/10/2004
PRES. Duva V.      REL. Durante B. 
P.M. Marinelli V. (Conf.) 
RIC. Parisella (avv. Andriani) 
RES. Viaggi nel mondo Srl (D'Ovidio) 
(Rigetto, Trib. Roma, 9 giugno 2000)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Viaggi nel mondo s.r.l. convenne con due distinti atti Fernando Parisella ed Elena Corradini innanzi al pretore di Roma, chiedendone al condanna al pagamento del saldo (lire 2.354.582) del corrispettivo pattuito per la partecipazione ad un viaggio turistico. I convenuti si opposero alla domanda ed in via riconvenzionale chiesero la condanna della società al risarcimento dei danni, deducendo che a causa dell'indisponibilità dell'aereo erano stati costretti a prolungare a proprie spese il soggiorno in Ecuador e ad acquistare altro biglietto per il rientro in Italia. Riuniti i processi, il pretore respinse la domanda attrice ed in parziale accoglimento di quella riconvenzionale condannò la società al pagamento di lire 2.354.582 in favore di ciascun convenuto. Alla opposta conclusione pervenne il tribunale di Roma con sentenza resa su gravame della società il 18.5.2000, motivando come segue. La materia è regolata dalla L. 1084/1977 che ha dato attuazione alla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23.4.1970; la legge sopra indicata prevede due forme di responsabilità dell'organizzatore di viaggi; la prima è disciplinata dalle norme che regolano il tipo contrattuale, di cui è oggetto la prestazione mancata o difettosa, nei rapporti tra le parti del contratto di viaggio; la seconda trova limite nel fatto che l'organizzatore di viaggi sia stato diligente nella scelta della persona che esegue il servizio; avendo nella specie i viaggiatori lamentato di essere rientrati in Italia con ritardo e di avere sopportato spese aggiuntive, deve ricevere applicazione l'art. 1681 c.c. che disciplina la responsabilità del vettore; la società ha fornito la prova liberatoria prevista da tale norma, avendo dimostrato che il ritardo è dipeso dalla cancellazione del volo a causa delle avverse condizioni atmosferiche, sicché le maggiori spese sopportate non possono esserle addebitate; la detta società ha peraltro dimostrato di avere provveduto al rientro dei viaggiatori in Italia, offrendo una soluzione adeguata alla stregua del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il Parisella e la Corradini, deducendo quattro motivi; ha resistito con controricorso Viaggi nel mondo s.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 15 L. 1084/1977; tale norma - sostengono - regola la responsabilità dell'organizzatore di viaggi, che commette i servizi a terzi, per i danni causati al viaggiatore dalla mancata prestazione dei servizi al primo comma e dalla difettosa esecuzione di essi al secondo comma; nella specie ricorre la prima ipotesi, non avendo il vettore, di cui si è servita la società, eseguito il trasporto da Quito a Roma, e, pertanto, il tribunale ha erroneamente applicato la causa di esonero della responsabilità prevista per la seconda ipotesi (diligenza nella scelta della persona che deve prestare il servizio). 

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1681 c.c.; ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 1084/1977 di ratifica ed esecuzione della convenzione di Bruxelles - deducono - l'organizzatore di viaggi risponde come vettore a norma dell'art. 1681 c.c. verso il viaggiatore dei danni che il medesimo subisce durante il viaggio; per liberarsi dalla responsabilità è tenuto a provare che il vettore, cui ha affidato l'esecuzione del trasporto, ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; il tribunale ha erroneamente ritenuto che la società ha fornito tale prova, avendo semplicemente dedotto l'esistenza di avverse condizioni atmosferiche senza dimostrarla; pur in presenza di condizioni cosiffatte il vettore avrebbe potuto evitare il danno facendo ritardare di pochi minuti la partenza del volo per l'Italia. 

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono omessa motivazione su punto decisivo della controversia; in particolare sostengono che il tribunale ha ritenuto apoditticamente 1) che la società ha provato che il ritardo dell'arrivo a Quito è stato determinato dalle cattive condizioni atmosferiche (al qual proposito evidenziano che la dichiarazione scritta, che si assume provenire dal capogruppo Avallone, è priva di qualsiasi valore probatorio); 2) che le soluzioni alternative proposte dalla società sono state accettate dagli altri viaggiatori ed erano, comunque, idonee a contenere il sacrificio entro i limiti della normale tollerabilità senza neppure considerare che la tollerabilità va rapportata alle esigenze di ciascuno.

