Diritto di Internet e dell'informatica
  TRIBUNALE DI MODENA, ORDINANZA 28 LUGLIO 2000
dott. Masoni
     Poste Italiane s.p.a. (avv. prof. V. Tavormina, A. Molè e R Pini) c. Daniele Malavasi, titolare dell'impresa individuale Discovogue di Daniele Malavasi (avv. G. Borelli e L. Gazzetti) - Got. it. s.r.1. (avv. G. Capelli, M. Consonni e M. Nobili) Registration Authority Italiana, Naming Authority Italiana e Consiglio Nazionale delle Ricerche


NOME A DOMINIO - Segni distintivi - Marchi notori - attività concorrenziale confusoria -contraffazione ed illecita concorrenza - capacità distintiva - insussistenza. 

ART. 700 C.P.C.
ART.1-13 L. MARCHI
ART. 18 L. MARCHI
ART. 2598  C.C.
 

L'utilizzazione come nomi a dominio di espressioni generiche acquisite nel lessico e nella parola, di uso corrente nella lingua italiana, indicative di servizi o prestazioni di per sè privi di capacità individualizzante e distintiva del fornitore di essi, impedisce ad ognuno di vantare diritti di privativa esclusiva su di essi.
L'uso come nomi a dominio di denominazioni generiche di servizi o prodotti o indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, non è tutelabile, in quanto l'espressione risulta non confondibile perchè priva di capacità distintiva.
L'adozione di segni distintivi confondibili con quelli di un altro imprenditore è tutelabile sul presupposto che gli stessi abbiano capacità identificativa specifica, siano cioè in grado di identificare il prodotto o il servizio; in caso contrario viene meno la stessa possibilità di confusione tra prodotti.