Tribunale regionale amministrativo del Lazio
 20  dicembre 1993


 
  T.A.R. Lazio - 20 dicembre 1993, n. 1688
Falcone pres. - Lamberti est. - Federtrasporti, A.T.A.F., R.A.M.A., (avv. Tesauro) c. Ministero delle Finanze
(avv. dello Stato)
 
Trasporto pubblico urbano - titolo di viaggio - imposta sul valore aggiunto - modalità di commisurazione - quantità dei biglietti venduti.
Trasporto pubblico urbano - imposta sul valore aggiunto - soggetto passivo dell'imposta - momento impositivo.
Trasporto pubblico urbano - titolo di viaggio - assimilabilità allo scontrino fiscale -  limiti.
Trasporto pubblico urbano - titolo di viaggio - obliterazione -obbligo di stampigliatura dell'anno - illegittimità.
 
MASSIME.
    L'obbligo del vettore nei confronti del fisco per l'imposta sul valore aggiunto relativa al trasporto pubblico urbano è commisurato in relazione alla quantità di biglietti venduti e non in ragione del numero dei soggetti trasportati.
     L'utente diviene soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto relativa al trasporto pubblico urbano non all'atto di ricevere la prestazione, ma al momento dell'acquisto del biglietto.
     L'art. 12 della l. 30 dicembre 1991, n. 413 ha assimilato i biglietti di trasporto agli scontrini fiscali solo per alcuni profili inerenti agli obblighi del vettore nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
     La pena pecuniaria prevista dall'art. 12, comma XI della l. 30 dicembre 1991, n. 413 non è applicabile al passeggero sprovvisto di biglietto o con biglietto non obliterato.
    Non rientra fra i compiti istituzionali della guardia di finanza il controllo sui mezzi pubblici di trasporto circa il possesso del titolo di viaggio regolarmente annullato.
     E' illegittima la circolare del ministero delle finanze n. 10 del 28 gennaio 1993, nella parte in cui impone alle aziende di trasporto pubblico urbano la sostituzione della macchine obliteratrici a bordo  delle vetture qualora esse non siano in grado di stampigliare ora, giorno, mese ed anno sul biglietto.
 
