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PRES. Fiduccia G. REL. Durante B.
PM. Consolo S (Conf.)
RIC. Kuehne E Nagel Italia S.p.A.
RES. Panna S.p.A. ed altri
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE - Spedizioniere non iscritto all'albo speciale degli spedizionieri doganali - Compimento delle operazioni doganali - Sostituzione necessaria ex art. 1717 cod. civ. - Configurabilità.
COD.CIV. ART. 1717
L. DEL 22/12/1960 NUM. 1612
COD.CIV. ART. 1737
Salvo che non sia iscritto nello speciale albo degli spedizionieri doganali, lo spedizioniere, che per adempiere l'incarico commessogli debba compiere operazioni doganali, si trova nella necessità di servirsi di uno spedizioniere doganale e versa, pertanto, nell'ipotesi di sostituzione necessaria per la natura dell'incarico, prevista dall'art. 1717 cod. civ..
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE - Istruzioni del committente - Carattere vincolante - Condizioni - Consegna allo spedizioniere di denaro od assegni - Significato - Divieto di avvalersi del sistema del pagamento differito dei diritti doganali - Esclusione.
D. P. R. DEL 23/1/1973 NUM. 43 ART. 78 *COST.
D. P. R. DEL 23/1/1973 NUM. 43 ART. 79 *COST.
COD. CIV. ART. 1737
COD. CIV. ART. 1739
COD. CIV. ART. 1740
In tema di contratto di spedizione, le istruzioni
del committente
servono a specificare le modalità del comportamento dovuto,
trasformando
l'obbligo dello spedizioniere da generico in specifico, e,
benchè
prive di natura negoziale, debbono, tuttavia, rivestire forma tale che
ne renda chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca
l'obbligatorietà.
Ne deriva che, avendo il committente l'obbligo di anticipazione delle
spese,
deve escludersi che la consegna allo spedizioniere di denaro e, a
maggior
ragione, di assegni equivalga di per sè ad impartirgli
l'istruzione
di pagare i diritti doganali in contanti, precludendogli la
facoltà
di avvalersi o di consentire che altri si avvalga del sistema del
pagamento
differito.
Pubblicata su Diritto dei trasporti 2004, pag. 511,
con nota di Luca Ancis, Sulla responsabilità dello
spedizioniere
per fatto del sostituto, pag. 514,
con la seguente massima:
Qualora lo spedizioniere si sia obbligato al compimento delle operazioni doganali, e si deve servire dell'opera di un terzo, risponde del fatto di costui anche senza propria colpa. Qualora, viceversa, lo spedizioniere non abbia, assunto alcun obbligo al riguardo, si applica l'art. 1717 c.c., nel senso che, qualora il ricorso all'opera di altri sia reso necessario dalla natura dell'incarico, non risponde del fatto del sostituto, ma solo della scelta quando è in colpa.