Il punto della situazione, da sabato 2 aprile 2005.
Dal 2 aprile 2005 (incluso) termina la possibilità per il medico di famiglia (o pediatra convenzionato) di utilizzare la ricetta vecchia (secondo normativa precedente) per le prescrizioni a carico del SSN.
Medici che operano in servizi pubblici di guardia medica, pronto soccorso ed ospedali, possono tuttavia utilizzare tale ricetta fino al 10 aprile compreso (vedi comunicazione della Regione).
Il farmacista potrà quindi accettare a carico del SSN ricette su modello precedente solo se
        redatte entro il 1-4-05 nel caso di prescrizioni del medico di famiglia o di pediatra convenzionato
        redatte entro il 10-4-05 nel caso di prescrizioni che provengono da guardia medica, pronto soccorso ed ospedali.
Si rammenta in ogni caso che tali ricetta potranno comunque essere spedite in farmacia per tutto il loro periodo di validità (30 giorni), e inoltrate per il rimborso entro un anno dalla spedizione.
In relazione all'utilizzazione della nuova ricetta ed alla eventuale applicazione delle modalità di trasmissione dati (come previsto dall'art 50 del DL 269/03), le nuove ricette redatte dal 2 aprile 2005 a carico del SSN devono indicare il codice fiscale dell'assistito ed  i codici di esenzione previsti dalla Circolare Regionale del 25-2-05 (vedi a titolo di promemoria l'apposito schema).
Ad esempio, non sono formalmente corrette, ricette che riportano:
        codici di esenzione per patologia preceduti dalla lettera A
        codici SLC indicati genericamente come AR0 o AR
        codici di esenzione tipo "Laziomatica" come RED o INV
Inoltre, non sono ammesse correzioni di caselle a lettura ottica (biffatura o area esenzioni, note cuf) anche se controfirmate: secondo le disposizioni regionali, il medico dovrà redigere una nuova ricetta.
In ogni caso Federfarma-Roma dichiara la propria intenzione di continuare ad espletare la spedizione delle ricette, privilegiandone l’aspetto professionale, nell’interesse primario della salute dei cittadini.

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