DELIBERA DI GIUNTA della Regione Lazio
N. 1794 DEL 30/11/2001

Oggetto: Disposizioni regionali sull’attuazione dell’articolo 7 della legge di conversione 16 novembre 2001 n.405 "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione"

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La Giunta Regionale


Su proposta dell’Assessore alla sanità,
VISTA la legge 16 novembre 2001, n.405 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" di conversione del decreto-legge 18 settembre 2001, n.347;
VISTO l’articolo 5 della legge n.405 che prevede che a decorrere dall’anno 2002 l’onere a carico del servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva;
VISTO l’articolo 7, comma 1, della stessa legge che prevede che a decorrere dal 1 dicembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, siano rimborsati al farmacista dal Servizio Sanitario Nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione;
VISTO il comma 2 dello stesso articolo che prevede che il medico nel prescrivere farmaci con prezzo superiore al minimo possa apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all’atto della presentazione da parte dell’assistito della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale avente prezzo più basso;
VISTI altresì i comma 3 e 4 che dispongono che il farmacista consegni all’assistito il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1 e che qualora il medico apponga sulla ricetta l’indicazione di non sostituibilità o il cittadino non accetti la sostituzione, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell’assistito con l’eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie;
VISTO l’articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995 come modificato dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323 coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1996, n.425 recante "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica" che reca la definizione dei farmaci generici;
VISTO l’articolo 1 del D.lgs. 29 maggio 1991 n.178;
CONSIDERATO che al fine di definire le modalità di applicazione delle disposizioni citate occorre tenere presente le condizioni del circuito distributivo della Regione allo scopo di evitare penalizzazioni dei cittadini e situazioni di contenzioso;
ANALIZZATO l’andamento dei consumi regionali riferiti ai medicinali di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 405/01;
ACQUISITE a tale scopo le comunicazioni con le quali le Aziende produttrici di farmaci generici hanno comunicato la disponibilità dei loro prodotti nel canale distributivo della Regione Lazio;
VISTI gli elenchi aggiornati dal Ministero della salute dei medicinali non coperti da brevetto e dei corrispondenti farmaci generici ed i relativi prezzi disponibili al 29 novembre 2001;
RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate definendo i prezzi di rimborso ai farmacisti per i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali riportati nell’ allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO necessario procedere all’aggiornamento periodico dell’elenco dei medicinali e del relativo prezzo di rimborso di cui all’allegato 1 e alla verifica periodica degli effetti dell’applicazione della norma in relazione alla disponibilità dei farmaci a minore prezzo nell’ambito regionale, ai comportamenti reattivi del mercato caratterizzati dalla riduzione del prezzo dei medicinali, generici e non, alla scadenza brevetti di ulteriori medicinali e all’esigenza di evitare disagi per la popolazione conseguendo al contempo le maggiori economie possibili dall’applicazione della norma;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1998, n. 371 "Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private";
VISTA la legge 23 dicembre 1996 n.662;
VISTO l’art.17 comma 3 della Legge n. 127/97

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente approvati:

1) A decorrere dal 1° dicembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati ai farmacisti convenzionati del Servizio Sanitario Regionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, indicato nell’allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione;
2) Il farmacista, in assenza dell’indicazione di non sostituibilità del farmaco prescritto da parte del medico e dopo aver informato l’assistito, consegna a quest’ultimo il farmaco corrispondente avente il prezzo più basso individuato anche tra le specialità medicinali disponibili nel normale ciclo distributivo.
3) Qualora il medico apponga sulla ricetta l’indicazione di non sostituibilità o il cittadino non accetti la sostituzione, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell’assistito con l’eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie;
3) L’Allegato 1 al presente provvedimento sarà aggiornato in seguito alla commercializzazione e disponibilità nell’ambito regionale di nuovi farmaci generici e/o alla riduzione del prezzo degli stessi ed in relazione alle modifiche della disponibilità;
4) L’applicazione delle presenti disposizioni sarà oggetto della prima verifica entro il 1° marzo 2002; 
5) Ai fini della contabilizzazione le presenti disposizioni si applicano alle ricette spedite nelle farmacie a decorrere dal 1 dicembre 2001;
6) Le Aziende sanitarie locali sono tenute alla vigilanza sull’attuazione delle presenti disposizioni nei riguardi dei prescrittori e delle farmacie convenzionate del territorio di competenza, si applicano a tal fine le disposizioni di cui all’art. 1, comma 27, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e l’art.9 del D.P.R 18 luglio 1998, n. 371.
Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge n. 127/97.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

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