SEZ. 1, SENT. 20775 DEL 26/10/2004
PRES. De Musis R.       REL. Forte F.  
P.M. Uccella F. (Conf.) 
RIC. Ministero Infrastrutture e Trasporti (Avv. Gen. Stato)
RES. Conigliaro (non cost.) 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 20 febbraio 2002 il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso definito "opposizione ad esecuzione esattoriale" e depositato il 24 giugno 1999 da Salvatore Conigliaro avverso la cartella di pagamento del locale Servizio Riscossione Tributi (Montepaschi SE.RI.T.), notificata il 6 aprile 1999, con iscrizione a ruolo di somma costituente sanzione pecuniaria, per aver condotto una unità di diporto iscritta al R.I.D. di S. Margherita Ligure con le annotazioni di sicurezza scadute e la tassa di stazionamento non pagata, come accertato dalla Capitaneria del Porto di Palermo in data 1 agosto 1993.
L'opponente aveva dedotto di non avere avuto mai notificate le contestazioni e che la pretesa di controparte era prescritta ex art. 28 della L. 689 del 1981; il Tribunale adito accoglieva l'opposizione, perché "ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione". Per la cassazione di questa sentenza propongono ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per quanto possa occorrere, la Capitaneria del porto di Palermo e l'intimato Conigliaro non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente deve rilevarsi che il ricorso è stato proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "e per quanto possa occorrere" dalla Capitaneria di Porto di Palermo, erroneamente evocata in causa dalla Cancelleria del Tribunale di Palermo, pur essendo priva di autonoma soggettività e di capacità di resistere e stare in giudizio. Anche se convenuta a cura della Cancelleria del Tribunale, la Capitaneria è solo Ufficio periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è l'unico soggetto legittimato passivo nel giudizio, in persona del Ministro in carica, organo sovraordinato a detta Capitaneria idoneo a esprimere la volontà della Amministrazione rispetto ai terzi. Solo se vi fosse stata la notifica dell'opposizione al Ministro competente presso la Capitaneria del Porto di Palermo, da ritenere evocata in causa come ufficio periferico dell'Amministrazione, poteva aversi errore di identificazione della persona (Capitano del porto in luogo del Ministro) alla quale l'atto introduttivo del giudizio fu notificato, sanabile come irregolarità, ex art. 4 L. 25 marzo 1958 n. 260 (così per un caso analogo, Cass. 23 maggio 2003 n. 16304). Essendo stato evocato in causa solo un organo periferico, che non è soggetto di diritto ed è privo di legittimazione e capacità di stare in giudizio per conto del soggetto legittimato, con il ricorso in questa sede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ratificato la condotta della Capitaneria, sanando l'incapacità di questa a stare in causa per suo conto con l'impugnazione del provvedimento di merito, facendo propria l'attività o inattività difensiva del suo Ufficio territoriale (sulla impugnazione del legittimato sanante il difetto di legittimazione processuale di chi ha agito nel grado precedente, cfr. le recenti Cass. 9 dicembre 2003 n. 18743 e 19 novembre 2003 n. 17525, e 27 novembre 2001 n. 14970).
Il ricorso è quindi ammissibile anche se proposto da un soggetto che non ha partecipato al giudizio di merito, cioè dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal quale dipende la Capitaneria di Porto di Palermo evocata in causa innanzi al Tribunale. 2.1. Il ricorso del Ministero denuncia omessa applicazione degli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981 n. 869, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per essersi accolta l'opposizione che era invece inammissibile in quanto proposta con ricorso depositato il 23 giugno 1999, oltre il termine perentorio di cui a dette norme, di trenta giorni dalla notifica della cartella opposta, avvenuta il 6 aprile 1999.
3. Come chiarito da questa Corte, l'opposizione a cartella di pagamento, con iscrizione a ruolo di somme da versare per sanzioni per violazioni amministrative può esercitarsi con più mezzi. Si può contestare l'ordinanza-ingiunzione o il verbale di accertamento di cui il destinatario ha avuto notizia per la prima volta con la cartella, ai sensi degli artt. 22 e 23, della L. 24 novembre 1989 n. 681, così recuperando l'opposizione che non si è potuto espletare per tempo; il soggetto a carico del quale v'è stata iscrizione a ruolo può poi opporsi ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione del credito di cui alla sanzione, ove neghi la legittimità dell'iscrizione per difetto di un titolo legittimo ovvero per il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligo, come la prescrizione, dovendo proporre invece opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. se deduce vizi formali della cartella (Cass. 28 novembre 2003 n. 18207, 28 giugno 2002 n. 9498, 9 marzo 2001 n. 3450 e S.U. 9 novembre 2000 n. 1162, tutte fondate sulle due sentenze delle S.U. 13 luglio 2000, n.ri 489 e 491).
Si è però chiarito (S.U. 12 marzo 2003 n. 3599), con riferimento a un caso analogo che "l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza". Nel caso di specie, pur avendo il Conigliaro qualificato il suo ricorso "opposizione ad esecuzione esattoriale", la sentenza impugnata definisce il proprio oggetto "opposizione ex art. 22 L. 689/81" e il procedimento è stato introdotto con ricorso mentre il rito seguito è stato quello di cui a detta legge, concluso dalla lettura del dispositivo in udienza. Deve quindi escludersi che la sentenza emessa su detta opposizione sia impugnabile con l'appello e non direttamente con il ricorso per Cassazione, trattandosi di provvedimento emesso all'esito dello speciale procedimento degli artt. 22 e 23 della L. 689/81, impugnabile solo in sede di legittimità.
Il ricorso per la cassazione della sentenza impugnata è quindi ammissibile, non trattandosi di opposizione all'esecuzione per la quale sarebbe stato necessario il secondo grado di merito e l'ordinario giudizio d'appello (per detta ipotesi cfr. Cass. 6 giugno 2003 n. 9087, S.U. 10 ottobre 2002 n. 14472, 10 agosto 2000 n. 562, 13 luglio 2000 n. 491).
Il ricorso deve anche ritenersi fondato, risultando evidente la tardività della opposizione alla sanzione, depositato in Cancelleria il 24 giugno 1999, oltre il trentesimo giorno dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 4 aprile di quello stesso anno. In conclusione, il ricorso deve accogliersi e la decisione impugnata deve cassarsi; non essendo necessari altri accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito la causa, dichiarando inammissibile la opposizione del Conigliaro alla cartella esattoriale. Tenuto conto della mancanza di notula e della carenza di soggettività della Capitaneria di Porto evocata in causa in sede di merito, nulla deve disporsi per le spese di quel grado di giudizio, mentre quelle della presente fase devono porsi a carico del soccombente, che dovrà restituirle al ricorrente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, dichiara inammissibile la opposizione a cartella esattoriale e, nulla disponendo per le spese del processo dinanzi al Tribunale, condanna l'intimato a pagare al ricorrente Ministero le spese di questa fase che liquida in euro 500,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004