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  Sezz. U, Sentenza n. 5556 del 18/04/2002
Presidente: Marvulli N.  Estensore: Lupo E.  P.M. Martone A. (Conf.)
Moretti (Gigli ed altri) contro AXA Assicurazioni SpA (Mastrorilli ed altro)
(Sentenza Impugnata: Trib. Acqui Terme, 19 aprile 1997).

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - Art. 1411, terzo comma, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Contratto di assicurazione stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate - Richiesta di risarcimento del danno al vettore - Azione di quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore senza il consenso dell'assicurato - Ammissibilità - Esclusione.

Cod. Civ. art. 1891  
Cod. Civ. art. 1411  

All'assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall'art. 1891 cod. civ., non è applicabile, attesa la sua natura indennitaria, l'art. 1411, terzo comma, cod. civ., il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne; ne consegue che, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stato stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, è da escludere che il primo possa beneficiare dell'indennità ancorché l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno al vettore. Nè da tale comportamento dell'assicurato può trarsi il di lui "espresso consenso" a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il secondo comma del citato art. 1891, i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dell'assicurazione, ma nulla esprime in ordine all'esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall'assicurazione medesima.




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