Le Alte Parti Contraenti,
riconosciuta l'utilità di stabilire di comune
accordo alcune regole uniformi concernenti il sequestro conservativo
delle navi di mare, hanno deciso di conchiudere una convenzione a tale
scopo e hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Nella presente convenzione, le espressioni qui elencate sono usate con
le comprensioni seguenti:
Articolo 2
La nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti, non
può essere sequestrata nella giurisdizione di uno Stato
contraente, se non in virtù di un credito marittimo, ma le
disposizioni della presente convenzione non comportano estensione o
restrizione alcuna dei diritti e poteri di sequestrare una nave o di
detenerla o di impedirle comunque di salpare, che, nell'ambito della
loro giurisdizione, competono agli Stati o alle autorità
pubbliche o portuali in virtù delle loro leggi e regolamenti
interni.
Articolo
3
1. Fermo restando il disposto del quarto capoverso qui appresso e
dell'articolo 10, ogni attore può sequestrare, anche se
pronte a salpare, sia la nave cui il credito si riferisce sia ogni
altra nave appartenente a colui che era, al momento dell'insorgere del
credito marittimo, proprietario della nave cui il credito si riferisce;
ma nessuna nave, tranne quella cui il credito si riferisce,
può essere sequestrata per i crediti previsti alle lettere
o, p, q dell'articolo l.
2. Delle navi sono reputate appartenere allo stesso proprietario quando tutte le parti di proprietà appartengono alla stessa o alle stesse persone.
3. Una nave può essere sequestrata e una cauzione o una garanzia pretesa, per lo stesso credito e dallo stesso attore, nella giurisdizione di uno o di più Stati contraenti, un'unica volta soltanto e, se in una di dette giurisdizioni una cauzione o una garanzia è prestata per ottenere la revoca del sequestro o per evitarlo, ogni ulteriore sequestro della stessa nave o di qualsiasi altra nave dello stesso proprietario, da parte dell'attore per lo stesso credito marittimo, sarà revocato e la nave sarà liberata dal tribunale o da qualsiasi altra competente autorità giudiziaria dello Stato in questione, salvo che l'attore provi esaurientemente al tribunale o all'altra competente autorità giudiziaria, che la garanzia o la cauzione erano state definitivamente liberate prima che l'ulteriore sequestro intervenisse oppure provi che c'è un'altra valida ragione per mantenere il sequestro.
4. Quando il noleggiatore risponde solo, di un credito marittimo relativo ad una nave noleggiata con rimessa della gestione nautica, l'attore può sequestrare quella nave o altra appartenente al noleggiatore, osservando le disposizioni della presente convenzione; ma in virtù di quel eredito non può sequestrare alcun'altra nave appartenente al proprietario.
Il capoverso precedente è pure applicabile
nei casi in cui una persona diversa dal proprietario è
tenuta a un credito marittimo.
Articolo
4
Una navE può essere sequestrata soltaNto con
l'autorizzaZione di un tribunale o di un'altra autorità
giudiziaria competente dello Stato contraente nel quale il sequestro
è eFfettuatO.
Articolo
5
Il tribunale o altra competente autorità Giudiziario, neLla
cui gIurisdizione la nAve è stata sequestrata, se una
cauzioNe o una garanzIa sufficiente è prestata, revoca il
sequestro, tranne quando si fonda sui crediti marittimi elencati
nell'articolo 1, lettere o e p; in questo caso il giudice
può o permettere al possessore, che presta garanzie
sufficienti, d'esercire la nave o regolare la gestione della nave
durante il sequestro.
Se le parti non si accordano sull'entità della cauzione o della garanzia, il tribunale o la competente autorità giudiziaria ne determinerà la natura e l'importo.
La domanda di revoca del sequestro, fondata su una tale
garanzia, non significa ammissione di
responsabilità nè rinuncia al beneficio della
limitazione legale di responsabilità del proprietario di
nave.
Articolo
6
Ogni contestazione circa la responsabilità dell'attore, per
danni derivati dal sequestro della nave o per spese di cauzione o di
garanzia prestate per liberare la nave o impedirne il sequestro,
è regolata dalla legge dello Stato contraente nella cui
giurisdizione il sequestro è stato effettuato o chiesto.
La procedura del sequestro, l'ottenimento
dell'autorizzazione, di cui all'articolo 4, e ogni altra questione
procedurale originata dal sequestro, sono regolati dalla legge dello
Stato contraente nella cui giurisdizione il sequestro è
stato effettuato o chiesto.
Articolo
7
1. I tribunali dello Stato nel quale il sequestro è
effettuato sono competenti per statuire sul merito della questione:
3. Se le parti hanno convenuto clausole attributive della competenza ad altra giuris-dizione o clausole di arbitrato, il tribunale può assegnare al sequestrante un termine per proporre l'azione.
4. Nei casi previsti dai due capoversi precedenti, se l'azione non è intentata nel termine impartito, il convenuto può domandare la revoca del sequestro o la liberazione della cauzione prestata.
