SEZ. L  SENT.  00383  DEL 14/01/2000
PRES. Sommella F.  REL. Mammone G.
PM. Cinque A  (Conf.)
RIC. Vernola ed altri (avv. Antonio Mennuni e Andrea Vilardi) 
RES. Finnavi Srl (avv. Diego Corapi e Salvatore Parascandola)

PROCEDIMENTI  CAUTELARI  - SEQUESTRO - SEQUESTRO DELLA NAVE - Demolizione  della  nave anteriormente all'esecuzione del sequestro - Inidoneità  della  stessa ad offrire la garanzia - Convalida del sequestro - Esclusione.

 COD.NAV. ART. 160
 COD.NAV. ART. 682
 COD.NAV. ART. 684

     In caso di demolizione della nave prima dell'esecuzione del provvedimento cautelare  di  sequestro, avvenuta a mezzo della notifica alle parti interessate  ed  alla  competente capitaneria di porto perchè proceda alle trascrizioni  previste  dal  codice  della  navigazione, viene meno l'individualità della  stessa  ridotta  a  meri materiali di risulta e, dunque, l'idoneità a costituire  oggetto  di  garanzia, restando indifferente se alla data di esecuzione  del provvedimento cautelare la nave sia ancora iscritta nella matricola  (nella specie, relativa ad un caso anteriore alla riforma del codice di rito  del  1990,  la  S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice d'appello non aveva convalidato il provvedimento di sequestro.