SENTENZA.
(...Omissis...)
Diritto. - L'art. 12 l. 30 dicembre 1991 n. 413, ha imposto l'obbligo generalizzato di certificare i corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assoggettabili ad imposta di fattura se non richiesta dal cliente, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 l. 249/76 ovvero dello scontrino fiscale anche manuale, prestampato a tagli fissi di cui alla l. 18/83.
    Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito con qualunque mezzo esercitato, la norma prescrive che i biglietti di trasporto assolvano a funzione dello scontrino fiscale e che tali biglietti devono rispondere dal 1° gennaio 1993 alle caratteristiche stabilite  con apposito decreto del ministro delle finanze.
     Con tale decreto del 30 giugno 1992, in prosieguo pubblicato nella G.U. 181/92, il ministero ha definito i particolari elementi distintivi di cui deve essere connotato il titolo di viaggio relativo ai tipi ed alle caratteristiche del trasporto, alla numerazione progressiva ed alla data di emissione e di utilizzazione del medesimo.
     Nella circolare n. 10 del 28 gennaio 1993, il ministero delle finanze, direzione generale delle tasse e delle imposte indirette e sugli affari, ha chiarito i diversi aspetti interpretativi relativamente al contenuto biglietto-titolo di viaggio, specificando, tra l'altro:
 - che il biglietto assolve soltanto alla funzione di scontrino fiscale per quanto concerne la propria attitudine a documentare il corrispettivo, senza peraltro che per lo stesso sia mutuabile la disciplina sanzionatoria prevista per lo scontrino fiscale, ostandovi il principio per cui la sanzione non può essere applicata fuori dai casi espressamente previsti dalla legge;
- che gli elementi di cui si compone la data di emissione o di utilizzazione del documento sono  giorno mese ed anno.
     La circolare prescrive, pertanto, l'obbligo per le imprese di pubblico trasporto di sostituire le apparecchiatture obliteratrici che non siano in grado di apporre anche la specifica relativa all'anno, così assolvendo esaurientemente gli obblighi normativi prescritti; anche se essa prevede che la sostituzione può avvenire con criteri di gradualità e con l'utilizzo sino al 30 giugno 1993 dei titoli non compiutamente conformi.
     Dal carattere meramente applicativo sia della l. 413/91 sia del successivo d.m. 30 giugno 1992 delle disposizioni contenute nell'impugnata circolare, discende l'infondatezza della prima censura di violazione dell'art. 17 1.23 agosto 1988 n. 400, che le ricorrenti ravvisano nel difetto del preventivo parere del Consiglio  di Stato. Detto parere è infatti richiesto per i soli provvedimenti dell'esecutivo aventi natura regolamentare e cioè di fonte dell'ordinamento giuridico, anche se di rango inferiore a quella primaria. Secondo quanto la norma prevede, tale carattere deve risultare o dalla materia oggetto della disciplina oppure dalla  denominazione esplicita di "regolamento" allorchè l'atto provenga dal ministro o da autorità ad esso ordinate e la legge abbia conferito loro tale potere.
     Il provvedimento impugnato, oltre ad avere una diversa denominazione, contiene norme solamente esplicative ed interpretative del decreto 30 giugno 1992, emanato dal ministro delle finanze, espressamente autorizzato ad individuare le caratteristiche del biglietto di trasporto con proprio atto da pubblicare entro il 30 giugno 1992.
     Solo tale decreto rappresenta, dunque, corretto esercizio della delega attribuita dall'art. 12 l. 413/91 ed al contempo ne esaurisce l'operatività, considerato che il predetto termine deve ritenersi quello finale in cui è consentito procedere alla disciplina della materia con efficacia innovativa per l'ordinamento generale.
    La circolare impugnata non può dunque avere altro contenuto se non esplicativo dei comportamenti cui devono conformarsi i titolari degli obblighi imposti dalla legge e dal regolamento, senza che sia possibile ravvisare diverso carattere. Ciò vale anche per le prescrizioni che impongono di sostituire le apparecchiature entro il 30 giugno 1993.
     Tali oneri derivano infatti direttamente dalle indicazioni che deve contenere il titolo di viaggio a norma dell'art. 1 d.m. 30 giugno 1992, dal quale direttamente discende l'obbligo per le imprese di pubblico trasporto di provvedere all'adeguamento delle apparecchiature non in grado di soddisfare le prescrizioni regolamentari.
 Ciò premesso, non può ritenersi fondato il secondo motivo, ove le ricorrenti censurano di violazione di legge per le prescrizioni della circolare che sottaggrono il biglietto di trasporto pubblico alle sanzioni previste per il mancato possesso della ricevuta o dello scontrino fiscale, in quanto difformi prima dell'art. 12, 11° comma, l. 413/91 e poi dal principio di riserva di legge stabilito per le pene criminali o amministrative, cui deve rapportarsi l'esonero dalla disciplina sanzionatoria prevista in generale dalla l. 249/78 per il mancato possesso dello scontrino fiscale.
 Sotto il primo aspetto, il collegio rileva che la pena pecuniaria da £ire 50.000 a lire 200.000, comminata dall'art. 12, 11° comma, l. 413/91 si applica alla sola... "violazione prevista dal 5° comma dell'art. 8 l. 10 maggio 1976 n. 249" e cioè nei soli confronti del "destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi di accertamento nel luogo della restazione o nelle immediate adiacenze non è in grado di esibire la ricevuta o la esibisce  con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale".
 Considerata la stretta interpretazione cui soggiacciono le disposizioni sanzionatorie, l'applicazione di tale norma presuppone pertanto il mancato possesso o l'incompletezza di un documento che debba qualificarsi ad ogni effetto come ricevuta o scontrino fiscale, mentre non è tale il biglietto di trasporto, che  assolve solamente la funzione di scontrino fiscale, secondo quanto prevede il 1° comma dell'art. 12. La deroga dell'ordinario regime dello scontrino fiscale stabilito dalla predetta norma è direttamente riconducibile alla particolare natura del contratto di trasporto mediante mezzi pubblici per il quale è prevista l'emissione del biglietto a tramite strumenti automatici ovvero convalidazione di biglietti preacquistati a mezzo di apposite apparecchiature.
 Nel trasporto pubblico di persone il rapporto contrattuale si deve ritenere concluso con l'accesso del passeggero alla vettura, con la conseguenza che il mancato assolvimento dell'obbligo di regolarizzazione del titolo di viaggio costituisce mero inadempimento del passeggero senza peraltro precludere il perfezionamento del rapporto contrattuale. Il biglietto di trasporto non costituisce pertanto la prova di un rapporto sinallagmatico, ma documenta solo il pagamento da parte della prestazione dovuta per un contratto già concluso.
 Al particolare regime del titolo di viaggio, diverso come tale dagli altri documenti di per sè idonei a comprovare la conclusione del contratto, risale, ad avviso del collegio, il regime cui esso è assoggettato dalla l. 413/91, che lo assimila allo scontrino o alla ricevuta fiscale, senza che però ne condivida in tutto e per tutto le caratteristiche, specie con riguardo al profilo sanzionatorio.
 La circolare impugnata non può quindi qualificarsi illegittima allorchè prescrive per il biglietto di trasporto un regime diverso da quello generale o lo scontrino fiscale con riferimento alle sanzioni pecuniarie connesse al suo mancato possesso. Nel sistema dall'art. 12 l. 413/91 i biglietti di trasporto sono stati assimilati solo per alcuni profili alle ricevute e agli scontrini fiscali, inerenti, in particolare, i soli adempimenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria; la loro diversità è invece rimasta ferma per gli altri aspetti, fra  cui quelli attineneti le sanzioni di cui all'art. 8 l. 429/76, che il legislatore ha ritenuto non compatibili con le funzioni di titolo di viaggio cui esso assolve in tale qualità.
 Nè d'altra parte siffatto trattamento appare in conflitto con i criteri vigenti per l'imposizione sul valore aggiunto, come si vorrebbe anche accreditare in un ulteriore profilo della censura in esame.
    L'avvocatura dello Stato ha chiarito in proposito come le prescrizioni in materia assolvano al precipuo scopo di combattere l'evasione fiscale e non a quello di garantire tutte le entrate delle aziende di trasporto; scopo che deve essere perseguito dalle aziende medesime con proprio personale di controllo abilitato anche alla irrogazione di sanzioni a carattere pecuniario. Questo sistema infatti rappresenta nel trasporto pubblico il normale strumento di tutela delle aziende nei confronti del viaggiatore trovato sprovvisto di biglietto.
    L'interesse dell'erario è invece salvaguardato non perseguendo il viaggiatore trovato sprovvisto del titolo di legittimazione, ma con l'accertamento dell'importo relativo ai biglietti messi in circolazione, sul cui ammontare viene percepito il tributo, indipendentemente dal fatto che il privato acquirente ne fruisca servendosi del mezzo pubblico, specie ove trattisi di biglietti preacquistati, come avviene quasi usualmente.
    Ciò stante non è possibile equiparare - se non per un aspetto soltanto economico ma non certo fiscale - il pregiudizio del commerciante cui viene indebitamente sottratto un bene e quello che subisce il vettore pubblico qualora effettui il trasporto del viaggiatore privo di biglietto.
    Per quanto attiene agli obblighi nei confronti dell'erario derivanti dall'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto, il soggetto passivo dell'approvazione indebita ha già assolto il tributo al momento di ricevere il bene che gli viene sottratto, di talchè non può trasferirne l'importo sul consumatore finale. Nel  caso del trasporto di persone non munite di titolo di viaggio, il vettore pubblico non soggiace a siffatta conseguenza essendo obbligato nei confronti del fisco in relazione alla quantità di biglietti venduti e non in ragione dei soggetti trasportati.
     Tanto basta anche ad escludere che il controllo sui mezzi pubblici di trasporto circa il possesso del titolo di viaggio regolamente annullato possa essere un compito istituzionale della guardia di finanza.
     Differentemente da quanto normalmente accade per i contratti di dare o di fare dai quali discende l'obbligo di rilascio della ricevuta o scontrino per poterli esibire alla guardia di finanza a prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta gravante sulla prestazione, analoghi oneri sono inconcepibili per i contratti conclusi con il vettore pubblico. L'utente diviene soggetto passivo dell'imposta non all'atto di ricevere la prestazione, ma al momento dell'acquisto del biglietto che può
non coincidere con l'uso, come normalmente avviene. L'adempimento degli obblighi fiscali non è dunque legato alla conclusione del contratto di trasporto ma ad una diversa operazione, come è la vendita del biglietto, posta in essere dal trasportatore stesso o da un terzo, comunque diverso dall'utente finale, che pertanto non è assoggettabile ad alcun controllo o verifica rilevante a fini repressivi dell'evasione.
    Risulta, a tal punto, evidente l'irrilevanza dell'annullamento del titolo di viaggio ai fini della corretta esecuzione degli obblighi fiscali, come avviene per le fatture o gli scontrini contemplati dall'art. 8 l. 249/76. E' però del pari evidente il fondamento di quanto le ricorrenti assumono circa l'irragionevolezza della circolare nella parte in cui richiede di inserire anche l'indicazione dell'anno nel timbro di obliterazione del biglietto di trasporto.
    L'individuazione dell'ora, giorno e mese attualmente già presenti negli apparecchi in circolazione, sono sufficienti a tutti gli effetti a garantire la correttezza dell'operazione di annullamento del biglietto, diretta a rendere possibile che l'utente non possa usufruire per più di una volta del medesimo documento, e ciò nell'interesse prevalente del gestore del trasporto a non fornire la prestazione a soggetti inadempienti all'obbligo del pagamento.
 Dotare i mezzi in circolazione di obliteratrici che annullano il biglietto fornendolo di tutti i dati richiesti dalla normativa sullo scontrino fiscale non realizza quindi un rilevante interesse dell'erario e pertanto può ritenersi convenientemente adempiuto nei riguardi di quest'ultimo una volta raggiunta la pratica imposibilità per l'utente di avvalersi più volte dello stesso documento.
    Oltre a non essere imposto dalla mera assimilazione del biglietto allo scontrino fiscale (che con esso non si identifica completamente), un obbligo di tal fatta non  è neppure esplicitamente sancito nel decreto ministeriale. Esso pertanto espone le aziende ad oneri non sorretti da alcuna ragione fiscale, atteso che dall'indicazione dell'anno sull'obliterazione del biglietto non dipende il corretto assolvimento degli obblighi fiscali realizzato, invece, con l'indicazione all'amministrazione del numero dei biglietti venduti per poter in tal modo calcolare l'imposta.
 Va per conseguenza disattesa anche l'eccezione di carenza di interesse all'impugnativa sollevata dall'avvocatura dello Stato sotto l'aspetto che la disciplina introdotta avrebbe la sola natura e finalità di tutelare il fisco dal fenomeno dell'evasione e non dai possibili viaggiatori abusivi. L'adeguamento delle obliteratrici alle prescrizioni della circolare, con la sostituzione delle attuali che, al momento dell'obliterazione, appongono sul biglietto giorno, mese ed ora con altro tipo di macchina idonea a completare i dati indicati anche con l'indicazione dell'anno, si ripercuote sulla contabilità delle aziende, costringendole a sostenere una spesa non sorretta da alcun vantaggio concreto anche sotto l'aspetto del corretto adempimento degli obblighi fiscali. La finalità di sottrarsi ad un pregiudizio economico derivante da una spesa che non procura loro alcun utile, vale sicuramente a legittimare le ricorrenti a proporre la presente impugnativa.
    Il ricorso deve pertanto accogliersi anche se per le suddette ragioni e deve essere annullata in parte qua l'impugnata circolare.
 

