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    Sez. 3, Sentenza n. 16090 del 27/10/2003
Presidente: Giuliano A.  Estensore: Perconte Licatese R.  P.M. Cafiero D. (Diff.)
Pinzuti (Passalacqua ed altro) contro Casavecchi (Fanfani)
(Sentanza impugnata: App. Firenze, 16 novembre 1998).

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE - Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio - Responsabilità dell'agenzia organizzatrice nei confronti del viaggiatore - Configurabilità - Onere della prova liberatoria - Incidenza sull'agenzia - Fattispecie.

Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 3 
Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 12 
Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 13 
Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 15 

In tema di contratto di viaggio turistico - disciplinato dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 - l'organizzatore di viaggi è tenuto a tutelare con ogni possibile mezzo "i diritti e gli interessi" dei viaggiatori ad esso affidati, rispondendo direttamente del fatto colposo dell'ausiliare nell'esercizio delle sue mansioni, salvo che non provi di aver adottato tutte le ordinarie misure suggerite dalla comune prudenza e diligenza come idonee ad impedire il danno. Ne consegue che, in relazione ad un viaggio in "settimana bianca" di minorenni adolescenti, la società organizzatrice è tenuta ad approntare, indipendentemente da un'espressa obbligazione contrattuale, un adeguato servizio di sorveglianza ed un preciso programma di rientro in albergo dopo la conclusione delle esercitazioni sciistiche, con un numero di accompagnatori congruo rispetto a quello dei partecipanti, atto a scongiurare, per quanto possibile, iniziative estemporanee o azioni rischiose dell'uno o dell'altro partecipante, sempre prevedibili, data l'età giovanile e la situazione ambientale, obiettivamente pericolosa.


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Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi