Convenzione
internazionale concernente l'unificazione di alcune regole in materia
di trasporto di passeggeri per mare
(Bruxelles, 29 aprile 1961)
Articolo 1
Articolo
2
Articolo
3
Articolo
4
Articolo
5
Articolo
6
Articolo
7
Articolo
8
Articolo
9
Articolo
10
Articolo
11
Articolo
12
Articolo
13
Articolo
14
Articolo
15
Articolo
16
Articolo
17
Articolo
18
Articolo
19
Articolo
20
Articolo
21
Articolo
22
Protocollo
Le Alte Parti Contraenti,
avendo riconosciuto l'utilità di stabilire di
comune accordo alcune regole uniformi concernenti il trasporto di
passeggeri per mare;
hanno deciso di conchiudere una convenzione a questo
scopo e, di conseguenza, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Nella presente Convenzione i termini seguenti significano:
- a. «vettore» comprende una delle
persone seguenti, che fanno parte di un contratto di trasporto: il
proprietario della nave, il noleggiatore o l'armatore;
- b. «contratto di trasporto»
significa un contratto concluso da parte di un vetturale o da chi ne fa
le veci, per il trasporto di passeggeri, escluso il contratto di
noleggio;
- c. «passeggero» significa una
persona trasportata su una nave in virtù di un contratto di
trasporto;
- d. «nave» significa una nave di
mare;
- e. «trasporto» comprende il
tempo di imbarco, il tempo durante il quale il passeggero è
a bordo della nave, e quello di sbarco, ma non compreso il periodo
durante il quale il passeggero si trova in una stazione marittima,
oppure su una banchina o su altra istallazione portuale. Inoltre, il
trasporto comprende il traghetto dalla banchina alla nave, o viceversa,
se il prezzo di questo è compreso in quello del biglietto,
oppure se il mezzo adibito a questo trasporto è stato messo
a disposizione da parte del vetturale;
- f. «trasporto
internazionale» significa ogni trasporto il cui luogo di
partenza e quello di destinazione sono situati sia nel medesimo Stato,
se vi è un porto di scalo intermedio in un altro Stato, sia
in Stati differenti;
- g. «Stato Contraente» significa
uno Stato per cui ha preso effetto la ratificazione o adesione alla
Convenzione o per cui non ha ancora preso effetto la disdetta.
Articolo 2
Le disposizioni della presente Convenzione s'applicano a tutti i
trasporti internazionali, siano essi effettuati da navi che battono
bandiera di uno Stato Contraente, o siano, in seguito al contratto di
trasporto, svolti in luoghi che si trovano in Stati Contraenti.
Articolo
3
1. Quando il vettore è anche proprietario della nave, egli
deve agire con diligenza scrupolosa e cura che i suoi dipendenti,
esercitino le proprie mansioni con la stessa diligenza nel mettere e
conservare la nave in stato di navigabilità e armata,
equipaggiata ed approvvigionata convenientemente prima e durante il
trasporto, in modo che possa essere garantita la sicurezza dei
passeggeri.
2. Il vettore che non sia proprietario della nave, deve
garantire che il proprietario o l'armatore, e i loro dipendenti,
esercitino le mansioni di cui al capoverso 1 con scrupolosa diligenza.
Articolo
4
1. Il vettore è responsabile del danno risultante dalla
morte o dalle lesioni corporali di un passeggero, occorse durante il
trasporto, se esse sono imputabili a colpa o negligenza del vetturale o
dei suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.
2. La colpa o la negligenza del vettore o dei suoi
dipendenti è presunta fino alla prova contraria, se la morte
o le lesioni corporali sono state causate da naufragio, abbordaggio,
incagliamento, esplosione, incendio o da fatti ad essi connessi.
3. Salvo nei casi previsti al capoverso 2, la prova
della colpa o della negligenza del vettore o dei suoi dipendenti
dev'essere fornita dalla parte interessata.
Articolo
5
Se il vettore stabilisce che la morte o le lesioni corporali del
passeggero sono dovute, completamente o parzialmente, alla colpa o
negligenza di quest'ultimo, il tribunale può, conformemente
alle disposizioni della legge, annullare o attenuare la
responsabilità del vettore.
Articolo
6
1. La responsabilità del vettore, in caso di morte o di
lesioni corporali di un passeggero, è limitata, in ogni
caso, ad un totale di 250.000 franchi, corrispondendo un franco al
valore di 65,5 milligrammi d'oro al titolo di 900/1000. La somma
attribuita può essere arrotondata e convertita in qualsiasi
valuta. La conversione di questa somma in valuta, diversa da quella
oro, è effettuata in base al valore in oro di queste monete
al momento di pagamento.
2. Nel caso in cui, giusta la «lex
fori», l'indennità possa essere stabilita sotto
forma di rendita, il capitale della rendita non deve superare il limite
surriferito.
3. Tuttavia, la legislazione interna di ciascuna alta
Parte contraente può stabilire per i vetturali suoi
cittadini un maggiore limite di responsabilità per ogni
passeggero.
4. Ugualmente il passeggero potrà stabilire,
mediante contratto speciale con il vettore, un limite di
responsabilità più elevato.
5. Le spese di giustizia assegnate da un tribunale per
un'azione di risarcimento, non sono incluse nel limite di
responsabilità previsto.
6. Il limite di responsabilità previsto nel
presente articolo si applica all'insieme delle azioni vincolate allo
stesso avvenimento e intentate da un passeggero o, in suo nome, dagli
eredi o dalle persone a carico.
Articolo
7
Il vettore non beneficia della limitazione di responsabilità
prevista all'articolo 6, se è provato che il danno sia
risultato da atto od omissione del vetturale, fatti sia
intenzionalmente per recare danno, sia temerariamente e con la
consapevolezza di provocare un probabile danno.
Articolo
8
Le disposizioni della presente Convenzione non modificano i diritti e
gli obblighi del vettore, come risultano dalle disposizioni delle
convenzioni internazionali sulla limitazione della
responsabilità dei proprietari di navi di mare o di tutte le
leggi interne che regolano questa limitazione.
Articolo
9
Ogni contratto, concluso innanzi al fatto causa del danno, che mira a
esonerare il vettore dalla sua responsabilità verso il
passeggero o i suoi eredi, stabilire un limite inferiore a quello
fissato nella presente Convenzione, scagionare il vettore, o che
prevede la composizione dei litigi in arbitrato o presso un determinato
tribunale, è da ritenersi nullo; tale annullamento
però non pregiudica il contratto di trasporto che rimane
sottoposto alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo
10
1. Ogni azione responsabilità, comunque sia fondata, non
può essere intentata che nelle condizioni e nei limiti
previsti nella presente Convenzione.
2. In caso di lesioni corporali subite da un passeggero,
l'azione di responsabilità non può essere
intentata che dallo stesso passeggero o per conto di esso.
3. In caso di morte del passeggero, l'azione di
risarcimento del danno e degli interessi non può essere
intentata che dagli eredi della persona deceduta o dalle persone a
carico di essa e solo nel caso in cui gli eredi o le persone a carico
hanno il diritto di intentare l'azione secondo la «lex
fori».
Articolo
11
1. In caso di lesioni corporali dei passeggero, questo deve indirizzare
il protesto scritto al vettore entro quindici giorni dalla data dello
sbarco. Se il passeggero non si adeguerà a queste
prescrizioni, sarà ritenuto, sbarcato sano e salvo tranne
prova contraria.
2. Le azioni di risarcimento in seguito a morte o
lesioni corporali di un passeggero, si prescrivono in due anni.
3. In caso di lesioni corporali, il periodo di
prescrizione inizia a partire dalla data di sbarco.
4. In caso di decesso d'un passeggero avvenuto durante
il trasporto, il periodo di prescrizione inizia dalla data in cui il
passeggero avrebbe dovuto essere sbarcato.
5. In caso di lesioni corporali di un passeggero causate
durante il trasporto e da cui ne consegue la morte dopo lo sbarco, il
periodo di prescrizione inizia dalla data del decesso, ma il
più tardi entro tre anni a contare dal giorno dello sbarco.
6. La Legge dei tribunale adito disciplina le cause di
sospensione o interruzione dei periodi surriferiti; tuttavia, in nessun
caso, un'istanza disciplinata dalla presente convenzione può
essere promossa prima che siano trascorsi tre anni dal giorno dello
sbarco.
Articolo
12
1. Se un'azione è intentata contro un dipendente del
vetturale per danni previsti nella presente Convenzione, il dipendente
se può provare che ha agito nell'esercizio delle sue
funzioni, potrà beneficiare degli esoneri e della
limitazione di responsabilità di cui beneficia il vetturale
in virtù della presente Convenzione.
2. La somma globale dell'indennizzo che, in questo caso,
può essere ottenuta dal vetturale o dai suoi dipendenti, non
sarà superiore ai detti limiti.
3. Tuttavia, il dipendente non potrà
beneficiare delle disposizioni dei capoversi 1° e 2°
del presente articolo, se si può provare che il danno
è risultato da atto o omissione di questo dipendente
commessi sia intenzionalmente per provocare un danno, sia
temerariamente e con la consapevolezza di provocare un probabile danno.