 

 

Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti
1995 1082
 
  
Enzo Fogliani
Rilascio del biglietto e perfezionamento del contratto di trasporto pubblico urbano.
 
      La sentenza del T.A.R. del Lazio che si annota, pur giungendo a risultati assolutamente condivisibili, lascia estremamente perplessi per le affermazioni dei giudici amministrativi nella parte di motivazione in cui si avventurano in statuizioni di diritto privato relative alle caratteristiche del contratto di trasporto urbano.
 
    Circa l'oggetto della vertenza, i giudici amministrativi sono giunti alla corretta conclusione che l'imposta sul valore aggiunto sui contratti di trasporto pubblico urbano nei quali il biglietto è rilasciato a terra e vidimato in vettura è dovuta in relazione alla quantità di biglietti venduti, e non alle persone effettivamente trasportate (munite o meno di biglietto); con la conseguenza che, di converso, l'utente diviene soggetto passivo d'imposta non all'atto di ricevere la prestazione, ma al momento in cui acquista il biglietto.

    Tali conclusioni appaiono del tutto condivisibili, e sostanzialmente esatte; mentre invece (pur lasciando ad altri e più esperti la valutazione degli aspetti amministrativistici e fiscalistici della questione) appare inesatta e contraddittoria sotto l'aspetto privatistico la motivazione attraverso tali conclusioni sono raggiunte.

    Nell'ipotesi di biglietto emesso a terra, la struttura del contratto di trasporto pubblico urbano si può sintetizzare come segue: a) il vettore è sempre in posizione di permanente offerta al pubblico; b) il contratto di trasporto viene concluso allorché il passeggero acquista a terra il biglietto; c) in tale momento egli adempie alla propria prestazione di pagamento del corrispettivo, a fronte del quale riceve il titolo di viaggio, ossia il biglietto; d) la prestazione effettivamente richiesta al vettore (ossia la tratta di percorso)  non è indicata sul biglietto, con la conseguenza che al momento della conclusione del contratto essa è soltanto determinabile, nell'ambito della rete servita dal vettore; e) l'individuazione della prestazione del vettore si ha al momento in cui il passeggero, salendo sul veicolo, indica con tale comportamento concludente la prestazione concreta - fra le tante offerte dal vettore - che è oggetto del contratto (Così Enzo Fogliani, in La conclusione del contratto di trasporto pubblico urbano, nota a Pret. Torino 28 giugno 1994, n. 4574, in Dir. trasp. 1995, 833, 836).

    Da questo inquadramento contrattuale discendono de plano le esatte conclusioni raggiunte dalla sentenza. La nascita del presupposto impositivo correttamente viene indicata nella emissione del biglietto, in quanto tale momento è quello in cui viene ad essere pagato il corrispettivo di trasporto e, generalmente, concluso il contratto. Per lo stesso motivo, appare esatta l'affermazione secondo cui l'imposta è dovuta non sul numero di passeggeri effettivamente trasportati (ossia anche per quelli non muniti di biglietto) ma semplicemente sul numero di biglietti venduti. I passeggeri senza biglietto non hanno infatti concluso un contratto di trasporto, che è presupposto per l'imposizione.
 
    La sentenza in esame avrebbe dunque potuto raggiungere tranquillamente tali risultati se solo si fosse soffermata a valutare la struttura del contratto nell'ipotesi di biglietto rilasciato a terra i giudici amministrativi hanno invece acriticamente accolto la tradizionale configurazione del contratto (formatasi peraltro in relazione a fattispecie nelle quali il biglietto veniva rilasciato a bordo del veicolo), secondo la quale il rapporto contrattuale si conclude con l'accesso del passeggero in vettura (In giurisprudenza: cass. 10 agosto 1946 n. 1173, in Foro it. 1947, I, 86; cass. 19 maggio 1959, n. 1495, in Foro it., Rep. 1959, voce Trasporto (contratto) n. 10; cass. 17 giugno 1964 n. 1542, in Resp. civ. e prev. 1965, 43; cass. 9 marzo 1967, n. 558, in Resp. civ. e prev. 1968, 274; pret. Gubbio 24 febbraio 1969, in Foro it., Rep. 1969, voce Trasporto (contratto) n. 22.  app. Roma 31 marzo 1971, in Foro it., Rep. 1972, voce Trasporto (contratto) n. 24; cass. 21 luglio 1979 n.4388, in Foro it. 1980, I, 1063; trib. Palermo 1 giugno 1989, in Temi siciliana, 1989, 487; Pret. Torino 28 giugno 1994, n. 4574, in Diritto dei trasporti, 1995, 833, 836. In dottrina, fra gli altri, Gustavo Romanelli e Gabriele Silingardi, in Enc. Giur., XXI, voce Trasporto I, 3; Paolo Gonelli e Giuseppe Mirabelli, Enc. Dir. XLIV, voce Trasporto (diritto privato), Milano 1992 1154.).

    Partendo dunque dall'erroneo presupposto secondo cui, pur essendo il passeggero già in possesso di biglietto,  il contratto si concluderebbe al momento della salita a bordo, i giudici amministrativi hanno affermato che "il biglietto di trasporto non costituisce la prova di un rapporto sinallagmatico, ma documenta solo il pagamento da parte dell'utente della prestazione dovuta per il contratto già concluso".