4. I motivi vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.
4.1. Va rilevato che nella specie trova applicazione la legge 1084/1977 e non il D.L. 111/1995, emanato in attuazione della Direttiva CEE 90/314, che, pur senza abrogare la legge, ne ha ridotto sensibilmente il campo di applicazione, essendo la controversia relativa a fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
La responsabilità dell'organizzatore di viaggi, che fa eseguire servizi da terzi, è regolata dall'art. 15 L. 1084/1977. La norma, che prevede una responsabilità contrattuale per fatto altrui, assicura una maggiore tutela al viaggiatore, consentendogli di ottenere più agevolmente e rapidamente il ristoro del danno subito.
Il regime di responsabilità è imperniato sulla distinzione dell'ipotesi in cui il pregiudizio consegua all'inadempimento totale o parziale del servizio da quella in cui si verifichi nel corso dell'esecuzione di esso.
La distinzione è, pertanto, tra pregiudizi causati dalla mancata esecuzione del servizio e pregiudizi dovuti alla difettosa esecuzione di esso; non, come pure sostenuto da autorevole dottrina, tra pregiudizi causati al viaggiatore "en raison" della inesecuzione totale o parziale del servizio e pregiudizi causati "a l'occasion" della sua esecuzione.
Mentre nel caso di mancata esecuzione l'organizzatore del viaggio risponde conformemente alle norme che regolano il servizio e quindi in tutte le ipotesi in cui ricorrerebbe la responsabilità dell'imprenditore che lo presta, nel caso di esecuzione difettosa l'organizzatore anzidetto risponde solo se non dimostri di avere usato la dovuta diligenza nella scelta dell'imprenditore che presta il servizio (Cass. 6.11.1996, n. 9643).
In sostanza la norma adotta due differenti modelli di responsabilità a seconda che il servizio non sia prestato o lo sia in maniera difettosa: consente all'organizzatore del viaggio di liberarsi dalla responsabilità nel primo caso, fornendo la medesima prova alla quale sarebbe tenuto il prestatore del servizio, e nel secondo, provando di essere esente da "culpa in eligendo" nella scelta del prestatore medesimo.
Ne deriva un aggravamento della posizione dell'organizzatore, dal quale il viaggiatore può pretendere il risarcimento dei danni causatigli dal prestatore di servizio per inadempimento nell'attività da esso svolta.
Affinché sorga la responsabilità dell'organizzatore è sufficiente che non sia prestato o lo sia in modo difettoso anche uno dei servizi ai quali egli si è obbligato.
4.2. Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, non è stato prestato il servizio del rientro in Italia con un determinato volo, sicché è ravvisabile responsabilità da mancata esecuzione. Il tribunale, pur non prendendo chiaramente posizione sul punto, ha valutato la responsabilità della società Viaggi nel mondo come vettore.
4.3. Al riguardo va rilevato che il trasporto aereo internazionale doveva essere eseguito nel 1992, sicché la normativa di diritto uniforme è contenuta nella convenzione di Varsavia del 12.10.1929, come emendata dal protocollo de L'Aja del 28.9.1955, resi esecutivi, rispettivamente, con L. 841/1932 e L. 1832/1962; leggi dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza 2.5.1985, n. 132, nella parte in cui danno esecuzione alle disposizioni della convenzione di Varsavia ed al protocollo de L'Aja che prevedono limitazioni al normale indennizzo del passeggero per morte e lesioni personali, aggiungendo che tale limitazione "si appalesa giustificata solo in quanto siano al tempo stesso predisposte adeguate garanzie di certezza o adeguatezza per il ristoro del danno"; la norma dell'ordinamento interno che regola la materia della responsabilità del vettore per il ritardo o l'inadempimento nel trasporto di persone è l'art. 942 cod. nav..
Peraltro, tanto gli artt. 17, 18 e 19 della convenzione che l'art. 942 cod. nav. stabiliscono - sulla base di una normativa sostanzialmente unitaria - una presunzione di responsabilità a carico del vettore.
Per liberarsi da tale presunzione il vettore è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Non basta, peraltro, la prova generica dell'uso della normale diligenza secondo il criterio di valutazione stabilito dall'art. 1176, comma 2, c.c., ma occorre la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l'individuazione della causa che ha provocato il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota.
Il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei all'organizzazione del trasporto, concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. e ne escludono la responsabilità solo se egli non sia riuscito a prevenire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto. 4.4. Nella specie il tribunale, pur richiamando l'art. 1681 c.c., ha in sostanza ritenuto che sia stata fornita la prova del fatto che l'utilizzazione del volo concordato è risultata impossibile a causa delle avverse condizioni meteorologiche, le quali hanno comportato la cancellazione dei voli in arrivo all'aeroporto di Quito, correttamente assumendo tale fatto come causa di esclusione della responsabilità.
4.5. in relazione all'obbligazione dell'organizzatore del viaggio di assicurare il rientro in Italia dei viaggiatori va rilevato che il tribunale ha esattamente applicato la regola, secondo la quale non è possibile pretendere dall'organizzatore del viaggio uno standard di condotta che superi il livello medio, escludendone la responsabilità per avere egli offerto soluzioni che non solo sono state accettate dagli altri viaggiatori, ma corrispondevano a normali esigenze. 4.6. Coinvolgono una rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita al giudice di legittimità, le censure, secondo le quali la società non avrebbe fornito prova o, quanto meno, prova adeguata dei fatti dedotti a dimostrazione della causa di esonero della responsabilità.
4.7. In conclusione, i motivi non possono essere accolti. 

5. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c.; sostengono che, se ricevesse il pagamento integrale del viaggio, la società viaggi nel mondo conseguirebbe un arricchimento ingiustificato, avendo ottenuto, come da lei stessa ammesso, il rimborso del biglietto aereo; ribadiscono che la responsabilità della società è stata erroneamente esclusa, dovendo essere, invece, ritenuta sia sulla base della L. 1084/1977 che della L. 111/1995.

5.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili: sotto quello concernente la responsabilità per le ragioni svolte esaminando i motivi precedenti; sotto l'altro perché il viaggiatore, dal quale l'organizzatore del viaggio pretenda il pagamento del prezzo convenuto o il saldo di esso, non può opporre che l'organizzatore ha ottenuto dal terzo, che ha prestato il servizio, il rimborso di quanto a lui pagato, ma, ove risulti che il terzo è obbligato nei suoi confronti, può agire soltanto in ripetizione.

6. Il ricorso è rigettato; si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di Cassazione.