SEZ. 3 SENT. 09697 DEL 18/06/2003
 PRES. Fiduccia G.   REL. Durante B. 
 PM. Consolo S (Conf.) 
 RIC. Kuehne E Nagel Italia S.p.A. 
 RES. Panna S.p.A. ed altri 


(...omissis...)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Movendo dall'assunto che la Corte costituzionale (sentenza 16 marzo 1990 n. 128) ha riconosciuto essere prassi generalizzata e notoria che lo spedizioniere doganale si avvale del sistema del pagamento periodico o differito e la giurìsprudenza di legittimità (Cass. 15 gennaio 1993 n. 500) ha affermato che per ottenere lo sdoganamento delle merci bisogna fare ricorso ad uno spedizioniere doganale, si sostiene che la corte di merito avrebbe dovuto applicare l'art. 1717, comma primo, c.c. in modo opposto a quello, nel quale lo ha applicato, e, cioè, ritenere che la sostituzione dello spedizioniere fosse necessaria perla natura dell'affare e potesse, perciò, avvenire senza autorizzazione. 

A norma dell'art. 1719 c.c. - si aggiunge - la società Panna era tenuta ad anticipare l'ammontare dei tributi, sicché la corte di merito ha irrazionalmente ritenuto che nell'anticipazione fosse implicita l'istruzione di pagare per contanti i tributi senza avvalersi del sistema del pagamento differito e, comunque, avendo la società Kuehne & Nagel girato gli assegni allo spedizioniere doganale, ha con ciò trasmesso l'istruzione allo stesso modo nel quale la ha ricevuta. 

Subordinatamente si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'ari. 86 d.P.R. 53/1973, come integrato dal d.l. 688/1982 convcrtito nella legge n. 873/1982, per violazione dell'art. 53 cost. sotto il profilo che si attribuirebbe al privato, ancorché fideiussore, un beneficio di carattere fiscale, come tale esclusivo dello Stato, e dell'art. 3 cost. sotto il profilo che mentre tutti i cittadini fruiscono degli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., il fideiussore dello spedizioniere doganale verrebbe equiparato all'amministrazione fmanziaria senza averne le finalità ed i diritti. 

Il motivo è fondato. 

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 22 maggio 1997 n. 4567; 6 aprile 1982 n. 2183) le operazioni doganali non rientrano tra le operazioni proprie dello spedizioniere, ma tra quelle accessorie, che in un'interpretaziqne evolutiva si devono ritenere comprensive anche delle operazioni semplicemente utili al trasporto. 

Lo spedizioniere si può, peraltro, obbligare al compimento delle operazioni doganali (Cass. 16 ottobre 1991 n. 10924) ed in questo caso, se si deve servire dell'opera di un terzo, risponde del fatto di costui automaticamente e, cioè, anche senza colpa. 

L'accertare se lo spedizioniere si sia obbligato ad una determinata prestazione accessoria e, particolarmente, a quella di provvedere alle operazioni doganali costituisce indagine di fatto riservata al giùdice di merito. 

Viceversa, se lo spedizioniere non ha assunto alcun obbligo a riguardo, si applica direttamente l'art. 1717 c.c., integrando il contratto di spedizione un mandato senza rappresentanza (Cass. 10 dicembre 1999n. 13839).

Secondo tale norma, se lo spedizioniere si serve di altri per tutta l'attività dovuta o per parte di essa, risponde verso il committente come di se stesso; ciò in base al principio dell'alt. 1228 c.c., di cui l'art. 1717 c.c. fa espressa applicazione, in quanto il committente non deve correre il rischio di una sostituzione né autorizzata né necessaria. 

Se, al contrario, lo spedizioniere sia autorizzato esplicitamente o anche implicitamente dal committente a servirsi di terzi o se il ricorso all'opera dì altri è reso necessario dalla natura dell'incarico, non risponde in nessun caso del fatto dei sostituti in quanto non eseguono una prestazione dovuta da lui, essendo egli autorizzato o trovandosi nella necessità di farsi sostituire, e risponde solo della scelta quando è in colpa. 

Salvo che non sia iscritto nello speciale albo degli spedizionieri doganali istituito con legge n. 1612/1960, lo spedizioniere, che per adempiere l'incarico commessogli deve compiere le operazioni doganali, si trova nella necessità di servirsi di uno spedizioniere doganaie e versa, pertanto, nell'ipotesi di sostituzione necessaria per la natura dell'incarico prevista dall'art. 1717 c.c. 

Giova in proposito considerare che la rappresentanza per le operazipni doganali può essere conferita esclusivamente a persona iscritta nell'albo degli spedizionieri doganali e solo tale persona può compiere per rappresentanza le operazioni doganali connesse al trasporto. 

Come è stato chiarito, lo spedizioniere doganale, per la sua attività professionale di rappresentanza in dogana del proprietario della mercé, si distìngue dallo spedizioniere di cui all'art. 1737 c.c., il quale assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante il contratto di trasporto di cose e di compire le operazioni accessorie (Cass. 6 gennaio 1982 n. 27). 

La differenza fra le due figure si stabilisce in base alla causa, che nel contratto di spedizione è costituita dal conferimento e dall'acccttazione, da parte dello spedizioniere, dell'incarico di concludere il contratto di trasporto e nel contratto dì spedizione doganale dall'incarico di svolgere tutte le attività di natura doganale connesse al trasporto della merce. 

È stato affermato che l'attività di spedizioniere doganale, la quale presenta in via generale i connotati della professione intellettuale regolata da particolare disciplina, può inserirsi quale componente di una vasta attività dello stesso soggetto nell'ambito di un'organicazione di tipo imprenditoriale (Cass. 17 giugno 1982 n. 3679). 

Le istruzioni del committente servono a specificare le modalità del comportamento dovuto, trasformando l'obbligo dello spedizioniere da generico in specifico, e, benché non abbiano natura negoziale, debbono, tuttavia, rivestire forma tale che ne renda chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l'obbligatorietà. 

a maggior ragione, di assegni equivalga ad impartirgli l'istruzione di pagare i diritti doganali in contanti invece di avvalersi o di consentire che altri si avvalga del sistema del pagamento differito, in quanto il committente ha l'obbligo di anticipazione delle spese. 

Ai principi sopra esposti non si è adeguata la sentenza impugnata, la quale va, pertanto, cassata in parte qua con rinvio per nuovo esame e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. 

In questo contesto si palesa manifestamente ininfluente la sollevata questione di legittimità costituzionale. 

Con il ricorso incidentale si propugna la rivisitazione, "alla luce dell'evoluzione del diritto", della giurisprudenza formatasi in ordine alla surroga nei diritti dell'amministrazione finanziaria verso il proprietario-importatore della società assicuratrice che abbia pagato i tributi doganali garantiti con polizza fideiussoria. 

Il ricorso è infondato. 

Non sono stati, infatti, addotti argomenti tali da indurre ad abbandonare il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. 15 gennaio 1993 n. 500; Cass. 24 aprile 1994 n. 4179; Cass. 21 maggio 1998 n. 5053); orientamento che va ribadito, confermandosi che quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali ai sensi degli art. 78 e 79 d.P.R. 43/1973, stipulando una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione, la società che ha prestato la fideiussione e ha dovuto pagare i tributi medesimi ha diritto di regresso nei confronti del proprietario-importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere, è rimasto soggetto passivo del rapporto tributario e quindi dell 'obbligazione garantita. 

(...omissis...)


Pubblicata su Diritto dei trasporti 2004, pag. 511,
con nota di Luca Ancis, Sulla responsabilità dello spedizioniere per fatto del sostituto, pag. 514