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Convenzioni di diritto della navigazione e dei trasporti


Protocollo alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956
(Ginevra, 5 luglio 1978)


Preambolo

Articolo 1 
Articolo 2 

Disposizioni Finali

Articolo 3 
Articolo 4 
Articolo 5 
Articolo 6 
Articolo 7 
Articolo 8 
Articolo 9 
Articolo 10 
Articolo 11 
Articolo 12 


Preambolo 

Le Parti al presente protocollo,

Essendo Parti alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) adottata a Ginevra il 19 maggio 1956,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 

Ai fini del presente protocollo, per «Convenzione» si intende la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)
 

Articolo 2 

L'articolo 23 della Convenzione viene modificato come segue:
 

1)  il paragrafo 3 viene sostituito con il seguente testo:

"Tuttavia l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante."
2) alla fine di detto articolo, vengono aggiunti i seguenti paragrafi 7, 8 e 9:

"7. L'unità di conto menzionata nella presente Convenzione consiste nel diritto speciale di prelievo così come definito dal Fondo monetario internazionale. L'ammontare di cui al paragrafo 3 del presente articolo viene convertito nella moneta nazionale dello Stato da cui dipende il Tribunale investito della controversia sulla base del valore di detta moneta alla data della sentenza o alla data concordata dalle Parti. Il valore, in diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale dello Stato membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale per le sue operazioni e transazioni. Il valore, in diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale, di uno Stato che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.

8  Tuttavia, uno Stato che non sia membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo può, al momento della ratifica del Protocollo alla CMR o dell'adesione a quest'ultima o in qualunque altro momento, dichiarare che il limite della responsabilità previsto al paragrafo 3 del presente articolo e applicabile sul suo territorio è fissato a 25 unità monetarie. L'unità monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a 10/31 di grammo oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione nella moneta nazionale della somma di cui al presente paragrafo viene effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.

9. Il calcolo menzionato nell'ultima frase del paragrafo 7, e la conversione di cui al paragrafo 8, del presente articolo devono essere effettuati in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato lo stesso valore reale, per quanto possibile, di quello espresso in unità di conto al paragrafo 3 del presente articolo. Al momento del deposito di uno strumento, di cui all'articolo 3 del Protocollo alla CMR ed ogni qual volta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale in rapporto all'unità di conto o all'unità monetaria, gli Stati comunicheranno al Segretario generale dell'ONU il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 7, o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 8, del presente articolo, a seconda dei casi."
 


Disposizioni Finali

Articolo 3 

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi hanno aderito e sono o membri della Commissione economica europea o vi sono ammessi a titolo consultivo in conformità al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione.

2. Il presente Protocollo resterà aperto all'adesione degli Stati di cui a 1 paragrafo 1 del presente articolo e che sono Parti alla Convenzione.

3. Gli Stati che possono prendere parte ad alcuni lavori della Commissione economica europea in applicazione del paragrafo 11 del mandato di detta Commissione e che hanno aderito alla Convenzione possono diventare Parti contraenti al presente Protocollo aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

4. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma a Ginevra dal 1° settembre 1978 al 31 agosto 1979 incluso. Dopo detta data sarà aperto all'adesione.

5. Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica dopo che lo Stato interessato avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito.

6. La ratifica o l'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'ONU.

7. Ciascuno strumento di ratifica o di adesione, depositato successivamente all'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo aver portato a termine gli adempimenti necessari all'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti di dette Parti, dovrà ritenersi applicabile al Protocollo così emendato.

Articolo 4 

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 90° giorno dopo che 5 degli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente Protocollo avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà il Protocollo o vi aderirà dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di 5 Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il 90° giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
 

Articolo 5 

1. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Protocollo inviandone notifica al Segretario generale dell'ONU.

2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.

3. Ogni Parte contraente che cesserà d'essere Parte alla Convenzione cesserà contemporaneamente di essere Parte al presente Protocollo.
 

Articolo 6 

Qualora, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ed in seguito a denuncie, il numero delle Parti contraenti dovesse essere inferiore a 5, il presente Protocollo cesserà di essere in vigore alla data in cui l'ultima di dette denuncie avrà effetto. Cesserà altresì di essere in vigore dalla data in cui la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore.
 

Articolo 7 

1. Ogni Stato potrà, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o successivamente, dichiarare, inviandone notifica al Segretario generale dell'ONU, che il presente Protocollo sarà applicato a tutti o a parte dei territori che rappresenta in campo internazionale e per i quali ha fatto una dichiarazione in conformità all'articolo 46 della Convenzione. Il presente Protocollo potrà essere applicato al territorio o ai territori menzionati nella notifica il 90° giorno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o, se in quella data il Protocollo non sarà ancora entrato in vigore, dalla data della sua entrata in vigore.

2. Ogni Stato che avrà fatto, conformemente al precedente paragrafo, una dichiarazione allo scopo di applicare il presente Protocollo ad un territorio che esso rappresenta in campo internazionale potrà, conformemente al precedente articolo 5, denunciare il Protocollo separatamente per quanto concerne detto territorio.
 

Articolo 8 

Qualunque controversia tra due o più Parti contraenti relativa alla interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo che le Parti non siano riuscite a comporre per via di negoziato o per altra via potrà essere portata, a richiesta di una delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di giustizia per essere composta.
 

Articolo 9 

1. Ciascuna Parte contraente potrà, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o della sua adesione, dichiarare, mediante notifica inviata al Segretario generale dell'ONU, che non si considera vincolata dall'articolo 8 del presente Protocollo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'Art. 8 nei confronti delle Parti contraenti che avranno formulato detta riserva.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. potrà essere ritirata in qualunque momento mediante notifica inviata al Segretario generale dell'ONU.

3. Non sarà ammessa nessun'altra riserva al presente Protocollo.
 

Articolo 10 

1. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte contraente potrà chiedere la convocazione di una Conferenza per la revisione del presente Protocollo inviandone notifica al Segretario generale dell'ONU. Il Segretario generale notificherà detta richiesta a tutte le Parti contraenti e convocherà una Conferenza di revisione qualora, entro 4 mesi dalla data della notifica da lui inviata, almeno un quarto delle Parti contraenti gli notificheranno il loro consenso a tale richiesta.

2. Qualora venga convocata una Conferenza in conformità al precedente paragrafo, il Segretario generale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e le inviterà a presentare, entro 3 mesi, le proposte che esse desiderano sottoporre all'esame della Conferenza. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della Conferenza, nonché il testo di detta proposta, almeno 3 mesi prima dell'inizio della Conferenza.

3. Il Segretario generale inviterà alle Conferenze convocate in conformità al presente articolo tutti gli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché gli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 3 del presente Protocollo.
 

Articolo 11 

Oltre alle notifiche previste all'articolo 10, il Segretario generale dell'ONU notificherà agli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 3 del presente Protocollo:

  • a) le ratifiche ed adesioni ai sensi dell'articolo 3;
  • b) le date dell'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 4;
  • c) le comunicazioni ricevute ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 2;
  • d) le denuncie ai sensi dell'articolo 5;
  • e) l'abrogazione del presente Protocollo conformemente all'articolo 6;
  • f) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 7;
  • g) le dichiarazioni e le notifiche ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9.

Articolo 12 

Dopo il 31 agosto 1979, l'originale del presente Protocollo verrà depositato presso il Segretario generale dell'ONU, che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il 5 luglio 1978 in un unico esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.


(testo a cura di Enzo Fogliani)


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