Convenzione supplementare alla convenzione di Varsavia per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale eseguito da persona diversa dal vettore contrattuale (Guadalajara, 18 settembre 1961) [n.b.: Convenzione in vigore per l'Italia - come la Convenzione di Varsavia
- sino al 27 giugno 2004 compreso, Il sistema di Varsavia è
stato sostituito a partire dal 28 giugno 2004 dalla Convenzione di Montreal del
1999.] Articolo II Articolo III Articolo IV Articolo V Articolo VI Articolo VII Articolo VIII Articolo IX Articolo X Articolo XI Articolo XII Articolo XIII Articolo XIV Articolo XV Articolo XVI Articolo XVII Articolo XVIII
considerato che la convenzione di Varsavia non contiene alcun disposto particolare concernente il trasporto aereo internazionale eseguito da persona che non sia parte del contratto di trasporto, reputando pertanto auspicabile stabilire delle norme applicabili in tale caso, hanno convenuto quanto segue: Articolo
I Articolo II Salvo contraria disposizione del presente atto, allorquando un vettore effettivo fa, in tutto o in parte, un trasporto che, in virtù del contratto di cui all’articolo I, lettera b, è retto dalla convenzione di Varsavia, le regole di questa s’applicano sia al vettore contrattuale sia al vettore effettivo, al primo per l’intero trasporto stipulato, al secondo per la parte da lui eseguita. Articolo
III 2. Le azioni ed omissioni del vettore contrattuale o
dei suoi proposti, nell’esercizio delle loro funzioni,
concernenti il trasporto eseguito dal vettore effettivo, valgono
parimente come azione ed omissioni del vettore effettivo; tuttavia, per
esse, il vettore effettivo non potrà incorrere in una
responsabilità superiore ai limiti indicati
nell’articolo 22 della convenzione di Varsavia. Nessun
accordo speciale conferente al vettore contrattuale obblighi non
previsti dalla convenzione di Varsavia, nessuna rinuncia a diritti
stabiliti in detta convenzione, nessuna dichiarazione speciale
d’interesse alla riconsegna secondo l’articolo 2
della detta convenzione varranno rispetto al vettore effettivo, salvo
che questi non vi abbia acconsentito. Articolo
IV Articolo
V Articolo
VI Articolo
VII Articolo
VIII Articolo
IX 2. Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, il numero precedente non si applica alle clausole concernenti perdite o avarie cagionate dal genere o da un difetto proprio delle merci trasportate. 3. Sono nulle le clausole del contratto di trasporto e
ogni altra convenzione particolare anteriore al danno con cui le parti
deroghino ai disposti della presente convenzione, sia determinando la
legge applicabile sia modificando le norme di competenza. Tuttavia, nel
trasporto merci, le clausole d’arbitrato sono ammesse nei
limiti della presente convenzione, se la procedura ha luogo nella
giurisdizione dei tribunali previsti all’articolo VIII. Articolo
X Articolo
XI Articolo
XII 2. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati
presso il Governo degli Stati Uniti del Messico. Articolo
XIII 2. Non appena entrata in vigore, la presente
convenzione verrà registrata presso l’ONU e
l’OACI per cura del Governo degli Stati Uniti del Messico. Articolo
XIV 2. L’adesione avverrà mediante
deposito d’uno strumento d’adesione presso il
governo degli Stati Uniti del Messico e avrà effetto il
novantesimo giorno da detto deposito. Articolo
XV 2. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo
che il Governo degli Stati Uniti del Messico ne avrà
ricevuto la notificazione. Articolo
XVI 2. La convenzione si estenderà ai territori indicati nella suddetta notifica novanta giorni dopo che il governo degli Stati Uniti del Messico l’avrà ricevuta. 3. Ogni Stato contraente può, giusta
l’articolo XI, disdire la convenzione separatamente per tutti
o per uno qualsiasi dei territori da esso rappresentati nei rapporti
esterni. Articolo
XVII Articolo
XVIII Fatto a Guadalajara, il diciottesimo giorno del mese di settembre del millenovecentosessantuno, in tre testi autentici, redatti in francese, inglese e spagnolo. In caso di divergenza, farà sede il testo francese, lingua della convenzione di Varsavia. Il Governo degli Stati Uniti del Messico curerà una traduzione ufficiale in lingua russa. La presente convenzione sarà depositata
presso il governo degli Stati Uniti del Messico, e vi
rimarrà aperta alla firma, conformemente
all’articolo XI, quel Governo ne trasmetterà copie
certificate confermi all’OACI e a tutti gli Stati membri
dell’ONU o di un’istituzione speciale. |
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