5. Il presente articolo non è applicabile ai
casi contemplati dalle disposizioni della convenzione riveduta del 17
ottobre 1868 concernente la navigazione sul Reno.
Articolo
8
1. Le disposizioni della presente convenzione sono applicabili in ogni
Stato contraente ad ogni nave che batte bandiera di uno degli Stati
contraenti.
2. La nave che batte bandiera di uno Stato non contraente può essere sequestrata in uno degli Stati contraenti per uno dei crediti elencati nell'articolo 1 o per qualsiasi altro credito che, secondo la legge di quello Stato, fonda il sequestro.
3. Tuttavia ogni Stato contraente può ricusare in tutto o in parte i vantaggi della presente convenzione ad ogni Stato non contraente e a ogni persona che non aveva, il giorno del sequestro, la sua residenza abituale o la sua principale sede in uno Stato contraente.
4. Le disposizioni della presente convenzione non modificano nè influenzano la legge interna degli Stati contraenti, per quanto concerne il sequestro di una nave, nella giurisdizione dello Stato di cui essa batte bandiera, da parte di una persona che ha la sua residenza abituale o la sua sede principale in quello Stato.
5. Ogni terzo, diverso dall'attore originario, che per
surrogazione, cessione o altro allega un credito marittimo è
reputato, quanto all'applicazione della presente convenzione, avere la
stessa residenza abituale o la stessa sede principale del creditore
originario.
Articolo
9
Le disposizioni della presente convenzione non creano diritti ad
azioni, che, indipendentemente dalle norme della presente convenzione,
non esisterebbero secondo la legge che il tribunale adito deve
applicare.
La presente convenzione non consente agli attori alcuna
misura cautelare diversa da quella che detta legge e, ove sia
applicabile, la convenzione internazionale sui privilegi e le ipoteche
navali, accordano.
Articolo
10
Le Alte Parti contraenti possono, all'atto della firma, del deposito
degli istrumenti di ratificazione o della loro adesione alla
convenzione, riservarsi:
Articolo
11
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a sottoporre ad arbitrato tutte le
controversie fra Stati cagionate dall'interpretazione o
dall'applicazione della presente convenzione, senza pregiudizio degli
obblighi delle Alte Parti contraenti che hanno convenuto di sottoporre
le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.
Articolo
12
La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati
rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo. Il
processo verbale di firma sarà steso per cura del Ministero
degli affari esteri del Belgio.
Articolo
13
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli affari
esteri del Belgio, che ne notificherà il deposito a tutti
gli Stati firmatari e aderenti.
Articolo
14
a. La presente convenzione entrerà in vigore, per i due
primi Stati che l'avranno ratificata, sei mesi dopo la data del
deposito dell'istrumento della seconda ratificazione.
b. La presente convenzione entrerà in vigore
sei mesi dopo il deposito del loro istrumento di ratificazione, per gli
Stati firmatari che l'avranno ratificata dopo il deposito
dell'istrumento della seconda ratificazione.
Articolo
15
Ogni Stato non rappresentato alla nona Conferenza diplomatica di
diritto marittimo può aderire alla presente convenzione.
Le adesioni saranno notificate al Ministero degli affari esteri del Belgio che comunicherà, in via diplomatica, le notificazioni ricevute, a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
La convenzione entrerà in vigore, per lo
Stato che ad essa avrà aderito, sei mesi dopo la data del
ricevimento della notificazione, ma non prima della data dell'entrata
in vigore prevista nell'articolo 14, lettera a.
Articolo
16
Ciascuna Alta Parte contraente, trascorsi tre anni dalla data in cui
per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione,
potrà chiedere la riunione di una conferenza incaricata di
statuire su tutte le proposte di revisione della convenzione.
Ciascuna Alta Parte contraente che desidera far uso di
questa facoltà ne darà avviso al Governo belga il
quale si incaricherà di convocare entro sei mesi la
conferenza.
Articolo
17
Ciascuna Alta Parte contraente, in ogni tempo dopo la data in cui per
essa sarà entrata in vigore la presente convenzione,
avrà il diritto di disdirla. La disdetta avrà
tuttavia effetto soltanto un anno dopo che la relativa notificazione
sarà pervenuta al Governo belga, il quale la
comunicherà in via diplomatica, alle altre Parti contraenti.
Articolo
18
a. Ciascuna Alta Parte contraente, all'atto della ratificazione
dell'adesione o successivamente in qualsiasi tempo, può
notificare per iscritto al Governo belga che la presente convenzione
è applicabile ai territori o a qualcuno dei territori di cui
essa, Alta Parte contraente, assicura le relazioni internazionali. La
convenzione sarà applicabile a detti territori sei mesi dopo
la data in cui la notificazione sarà pervenuta al Ministero
degli affari esteri del Belgio, ma non prima della data dell'entrata in
vigore della presente convenzione per detta Alta Parte contraente.
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