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PRES. De Musis R. REL. Forte F.
P.M. Uccella F. (Conf.)
RIC. Ministero Infrastrutture e Trasporti (Avv. Gen. Stato)
RES. Conigliaro (non cost.)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - Legittimazione a resistere in giudizio - Determinazione - Criteri - Evocazione in giudizio di ufficio periferico ( nel caso, Capitaneria di Porto ) in luogo del Ministero competente - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Irregolarità ex art. 4 legge n. 260 del 1958 - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Ricorso per Cassazione presentato ( anche ) dal Ministero competente pur non avendo partecipato al giudizio di merito - Ammissibilità - Fondamento.
COD. PROC. CIV. ART. 99
COD. PROC. CIV. ART. 100
COD. PROC. CIV. ART. 360
L. 25/03/1958 N. 260 ART. 4
L. 24/11/1981 N. 689 ART. 22
L. 24/11/1981 N. 689 ART. 23
L. 24/11/1981 N. 689 ART. 28
La Capitaneria di Porto, è priva di autonoma
soggettività
e di capacità di stare in giudizio in quanto mero ufficio
periferico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui unicamente
spetta,
in persona del ministro "pro tempore", di esprimere la
volontà dell'amministrazione
nei confronti dei terzi. Ne consegue che, ove in un giudizio di
opposizione
a sanzione amministrativa essa venga erroneamente evocata (nel caso,
dalla
cancelleria del Tribunale), solamente se la notificazione
dell'opposizione
venga effettuata al Ministro competente presso la Capitaneria di Porto
può rimanere configurabile l'ipotesi
dell'irregolarità per
errore di identificazione della persona (Capitano del Porto in luogo
del
Ministro) sanabile ex art. 4 legge n. 260 del 1958. Peraltro,
l'impugnazione
proposta da parte del Ministero costituisce, valendo a farla propria,
ratifica
della condotta processuale mantenuta dalla Capitaneria, risultando
conseguentemente
ammissibile il ricorso per cassazione presentato pur senza avere tale
articolazione
centrale e sovraordinata partecipato al giudizio di merito.