SEZ. 1, SENT. 20775 DEL 26/10/2004
PRES. De Musis R.       REL. Forte F. 
P.M. Uccella F. (Conf.) 
RIC. Ministero Infrastrutture e Trasporti (Avv. Gen. Stato)
RES. Conigliaro (non cost.) 

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - Legittimazione a resistere in giudizio - Determinazione - Criteri - Evocazione in giudizio di ufficio periferico ( nel caso, Capitaneria di Porto ) in luogo del Ministero competente - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Irregolarità ex art. 4 legge n. 260 del 1958 - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Ricorso per Cassazione presentato ( anche ) dal Ministero competente pur non avendo partecipato al giudizio di merito - Ammissibilità - Fondamento. 

COD. PROC. CIV. ART. 99
COD. PROC. CIV. ART. 100
COD. PROC. CIV. ART. 360
L. 25/03/1958 N. 260 ART. 4
L. 24/11/1981 N. 689 ART. 22
L. 24/11/1981 N. 689 ART. 23
L. 24/11/1981 N. 689 ART. 28

La Capitaneria di Porto, è priva di autonoma soggettività e di capacità di stare in giudizio in quanto mero ufficio periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui unicamente spetta, in persona del ministro "pro tempore", di esprimere la volontà dell'amministrazione nei confronti dei terzi. Ne consegue che, ove in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa essa venga erroneamente evocata (nel caso, dalla cancelleria del Tribunale), solamente se la notificazione dell'opposizione venga effettuata al Ministro competente presso la Capitaneria di Porto può rimanere configurabile l'ipotesi dell'irregolarità per errore di identificazione della persona (Capitano del Porto in luogo del Ministro) sanabile ex art. 4 legge n. 260 del 1958. Peraltro, l'impugnazione proposta da parte del Ministero costituisce, valendo a farla propria, ratifica della condotta processuale mantenuta dalla Capitaneria, risultando conseguentemente ammissibile il ricorso per cassazione presentato pur senza avere tale articolazione centrale e sovraordinata partecipato al giudizio di merito.