Note:
(1)
Dipartimento
federale
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.
Il
DATEC
è l’ente cui l’art. 57 della
LNA
(Legge federale sulla navigazione aerea) affida
l’emanazione
delle disposizioni sulla costruzione, l’esercizio, la
manutenzione e l’equipaggiamento degli aeromobili.
(2) Art. 1
OACS
(
Ordinanza
del
DATEC sulle categorie speciali di aeromobili).
(3)
Regolamento
di esecuzione
(UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che
stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative
concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n.
1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e
(UE) n. 255/2010, richiamato dall’art. 14 e 14b
OACS.
(4) Art. 20, comma 2
OACS.
(5) Art. 91, comma 1
LNA,
richiamato dall’art. 20b
OACS.
(6) Art. 17 comma 1
OACS.
(7) Nello stesso senso dispone in
Italia, per quanto riguarda gli aeromodelli, l’art. 35 del
Regolamento
ENAC sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, ed. 2 del 16
luglio 2015 come emendata il 21 maggio 2018.
(8) Ad esclusione di
manifestazioni aeronautiche pubbliche, art. 17, comma 2, lettera "c"
OACS.
(9) Art. 17
OACS.
(10) Art. 18
OACS.
(11) Art. 5 capoverso fbis
dell'
Ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale
d'uccelli acquatici e migratori (
ORUAM).
(12) Art. 5 capoverso fbis
dell'
Ordinanza sulle bandite federali (
OBAF).
(13) Art. 14 comma 3 della
Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (
LCP).
(14) Art. 6 dell'
Ordinanza sul
Parco nazionale Svizzero.
(15) Art. 20, comma 1
OACS.
(16)
Regolamento
ENAC sui mezzi
aerei a pilotaggio remoto, ed. 2 del 16 luglio 2015 come emendata il 21
maggio 2018. Per comodità si continuerà
ad
indicare gli “
aeromobili
a pilotaggio remoto” come
“
droni”.
La dizione svizzera è invece
“
aeromobili senza occupanti”.
(17) Art. 1, punto 4
reg. ENAC.
(18) Art. 5, punto 1
reg. ENAC.
(19) Art. 32
reg. ENAC, che
richiama il
Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi
applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.
(20) Ad esempio,
l’autorizzazione Enac per la maggior parte dei casi
è data sulla base delle dichiarazioni e della documentazione
dell’operatore interessato (cfr. art. 11, punto 9
reg. ENAC:
“
L’ENAC rilascia l’autorizzazione al
completamento con esito positivo della valutazione della documentazione
prodotta da parte dell’operatore”)