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PRES. De Musis R. REL. Forte F.
P.M. Uccella F. (Conf.)
RIC. Ministero Infrastrutture e Trasporti (Avv. Gen. Stato)
RES. Conigliaro (non cost.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'opponente aveva dedotto di non avere avuto mai notificate le contestazioni e che la pretesa di controparte era prescritta ex art. 28 della L. 689 del 1981; il Tribunale adito accoglieva l'opposizione, perché "ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione". Per la cassazione di questa sentenza propongono ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per quanto possa occorrere, la Capitaneria del porto di Palermo e l'intimato Conigliaro non svolge attività difensiva.
Il ricorso è quindi ammissibile anche se proposto da un soggetto che non ha partecipato al giudizio di merito, cioè dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal quale dipende la Capitaneria di Porto di Palermo evocata in causa innanzi al Tribunale. 2.1. Il ricorso del Ministero denuncia omessa applicazione degli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981 n. 869, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per essersi accolta l'opposizione che era invece inammissibile in quanto proposta con ricorso depositato il 23 giugno 1999, oltre il termine perentorio di cui a dette norme, di trenta giorni dalla notifica della cartella opposta, avvenuta il 6 aprile 1999.
3. Come chiarito da questa Corte, l'opposizione a cartella di pagamento, con iscrizione a ruolo di somme da versare per sanzioni per violazioni amministrative può esercitarsi con più mezzi. Si può contestare l'ordinanza-ingiunzione o il verbale di accertamento di cui il destinatario ha avuto notizia per la prima volta con la cartella, ai sensi degli artt. 22 e 23, della L. 24 novembre 1989 n. 681, così recuperando l'opposizione che non si è potuto espletare per tempo; il soggetto a carico del quale v'è stata iscrizione a ruolo può poi opporsi ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione del credito di cui alla sanzione, ove neghi la legittimità dell'iscrizione per difetto di un titolo legittimo ovvero per il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligo, come la prescrizione, dovendo proporre invece opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. se deduce vizi formali della cartella (Cass. 28 novembre 2003 n. 18207, 28 giugno 2002 n. 9498, 9 marzo 2001 n. 3450 e S.U. 9 novembre 2000 n. 1162, tutte fondate sulle due sentenze delle S.U. 13 luglio 2000, n.ri 489 e 491).
Si è però chiarito (S.U. 12 marzo 2003 n. 3599), con riferimento a un caso analogo che "l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza". Nel caso di specie, pur avendo il Conigliaro qualificato il suo ricorso "opposizione ad esecuzione esattoriale", la sentenza impugnata definisce il proprio oggetto "opposizione ex art. 22 L. 689/81" e il procedimento è stato introdotto con ricorso mentre il rito seguito è stato quello di cui a detta legge, concluso dalla lettura del dispositivo in udienza. Deve quindi escludersi che la sentenza emessa su detta opposizione sia impugnabile con l'appello e non direttamente con il ricorso per Cassazione, trattandosi di provvedimento emesso all'esito dello speciale procedimento degli artt. 22 e 23 della L. 689/81, impugnabile solo in sede di legittimità.
Il ricorso per la cassazione della sentenza impugnata è quindi ammissibile, non trattandosi di opposizione all'esecuzione per la quale sarebbe stato necessario il secondo grado di merito e l'ordinario giudizio d'appello (per detta ipotesi cfr. Cass. 6 giugno 2003 n. 9087, S.U. 10 ottobre 2002 n. 14472, 10 agosto 2000 n. 562, 13 luglio 2000 n. 491).
Il ricorso deve anche ritenersi fondato, risultando evidente la tardività della opposizione alla sanzione, depositato in Cancelleria il 24 giugno 1999, oltre il trentesimo giorno dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 4 aprile di quello stesso anno. In conclusione, il ricorso deve accogliersi e la decisione impugnata deve cassarsi; non essendo necessari altri accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito la causa, dichiarando inammissibile la opposizione del Conigliaro alla cartella esattoriale. Tenuto conto della mancanza di notula e della carenza di soggettività della Capitaneria di Porto evocata in causa in sede di merito, nulla deve disporsi per le spese di quel grado di giudizio, mentre quelle della presente fase devono porsi a carico del soccombente, che dovrà restituirle al ricorrente nella misura di cui al dispositivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004