    E' di tutta evidenza la contraddittorietà di tale affermazione. Nel momento in cui il rappresentante del vettore a terra vende il biglietto al passeggero, ne accetta il relativo pagamento. Se dunque il vettore è in permanente offerta al pubblico, se il passeggero versa il prezzo del trasporto, se il vettore accetta tale corrispettivo, se a fronte di ciò emette il titolo di viaggio, come è possibile sostenere che il contratto non si è ancora concluso, ma si concluderà nel momento in cui il passeggero sale a bordo? Se così fosse, se non altro tutte le attività giuridiche appena elencate (pagamento del corrispettivo, accettazione del medesimo da parte del vettore, emissione del titolo di viaggio) sarebbero del tutto senza alcuna causa, mancando un rapporto negoziale che le giustifichi. Il che appare invero non sostenibile.

    Parimenti non sostenibile l'affermazione secondo cui il biglietto di trasporto non proverebbe il contratto, ma documenterebbe solo il pagamento della prestazione dovuta dall'utente. In primo luogo, essa va contro all'affermazione, contenuta nella stessa sentenza, secondo cui il biglietto sarebbe un titolo di legittimazione: se così fosse, anche in questo caso il contratto dovrebbe essere precedente al rilascio del titolo, in quanto, in caso contrario, mancherebbe il rapporto sulla base del quale individuare chi è legittimato a cosa.

    La configurazione del biglietto di trasporto pubblico urbano come documento di legittimazione è peraltro dubbia sia nel caso di biglietto emesso a bordo, sia in quello di biglietto acquisito a terra. Nella prima ipotesi, non si vede come il biglietto possa svolgere la funzione tipica del titolo di legittimazione: il passeggero è già a bordo al momento in cui il biglietto viene rilasciato, e non c'è quindi alcuna necessità che venga identificato come il legittimato alla prestazione, dato che  la sta già ricevendo. Appare quindi corretto, in questo caso, ritenere che il biglietto acquistato a bordo svolga semplicemente la funzione di provare l'avvenuto pagamento del corrispettivo di trasporto.

    Per quanto riguarda invece i biglietti per il trasporto urbano emessi a terra, senza indicazione del nome del nome del passeggero o della specifica corsa, essi appaiono essere qualcosa di più di un mero documento di legittimazione. La pratica possibilità di cessione del biglietto non ancora utilizzato da un utente all'altro mediante semplice consegna dello stesso induce a considerarlo piuttosto come titolo di credito improprio (cfr. Vaselli, Documenti di legittimazione e
titoli impropri, Milano, 1958, 146 ss.) In secondo luogo, è assolutamente pacifico che il biglietto faccia prova del contratto di trasporto, anche per quei trasporti nei quali non è esplicitamente previsto dalla legge.

    Infine, non si vede come possa ritenersi che un documento che prova l'avvenuto pagamento del corrispettivo del trasporto non sia anche prova dell'esistenza del rapporto sulla base del quale il pagamento è stato effettuato; tanto più che in genere, sui biglietti, è anche riportato l'ambito nel quale l'utente più prescegliere la prestazione dovutagli dal vettore.

    Del resto, se dovesse accogliersi tale impostazione, non si vede come potrebbe giungersi alla pur esatta conclusione dei giudici amministrativi, secondo cui "l'utente diviene soggetto passivo dell'imposta non all'atto di ricevere la prestazione, ma al momento dell'acquisto del biglietto, che può non coincidere con l'uso, come normalmente avviene".

    Tale affermazione è infatti congruente soltanto con la stipula del contratto di trasporto al momento in cui l'utente acquista il biglietto. Se infatti il contratto si concludesse solo nel momento in cui l'utente sale a bordo, l'imposizione dell'i.v.a., al momento dell'acquisto, sui biglietti venduti sarebbe del tutto illegittima per le ipotesi in cui il biglietto non fosse utilizzato. Mentre infatti, se si considera il contratto concluso al momento della emissione del biglietto, il mancato utilizzo si configura come una situazione di mora del creditore, nell'ipotesi in cui il contratto si consideri concluso al momento dell'accesso in vettura si potrebbe verificare l'ipotesi in cui, per mancata utilizzazione del biglietto, il contratto di trasporto non verrebbe mai concluso; col che applicandosi l'iva ad un contratto per prestazione di servizi non Perfezionato, potrebbero nutrirsi dubbi sulla liceità dell'emissione del biglietto nella suo funzione di scontrino fiscale, che verrebbe a riferirsi ad una operazione inesistente.