Articolo
13
La Convenzione s'applica ai trasporti commerciali effettuati dallo
Stato o da altre persone giuridiche alle condizioni previste
nell'articolo 1.
Articolo
14
La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni di convenzioni
internazionali o di leggi interne che concernono la
responsabilità per danni causati da forze nucleari.
Articolo
15
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati
rappresentati all'Undicesima sessione della Conferenza diplomatica di
Diritto Marittimo.
Articolo
16
La presente Convenzione è ratificata e gli strumenti di
ratificazione sono depositati presso il Governo belga.
Articolo
17
1. La presente Convenzione entra in vigore, per i primi due Stati che
l'avranno ratificata, tre mesi dopo la data del deposito del secondo
strumento di ratificazione.
2. Per ogni Stato firmatario che ratificherà
la Convenzione dopo il secondo deposito, essa entrerà in
vigore tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di
ratificazione.
Articolo
18
Tutti gli Stati non presenti all'undicesima sessione della Conferenza
diplomatica di Diritto Marittimo possono aderire alla presente
Convenzione.
Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il
Governo belga.
La Convenzione entrerà in vigore, per lo
Stato aderente, tre mesi dopo la data del deposito dello strumento
d'adesione, ma non prima della data d'entrata in vigore fissata
nell'articolo 17, capoverso 1.
Articolo
19
Ogni alta Parte Contraente ha il diritto di disdire la presente
Convenzione in ogni momento dopo la rispettiva entrata in vigore per
ogni Parte. Tuttavia, la disdetta non prenderà effetto che
dopo un anno a contare della data in cui è stata ricevuta la
notificazione dal Governo belga.
Articolo
20
1. Ogni alta Parte Contraente può, al momento della
ratificazione, dell'adesione o in ogni altro momento ulteriore,
notificare per scritto al Governo belga che la presente Convenzione si
applica a quei territori che non hanno ancora ottenuto la
sovranità e per i quali essa risponde nelle relazioni'
internazionali.
La Convenzione è applicata a detti territori
dopo tre mesi da quando sia stata ricevuta tale notificazione dal
Governo belga.
L'organizzazione delle Nazioni Unite può
valersi di questa disposizione qualora fosse responsabile
dell'amministrazione di un Paese o assicuri le relazioni internazionali
di quest'ultimo.
2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite o ogni altra
alta Parte Contraente che ha sottoscritto una dichiarazione
conformemente al capoverso l del presente articolo, potrà in
ogni momento avvisare il Governo belga che la Convenzione cessa
d'applicarsi ai paesi in questione.
Questa disdetta prende effetto un anno dopo la data in
cui il Governo belga ha ricevuto la notificazione.
Articolo
21
Il Governo belga notificherà agli Stati rappresentati
all'undicesima sessione della Conferenza diplomatica di Diritto
Marittimo come anche agli Stati che aderiranno alla presente
Convenzione:
- 1. Le firme, le ratificazioni e le adesioni
ricevute, secondo gli articoli 15, 16 e 18.
- 2. La data d'entrata in vigore della presente
Convenzione, secondo l'articolo 17.
- 3. Le notificazioni riguardo l'applicazione
territoriale della Convenzione secondo l'articolo 20.
- 4. Le disdette ricevute secondo l'articolo 19.
Articolo
22
Ogni alta Parte Contraente potrà, scaduto che sia un periodo
di tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi
riguardi, domandare la riunione di una Conferenza incaricata di
discutere sulle proposte di revisione della presente Convenzione.
Ogni alta Parte Contraente che desideri servirsi di
questa facoltà avviserà il Governo belga che,
qualora un terzo delle alte Parti Contraenti sia d'accordo, si
incaricherà di convocare la Conferenza entro sei
mesi.
In fede di che, i plenipotenziari
sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno
firmato la presente Convenzione.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1961, in lingua francese
ed inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare
che resterà depositato negli archivi del Governo belga il
quale invierà delle copie certificate conformi.
PROTOCOLLO
Ogni alta Parte Contraente potrà, al momento della firma,
della ratificazione o dell'adesione alla presente Convenzione,
formulare le seguenti riserve;
- 1. di non applicare la Convenzione ai trasporti che,
conformemente alla propria legge interna, non sono considerati
trasporti internazionali;
- 2. di non applicare la Convenzione quando i
passeggeri ed il vetturale sono tutti cittadini di questa Parte
Contraente;
- 3. di dare effetto a questa Convenzione, sia
conferendole forza di legge, sia includendola, sotto forma adeguata,
nella legislazione interna.
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