Diritto dei trasporti
1995 772

 Enzo Fogliani
MACCHINE OBLITERATRICI ED EVASIONE FISCALE

    Non passa giorno senza che i Soloni che proliferano in Italia offrano alla nostra ammirazione nuove prove della infinita saggezza con cui governano le nostre sorti.

    Uno di questi, purtroppo a noi ignoto, impegnato nella dura lotta all'evasione fiscale, si è un giorno reso conto che le macchinette sistemate a bordo degli autobus per obliterare i biglietti venduti a terra stampigliano su di essi soltanto l'ora, il giorno ed il mese, ma non anche l'anno in cui è utilizzato il biglietto. Gravissima situazione per le casse dello stato, in quanto passeggeri poco onesti avrebbero potuto conservare un biglietto già obliterato ed utilizzarlo nuovamente l'anno successivo nello stesso giorno, alla stessa ora e per la stessa corsa (sperando fosse effettuata dalla stessa vettura), frodando così il fisco delle poche decine di lire dovute per ciascun biglietto quale imposta sul valore aggiunto.

    Detto fatto, onde evitare questa ulteriore possibile fonte di evasione che avrebbe potuto avere serie conseguenze sui già disastrati conti pubblici italiani, il nostro Solone ha partorito la circolare del ministero delle finanze 28 gennaio 1993, n. 10/461030 (pubblicato in Dir. e pratica trib., 1993, I, 720) con la quale ha imposto alle aziende di trasporto di sostituire tutte le macchinette obliteratrici attualmente in uso con altre in grado di stampigliare sul biglietto anche l'anno.

    Purtroppo, le buone intenzioni del nostro crociato anti evasione fiscale si sono come al solito scontrate con gli avidi interessi corporativi delle aziende di trasporto; le quali, pur di non spendere qualche misero miliardo di lire per la sostituzione delle migliaia di macchinette obliteratrici istallate a bordo degli autobus e dei tram, hanno fatto fronte comune, impugnando la circolare ministeriale innanzi al T.A.R. del Lazio.

    I giudici amministrativi, insensibili alle esigenze di bilancio dello stato italiano ed alla necessità di combattere con ogni mezzo l'evasione fiscale, hanno accolto il ricorso (T.A.R. del Lazio 20 dicembre 1993, n. 1688, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1995, pag. 1082) consentendo quindi che gli incalliti evasori che conservano il biglietto obliterato e lo riutilizzino l'anno successivo nello stesso giorno, alla stessa ora sullo stesso autobus frodino impuniti il fisco.

    Ciò induce ad amare considerazioni circa la effettiva possibilità di risanamento dei bilancio dello stato. Come è possibile infatti una seria politica fiscale, se i più geniali ed efficaci strumenti normativi per la lotta all'evasione (come la circolare in esame) vengono affossati in questo modo dalla magistratura?

    Ma non disperiamo. Sembra siano già allo studio altre proposte alternative simili a quella bocciata dal T.A.R. che, con la modica spesa di qualche centinaio di miliardi da parte di aziende e di utenti, recupereranno alle casse dello stato qualche decina di migliaia di lire di imposte evase e contribuiranno in modo decisivo a riportare in parità il bilancio dello stato.
 

                                             Enzo Fogliani