    Del resto, alla necessità che il contratto sia concluso non oltre il momento dell'emissione del biglietto a terra si perviene anche attraverso l'esame della normativa fiscale in tema di imposta di valore aggiunto, cui la sentenza in esame è peraltro del tutto congruente. Il trasporto è infatti ritenuto dal legislatore fiscale una prestazione di servizi (art. 3, I comma del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633), la quale, ai fini impositivi, viene considerata effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo (art. 6, III comma del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 2 del d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793.). Se il contratto di trasporto si concludesse effettivamente al momento in cui l'utente sale a bordo del veicolo pur avendo già acquistato e pagato il biglietto a terra, si perverrebbe alla conseguenza che la legge considererebbe già completamente eseguito un contratto che non è stato ancora neppure stipulato; il che non appare sostenibile.

    L'infondatezza della tesi sostenuta sotto il profilo privatistico è dimostrata poi da un'ulteriore affermazione di chiusura della sentenza, secondo la quale "l'adempimento degli obblighi fiscali non è dunque legato alla conclusione del contratto di trasporto, ma ad una diversa operazione, come è la vendita del biglietto". Sembrerebbe quasi che i giudici amministrativi considerino la vendita del biglietto e il contratto di trasporto due contratti autonomi, che solo per la volontà dell'utente finiscono poi con l'essere collegati teleologicamente fra loro in relazione al trasporto.

    E anche qui, è di tutta evidenza come l'affermazione sia del tutto infondata. Anzitutto, sotto l'aspetto civilistico, Considerare la vendita del biglietto come contratto a sè diverso da quello di trasporto porrebbe per entrambi insuperabili problemi di nullità. La compravendita del biglietto ed il contratto di trasporto così configurati dovrebbero avere ciascuno la propria autonoma causa ed oggetto, che francamente non si riesce a rinvenire. Se il corrispettivo pagato a fronte
dell'emissione del biglietto fosse considerato infatti prezzo della vendita del biglietto (e non corrispettivo del trasporto), il successivo contratto di trasporto rimarrebbe senza corrispettivo; e ciò a prescindere dalla sproporzione fra il prezzo pagato per la cessione del biglietto ed il bene ricevuto in cambio (il pezzo di carta di cui è costituito il biglietto).

    Non solo. Se così fosse, crollerebbe anche tutta la pur corretta conclusione giuridica raggiunta dalla sentenza sotto il profilo fiscale. Si avrebbero infatti due operazioni fiscalmente imponibili: la vendita del biglietto (che tecnicamente costituirebbe una cessione di un bene) ed il trasporto (considerato invece dalle norme fiscali una prestazione di servizi). Di queste due operazioni, la seconda rimarrebbe priva di documentazione fiscale, in quanto tale non sembra potrebbe
considerarsi il biglietto, in quanto oggetto di una distinta operazione di compravendita. D'altra parte, anche ammettendo che il biglietto, pur oggetto di un distinto contratto di vendita, mantenga le sue caratteristiche di documento fiscale per il diverso e successivo contratto di trasporto, il pretendere un corrispettivo per la sua vendita andrebbe  contro il disposto di legge che vieta qualsiasi addebito all'utente di somme per la emissione della documentazione fiscale imposta dalla legge (cfr. art. 21, ultimo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 793).

    E' quindi da escludersi che la vendita del biglietto effettuata dal vettore ed il contratto di trasporto siano due contratti distinti e autonomi. In definitiva, pur condividendosi il risultato finale cui pervengono i giudici amministrativi, resta il rammarico di vedere come, ancora una volta, pur raggiungendo risultati corretti spesso i giudici trattino con superficialità e poco approfondimento aspetti di diritto ritenuti secondari ai fini della decisione, dando luogo a statuizione che, su tali aspetti, anziché chiarire le posizioni e contribuire al progresso del diritto si pongono come macigni, dotati dell'autorevolezza dell'ufficio che le pronuncia, sulla strada di chi voglia tentare una ricostruzione unitaria e sistematica degli istituti.
 

Enzo Fogliani